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𝐑𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞-𝐪𝐮𝐚𝐭𝐞𝐫: 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐧 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐝𝐮𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇
In attesa dell’ormai certa “Rottamazione-quinques” prevista per la prossima primavera, la rottamazione-quater potrebbe presto riaprire i battenti per tutti quei contribuenti che, nonostante l’adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, non sono riusciti a rispettare i termini di pagamento previsti dal piano originario. Un emendamento governativo presentato nell’ambito della conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024) prevede infatti la possibilità di presentare una nuova istanza entro il 30.04.2025, consentendo a chi è decaduto di accedere nuovamente al beneficio.
Questa misura, se approvata definitivamente, rappresenterebbe una novità assoluta rispetto alle precedenti edizioni della rottamazione, poiché non si tratta di una semplice proroga, ma di una vera e propria riapertura con nuove condizioni di adesione. In particolare, il contribuente non potrà semplicemente effettuare il pagamento delle rate scadute, ma dovrà ripresentare una formale richiesta e attendere l’approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
A oggi, il provvedimento è ancora in fase di discussione e il testo dell’emendamento dovrà essere approvato entro il 25.02.2025. Se l’iter si concluderà positivamente, il nuovo termine per la presentazione della domanda sarà il 30.04.2025.
Secondo il testo dell’emendamento, la riapertura dei termini sarà riservata esclusivamente ai contribuenti che avevano già aderito alla rottamazione-quater ma che, al 31.12.2024, risultano decaduti a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate previste. Pertanto, non si tratta di una nuova edizione della definizione agevolata aperta a tutti, bensì di un provvedimento mirato a chi aveva già intrapreso il percorso di regolarizzazione ma non è riuscito a completarlo.
Come anticipato, per ottenere il nuovo beneficio, non basterà semplicemente versare gli importi arretrati: sarà necessario presentare una nuova domanda entro il 30.04.2025, seguendo le istruzioni che verranno fornite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Solo dopo l’accettazione della domanda, il contribuente potrà accedere al nuovo piano di pagamento, che prevede la possibilità di saldare il debito in un’unica soluzione entro il 31.07.2025, oppure di optare per una rateizzazione in 10 tranche con scadenze così articolate:
- 2025: 31.07 - 30.11;
- 2026 e 2027: 28.02 - 31.05 - 31.07 - 30.11.
Rispetto alle precedenti edizioni, questa riapertura rappresenta un cambio di approccio: non si tratta di una semplice proroga dei termini, bensì della necessità di ripresentare la richiesta da zero, con un nuovo iter di adesione e un aggiornato piano di pagamenti. Resta tuttavia una zona d’ombra: il testo dell’emendamento, nella sua formulazione attuale, non menziona esplicitamente gli eventuali contribuenti che non onoreranno la rata del 28.02.2025. Questo potrebbe significare che, in assenza di ulteriori modifiche, chi non sarà in regola con questa scadenza potrebbe restare escluso dalla riapertura della rottamazione.
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𝐈𝐏𝐎𝐓𝐄𝐒𝐈 𝐑𝐎𝐓𝐓𝐀𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄-𝐐𝐔𝐀𝐓𝐄𝐑. (Leggi qui) 👇
L’emendamento di maggioranza alla legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 204/25) sulla riapertura della rottamazione-quater è stato modificato, eliminando l’estensione della norma ai soggetti decaduti e introducendo una rottamazione ex novo per chi ha ruoli notificati fino a dicembre 2022, con la possibilità di adesione al 30.04.2025; viene eliminata la condizione del versamento delle 2 rate con il 10% dell'ammontare.
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𝐈𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐂𝐏𝐁 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐜𝐨𝐧 𝟐 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐮’ 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐨𝐩𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞. (Leggi qui) 👇
Si va verso il posticipo di 2 mesi, dal 31.07.2025 al 30.09.2025, per il termine di adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. La misura è contenuta in un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato. Nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine sarebbe differito all'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il differimento, spiega la relazione illustrativa, sarebbe finalizzato a distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali, considerato il necessario periodo di avviamento correlato al nuovo istituto del concordato preventivo biennale. Inoltre, il rinvio del termine sarebbe funzionale a consentire l'adesione al concordato anche ai contribuenti che potranno prima regolarizzare la posizione fruendo della riammissione alla rottamazione-quater delle cartelle, prevista in un altro emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe.
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𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝟓𝟎% 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐨𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟓. (Leggi qui) 👇
La legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 186 L. 207/2024) stabilisce che, ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso dell’anno 2025 alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dichiarano redditi d’impresa, anche in regime forfetario, è riconosciuta la possibilità di richiedere, con una comunicazione telematica all’Inps, la riduzione del 50% della contribuzione dovuta.
Si evidenzia che la possibilità in argomento riguarda coloro che dichiarano redditi di impresa anche in regime forfetario; di conseguenza, si deduce che non è necessariamente obbligatorio, per aver diritto all’agevolazione contributiva della riduzione del 50%, aderire al regime forfetario fiscale.
In particolare, la riduzione contributiva è concessa per un massimo di 36 mesi, senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni, dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1.01.2025 e il 31.12.2025 a una delle due Gestioni ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
Quindi, spetta per coloro che iniziano l’attività entro la fine del 2025 e non può essere cumulabile alle altre forme di riduzione contributiva previste per i contribuenti artigiani e commercianti; ci si riferisce alle altre due forme di riduzione contributiva previste per i contribuenti in trattazione.
Una, è quella del regime agevolato previdenziale, conseguente all’adesione al regime forfetario fiscale. Tale regime è stato introdotto dalla L. 190/2014, successivamente modificato con la L. 208/2015. Dopo, l’art. 1, cc. 691-692 L. 160/2019 ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato; inoltre, l’art. 1, c. 54, lett. a) L. 29.12.2022, n. 197 ha innalzato da 65.000 a 85.000 euro il requisito di cui all’art. 1, c. 54, lett. a) L. 190/2014, per l’accesso al regime fiscale. È da sottolineare la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge. L’agevolazione in parola consiste nella riduzione contributiva del 35%.
L’altra, riguarda la riduzione contributiva del 50%, per i pensionati Inps ultrasessantacinquenni. In particolare, tale riduzione è prevista dall’art. 59, c. 15 L. 449/1997 e successive modificazioni; ne consegue che i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendano avvalersi del regime agevolato in trattazione, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione. È da sottolineare che, di fatto, tale riduzione non dovrebbe entrare tanto in contrasto con quella di chi si iscrive per la prima volta nel corso del 2025, in quanto riguarda soggetti già iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti che vanno in pensione e continuano a lavorare; anche se, l’agevolazione può riguardare anche coloro cha sono pensionati Inps e hanno lavorato sempre come dipendenti. In ogni caso, il problema si risolve data la stessa misura della riduzione contributiva nella misura del 50%.
La norma precisa che per l’accredito contributivo, dovranno applicarsi le disposizioni di cui all’art. 2, c. 29 L. 335/1995.
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𝐑𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞: 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇
L'agenda fiscale italiana potrebbe presto subire un'importante riorganizzazione. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha avanzato una serie di proposte volte a semplificare il calendario fiscale e alleviare il carico amministrativo che grava su professionisti e contribuenti nei mesi estivi. L'iniziativa, che si inserisce nel quadro del processo di revisione della riforma fiscale, si concentra su due aspetti chiave: una proroga generalizzata degli adempimenti e dei versamenti fino al 16.09 di ogni anno e lo slittamento della scadenza per l'adesione al concordato preventivo biennale al 31.10.
Attualmente, il sistema prevede una sospensione limitata ai primi 20 giorni di agosto, con il termine unico del 20.08 per il versamento delle imposte e l’adempimento degli obblighi tributari. Tuttavia, i commercialisti sottolineano come tale misura sia insufficiente a garantire una reale tregua estiva, poiché non consente un’interruzione effettiva dell’attività professionale. La proposta avanzata prevede che tutti i versamenti e gli adempimenti con scadenza tra il 1.08 e il 31.08 vengano automaticamente posticipati al 16.09, senza applicazione di interessi o sanzioni. Un intervento che, secondo il presidente del Cndcec, consentirebbe a contribuenti e professionisti di gestire con maggiore serenità gli obblighi fiscali senza la pressione di scadenze ravvicinate nel periodo estivo.
Parallelamente, è stata proposta una modifica strutturale al termine di adesione al concordato preventivo biennale, attualmente fissato al 31.07, che i professionisti ritengono incompatibile con il calendario fiscale. Il mese di luglio rappresenta infatti una fase di intensa attività per i commercialisti, impegnati tra la determinazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), la liquidazione delle imposte sui redditi e dell’Irap. Per evitare un sovraccarico di adempimenti in un periodo già congestionato, si propone di spostare la scadenza al 31.10, in linea con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Queste modifiche, secondo il Cndcec, non solo garantirebbero una maggiore razionalizzazione del calendario fiscale, ma migliorerebbero anche l’efficacia del rapporto tra Fisco e contribuenti. La richiesta di revisione del calendario è stata formalmente avanzata al Viceministro dell’Economia e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con i quali è in corso un confronto tecnico per valutare la fattibilità delle proposte.
Nel più ampio contesto della riforma fiscale, i commercialisti evidenziano inoltre la necessità di rendere più chiari i meccanismi di accesso agli atti e di contraddittorio preventivo, introducendo un obbligo per l’Amministrazione Finanziaria di rispondere alle richieste dei contribuenti entro 15 giorni e garantendo una sospensione di 30 giorni per consentire la redazione delle controdeduzioni.
Un ulteriore intervento riguarda il regime della cooperative compliance, con l’obiettivo di rendere questa procedura più attrattiva per le imprese. Attualmente, il sistema prevede una riduzione dei termini di accertamento per i soggetti che aderiscono, ma è ancora legato all’obbligo di certificazione tributaria. Il Cndcec propone di eliminare tale vincolo, semplificando l’accesso al regime e garantendo una maggiore certezza del diritto per le imprese che scelgono di aderire.
Inoltre, si chiede di superare definitivamente il cosiddetto "visto pesante", un meccanismo di certificazione introdotto oltre 25 anni fa, ma che ha trovato scarsissima applicazione a causa della sua complessità e delle difficoltà operative legate alla verifica dell’esatta applicazione della normativa fiscale sostanziale.
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𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨
𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐂𝐀𝐑𝐃 💳
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