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Taglio delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti

In data 21.03.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 21/2022, che ha introdotto una serie di misure, tutte rivolte a contrastare gli effetti economici e umanitari nascenti dalla crisi in Ucraina.
La misura più eclatante e più invocata, proprio in quanto più percepibile, è stato il taglio delle aliquote di accisa applicate ai prodotti energetici utilizzati come carburante.
L’art. 1 provvede infatti a rideterminare le accise nelle seguenti misure:
benzina: 478,40 euro per 1.000 litri;
olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1.000 litri.
In entrambi i casi si tratta di un taglio di 25,00 cent/litro, cui va a sommarsi la pari riduzione dell’Iva gravante sulle accise, con un risparmio complessivo di 30,50 centesimi al litro. La riduzione dell’accisa, ai sensi del c. 2, tuttavia, ha una durata limitata di 30 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto.
I titolari dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, nonché gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti (figure disciplinate dall’art. 25 del TUA) avranno l’onere di trasmettere all’Agenzia delle Dogane competente per territorio, per via telematica, i quantitativi di prodotto giacente nei serbatoi sia alla data di entrata in vigore del decreto, sia alla data dei 30 giorni successivi all’entrata in vigore, in entrambi i casi entro il termine di 5 giorni.
I titolari dei depositi fiscali e dei depositi commerciali dovranno riportare nell’e-das l’aliquota dell’accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici movimentati.
Per evitare manovre speculative sui prezzi al dettaglio, l’autorità del Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvarrà della Guardia di Finanza, la quale avrà accesso informatico diretto ai dati comunicati dai titolari dei depositi.
Pare altresì opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 2, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, c. 3 del Tuir.
Giova, infine, segnalare che l’art. 17 ha istituito un fondo di 500 milioni di euro, per l’anno 2022, da destinare al settore autotrasporto: con successivo decreto del Ministero Economia e Finanze, da adottarsi nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno definiti criteri di determinazione, modalità di assegnazione e procedure di erogazione.
Bisogna osservare che l’intervento adottato è di natura estremamente eccezionale con un drastico taglio alle accise, seppure in via temporanea.