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𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐈𝐫𝐞𝐬/𝐈𝐫𝐚𝐩 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭à 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢. (Leggi qui) 👇
Per le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, la data di pagamento del saldo Ires/Irap 2025 e del primo acconto 2026 dipende dai tempi di approvazione del bilancio. Approvando entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 30.04.2026), saldo e primo acconto scadevano il 30.06.2026, con possibilità di versare nei successivi 30 giorni (entro il 30.07) applicando la maggiorazione dello 0,40%. Se l'approvazione avviene entro 180 giorni dalla chiusura, termine che per l'esercizio chiuso al 31.12.2025 scadeva il 29.06.2026, i versamenti vanno effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione: approvando in giugno, la scadenza cade quindi al 31.07.2026, prorogabile al 31.08 (il 30 cadendo di domenica) con maggiorazione dello 0,40%. In assenza di approvazione entro i 180 giorni resta comunque fermo il termine del 31.07, prorogabile di ulteriori 30 giorni.
Per le società soggette agli Isa va invece verificato il mese di approvazione: se avvenuta entro aprile o rinviata a maggio, la scadenza originaria del 30.06 slitta al 20.07 (o al 20.08 con lo 0,80%); se l'approvazione cade in giugno, compreso il 29.06, il termine ordinario del 31.07 resta fermo senza proroga Isa, con possibilità di versare entro il 31.08 con lo 0,40%.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐑𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞-𝐪𝐮𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐞𝐬, 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐚 𝐯𝐢𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐥. (Leggi qui) 👇
Con un primo comunicato stampa del 23.06.2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato che sono disponibili le Comunicazioni delle somme dovute, nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, o, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso area pubblica, la comunicazione oltre a essere presente nell’area riservata è stata inviata anche tramite PEC o raccomandata al domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.
È stato poi pubblicato un secondo comunicato stampa datato 7.07.2026 che informa circa la possibilità di chiedere copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione già resa disponibile nell’area riservata. Questa funzione è stata concepita per ottenere velocemente copia, senza necessità di possedere credenziali di accesso per l’area riservata, poiché il servizio, a cui si può accedere direttamente dall’area pubblica del sito istituzionale, consente di inviare in pochi passaggi la richiesta, fornendo:
- codice fiscale;
- documento di riconoscimento;
- indirizzo e-mail al quale ricevere la copia.
Si ricorda che la comunicazione fornisce:
- l’esito di accoglimento o rigetto della domanda;
- un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare e le scadenze di versamento delle eventuali rate;
- le informazioni per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Rottamazione sul conto corrente o per l’attivazione del servizio ContiTu, che consente di scegliere di pagare in via agevolata solo alcuni avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione.
Pertanto, in questi giorni chi dovesse avere difficoltà di accesso al sito istituzionale o alla propria PEC o altre difficoltà generiche per recuperare la comunicazione inviata, ha la possibilità di richiederne velocemente e semplicemente una copia via mail.
Il 31.07.2026 rappresenta la data termine per il versamento in un’unica soluzione o della prima delle rate bimestrali di pari importo (massimo 54 e con un importo minimo di 100 euro a rata) con interessi del 3% annuo a decorrere dal 1.08.2026. Le rate avranno quindi le seguenti scadenze:
- 1° 31.07.2026, 2° 30.09.2026, 3° 30.11.2026;
- dalla 4° alla 51° il 31.01-31.03-31.05-31.07-30.09-30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- 52° 31.01.3035, 53° 31.03.3035, 54° 31.05.3035.
Nella Comunicazione suddetta vengono forniti i moduli di pagamento PagoPa delle prime 10 rate. Se il contribuente ha optato per più di 10 rate i moduli di pagamento successivi verranno resi disponibili più avanti sempre nell’area riservata (o anche via PEC o raccomandata per chi ha presentato domanda in area pubblica).
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚’ 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐢 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐏𝐀. (Leggi qui) 👇
L’art. 2-ter D.L. 38/2026, convertito nella L. 88/2026, interviene sulla disciplina della verifica di regolarità fiscale prevista per i pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti degli esercenti arti e professioni, modificando in modo significativo il perimetro applicativo dell’obbligo di controllo di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/1973. La disposizione si colloca in un contesto normativo volto a presidiare la riscossione dei crediti erariali attraverso un meccanismo di compensazione interna tra debiti del contribuente e crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione.
Nel sistema previgente, la disciplina prevedeva un’impostazione particolarmente rigorosa: le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a verificare, prima di procedere al pagamento di compensi anche di modesta entità, se il professionista fosse inadempiente rispetto a obblighi di versamento derivanti da cartelle di pagamento, indipendentemente dall’ammontare del debito. In presenza di una posizione debitoria, il pagamento veniva bloccato e le somme dovute venivano destinate, in tutto o in parte, all’agente della riscossione.
L’intervento normativo modifica questo assetto introducendo una distinzione concettualmente analoga a quella vista in materia di definizione agevolata, tra situazioni di inadempimento rilevante e situazioni che, pur in presenza di un debito, non giustificano l’attivazione del meccanismo di blocco del pagamento. In particolare, la norma introduce una soglia di rilevanza pari a 5.000 euro, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni non siano tenute a effettuare la verifica qualora l’ammontare complessivo delle cartelle di pagamento risulti pari o inferiore a tale limite. In tal modo, si individua una fascia di “irrilevanza operativa” dell’inadempimento, al di sotto della quale il debito del professionista non incide sul pagamento dovuto dalla PA.
Sotto il profilo sistematico, la disposizione consente di distinguere tra:
- inadempimento sostanziale rilevante, che ricorre quando il contribuente presenta debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 5.000 euro e che continua a determinare l’attivazione del meccanismo di verifica e compensazione;
- inadempimento non rilevante ai fini della verifica, che si configura quando l’esposizione debitoria è contenuta entro la soglia di 5.000 euro e che non comporta alcuna limitazione al pagamento da parte della pubblica amministrazione.
La novità normativa non elimina, dunque, il meccanismo di controllo, ma ne delimita l’ambito applicativo, escludendo le situazioni di minore entità dal perimetro di operatività della verifica. Ciò comporta che, in presenza di debiti di importo contenuto, il rapporto tra professionista e Pubblica Amministrazione possa svolgersi senza interruzioni, evitando blocchi dei pagamenti che, nel regime precedente, potevano risultare sproporzionati rispetto all’entità dell’inadempimento.
Per il professionista, ciò implica la possibilità di gestire con maggiore flessibilità le situazioni di esposizione debitoria contenuta, evitando che debiti di modesta entità compromettano i flussi finanziari derivanti da incarichi con la PA. Rimane comunque essenziale monitorare l’andamento complessivo del debito iscritto a ruolo, in quanto il superamento della soglia determina il ripristino integrale del meccanismo di verifica e compensazione.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐀𝐮𝐭𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢: 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞. (Leggi qui) 👇
L’art. 95, c. 4 del Tuir prevede, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, una deduzione forfettaria in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale. Gli importi sono pari a 59,65 euro al giorno (trasferte in Italia) e 95,80 euro al giorno (trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate 8.07.2026, n. 136 interviene su un caso molto frequente nella prassi: un’impresa di autotrasporto, regolarmente iscritta al Registro Elettronico Nazionale, che utilizza sia autisti dipendenti sia lavoratori somministrati e che, in base al Ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, non riconosce in concreto indennità o rimborsi di trasferta alla maggioranza degli autisti, in ragione dell’orario di lavoro prestato. La società istante chiedeva se, in quanto impresa agevolata, potesse comunque fruire delle deduzioni forfettarie ex art. 95, c. 4 del Tuir per le trasferte effettuate fuori Comune dagli autisti, inclusi quelli somministrati, pur in “assenza di qualsiasi indennità o rimborso erogato ai lavoratori”.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando anche l’orientamento già espresso con la risoluzione 11.02.2002, n. 39/E, che circoscrive l’ambito oggettivo e soggettivo dell’agevolazione alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi nell’esercizio dell’attività soggetta ad autorizzazione, comprensiva delle attività strumentali o integrate nel ciclo dell’autotrasporto, concentra l’attenzione su un profilo spesso dato per implicito: il requisito del sostenimento delle spese.
Il dato letterale della norma richiama, infatti, le “spese sostenute” in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti. La deduzione forfettaria non è quindi una sorta di premio automatico collegato al mero fatto che il dipendente (o il socio lavoratore) si sposti fuori Comune, ma rappresenta un criterio semplificato di determinazione di costi effettivi di vitto e alloggio che, per scelta del legislatore, possono non essere documentati analiticamente. Nella risposta n. 136/2026 l’Agenzia esplicita questo concetto: la deduzione forfettaria è ammessa solo se l’impresa sostiene, in concreto, l’onere economico delle trasferte dei propri dipendenti. In assenza di erogazioni (indennità, rimborsi, somme assimilabili) non vi è alcun costo da “forfettizzare” e, conseguentemente, viene meno il presupposto stesso per l’applicazione dell’art. 95, c. 4. Nel caso esaminato, poiché la società non riconosce alcuna indennità né ai dipendenti autisti né ai lavoratori somministrati, l’Agenzia esclude la spettanza della deduzione forfettaria. Il fatto che i lavoratori operino effettivamente fuori dal territorio comunale non è sufficiente; occorre che vi sia un effettivo esborso a carico dell’impresa correlato alla trasferta.
Sul piano operativo, il chiarimento impone un ripensamento delle prassi contabili diffuse nel settore. Le imprese di autotrasporto che finora hanno applicato la deduzione forfettaria “a prescindere” dall’effettiva corresponsione di indennità di trasferta potrebbero trovarsi esposte a rilievi in sede di accertamento, con recupero di imposta, interessi e potenziali sanzioni. Sarà quindi necessario verificare puntualmente:
1) la sussistenza dell’iscrizione quale impresa autorizzata all’autotrasporto merci, condizione soggettiva imprescindibile;
2) l’effettiva erogazione di somme collegate alle trasferte (anche in forme diverse dall’indennità classica, purché qualificabili come costi di trasferta);
3) la corretta documentazione delle giornate di trasferta fuori Comune (prospetti viaggi, destinazioni, collegamento con l’attività autorizzata).
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𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝'𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐦𝐨𝐝𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐛𝐫𝐮𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝟐𝟒 𝐨𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇
Il Mimit, con il comunicato 8.07.2026, ha reso noto l'esaurimento del plafond per il credito d’imposta design e ideazione estetica, che ha bruciato in 24 ore dall’apertura della piattaforma la dotazione disponibile di 60 milioni di euro, con oltre 400 pratiche presentate. Le richieste provengono in misura prevalente dalle imprese della filiera della moda, alle quali la misura si rivolge in via prioritaria. Una nota ha precisato che lo sportello resterà aperto e le comunicazioni di prenotazione continueranno a essere acquisite secondo l’ordine cronologico di trasmissione ai fini del successivo scorrimento.
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𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐢𝐬𝐜𝐨𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨. (Leggi qui) 👇
Con comunicato del 6.07.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota la sospensione dell'invio delle cartelle di pagamento durante il mese di agosto, al fine di evitare disagi nel periodo estivo; la sospensione riguarda anche la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata e l'invio delle lettere di compliance, salvi i casi di indifferibilità e urgenza. Resta inoltre operante, ai sensi dell'art. 7-quater D.L. 193/2016, la sospensione dal 1.08 al 4.09 dei termini di 60 giorni per il pagamento della prima rata relativa alle comunicazioni di irregolarità ricevute prima della moratoria, così come la sospensione della trasmissione di atti e documenti richiesti dagli uffici fiscali nello stesso periodo, in base all'art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006.
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