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per risolvere qualsiasi problematica di carattere professionale in ambito economico-legale. 

CONSULENZA FISCALE

Soluzioni ai problemi fiscali, approfondimento agli aspetti economici del settore interessato. Redazione, Deposito Bilancio e Pratiche Camerali.

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Tutti gli aspetti che interessano l’azienda. Strategia d'Impresa. Pieno supporto agli imprenditori per lo sviluppo e il miglioramento delle proprie attività e Il superamento delle criticità aziendali.

CONSULENZA AZIENDALE

Pianificazione, controllo gestionale, business plan, analisi di bilancio, analisi dei costi, progettazione organizzativa. Pieno supporto per piccole, medie o grandi imprese sfruttando i migliori strumenti a disposizione fiscali e commerciali.

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Ristabilire condizioni di equilibrio economico-patrimoniale-finanziario in situazione di crisi aziendale, analisi, strategia e gestione delle scadenze. Piano di risanamento aziendale.

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Consulenza Legale: Diritto Assicurativo, Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo. Assistenza Giudiziale e Stragiudiziale delle vertenze.

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Gestione del personale, Redazione dei contratti di lavoro. Controllo di gestione dei costi della forza lavoro, gestione delle crisi aziendali.

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𝐈𝐧𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐥’𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨. (Leggi qui) 👇

La Cassazione (ordinanza n. 12463/2024) ha ritenuto insolvente l'azienda che ha ingenti debiti verso l'Erario, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, a maggior ragione, delle possibilità di ottenere un pagamento rateale dall'Amministrazione Finanziaria.
Il default si configura quando l'imprenditore commerciale non ha più le condizioni di liquidità e di credito per soddisfare le proprie obbligazioni in modo regolare e con mezzi normali, a patto che la condizione di impotenza sia strutturale e non solo transitoria: non conta se le cause del dissesto siano imputabili o meno alla società.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #debiti #erario
𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨
𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐂𝐀𝐑𝐃 💳 
Si informa la gentile clientela che siamo abilitati al rilascio, direttamente presso i nostri uffici di Via Murano N.8 (Cz), della Smart card o Carta Nazionale dei Servizi contenente gli elementi di sicurezza necessari per l’identificazione in rete per l’accesso ai siti istituzionali come INAIL, Agenzia delle Entrate, Regione, Comune, Camere di Commercio ecc..
Concordare appuntamento per il ritiro telefonando allo 0961/34951.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro  #smartcard
𝐂𝐨𝐫𝐬𝐚 𝐚𝐥 𝐒𝐈𝐒𝐌𝐀 𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇

Il sismabonus acquisti è in scadenza il 31.12.2024 e molte imprese di costruzioni potrebbero non riuscire a ottenere tutti i documenti necessari e portare la costruzione dell’immobile al livello minimo consentito dall’Agenzia delle Entrate, per consentire agli acquirenti dell’immobile ricostruito lo sconto sul prezzo previsto dall’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013.
In caso di scadenza dell’agevolazione, le imprese immobiliari potranno comunque optare per la fruizione del sismabonus ordinario (art. 16 D.L. 63/2013), detraendo esse stesse, anche se solo parzialmente, le spese sostenute, invece di applicare il bonus a favore dell’acquirente.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #sismabonus
𝐀𝐓𝐓𝐈 𝐈𝐌𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐄𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐈. (Leggi qui) 👇

La bozza di D.Lgs. di riforma della riscossione prevede che gli avvisi di recupero, gli atti di irrogazione sanzioni e gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’imposta di registro diventeranno immediatamente esecutivi.
Al contrario, non ci saranno modifiche alle procedure automatizzate di controllo delle dichiarazioni, rappresentate da liquidazioni e controlli formali, che continueranno a confluire nelle cartelle di pagamento, quando i contribuenti non perfezioneranno le comunicazioni di irregolarità.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #attiesecutivi
𝐁𝐈𝐋𝐀𝐍𝐂𝐈𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨/𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇

Entro il 29.05.2024, quale termine ultimo di deposito per i bilanci convocati nei termini ordinari di 120 giorni (data massima per l’assemblea dei soci per approvazione bilancio 2023: 29.04.2024) è necessario depositare il bilancio dell’esercizio 2023 e le eventuali relazioni sulla gestione, relazione del revisore, relazione dei sindaci.

A proposito dell’organo di controllo si ricorda che, come l’anno scorso, occorre verificare se si superano i limiti che obbligano l’impresa a dotarsi di tale organo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria per le società che:
sono tenute a redigere il bilancio consolidato;
controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Per quanto riguarda i 2 esercizi consecutivi da monitorare per la verifica dei suddetti limiti sono: 2022-2023. Pertanto, se nel 2022 si ha un attivo, per esempio, di 4.500.000 euro e nel 2023 di 4.600.000, la società nell’assemblea che approva il bilancio 2023, tenutasi o che si terrà nel 2024, dovrà anche nominare il revisore. Le alternative di scelta per la nomina possono essere:
nomina dell’organo di controllo, ossia un collegio sindacale o un sindaco unico, che svolga la funzione di controllo di gestione, a cui affidare anche la funzione di revisione legale;
nomina di un revisore che svolga solo la funzione di revisione legale;
nomina di un organo di controllo, ossia un collegio sindacale o sindaco unico che eserciti il controllo di gestione e di un revisore che svolga la revisione legale.
Poi la nomina cesserà quando per 3 esercizi consecutivi non si supera nemmeno 1 dei 3 limiti suddetti.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio si ricorda che l’art. 11, c. 2 L. 21/2024 ha differito il termine dell’assemblea da remoto al 31.12.2024 (in precedenza era stato prorogato al 30.04.2024 dall’art. 3, c. 12-duodecies D.L. 215/2023 - Decreto Milleproroghe, poi al 31.07.2024).
In particolare, il voto può avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e l'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #bilancio2023
𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐅𝐎𝐓𝐎𝐕𝐎𝐋𝐓𝐀𝐈𝐂𝐎 𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚. (Leggi qui) 👇

L’art. 38, c. 17, lett. b-bis) L. 56/2024, introdotto in sede di conversione del D.L. 19/2024, prevede che il tetto massimo di spesa ammissibile al credito d'imposta per il fotovoltaico previsto nel Piano Transizione 5.0 sarà inversamente proporzionale alla potenza dell'impianto istallato: più sarà alto il rendimento del pannello, più bassa sarà la spesa dell'impianto ammessa ad ottenere il credito d'imposta.
La legge non indica l'entità del tetto massimo di spesa ammissibile, che sarà invece determinata con uno degli attesi decreti attuativi necessari per l'avvio dell'operatività del piano 5.0.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #fotovoltaico #creditodimposta
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇

Il nuovo concordato preventivo biennale, in attesa della completa definizione degli strumenti operativi, riguarda potenzialmente una vasta platea di professionisti e imprese: in sintesi, tutti coloro che sono soggetti agli Isa e i “forfetari”, anche se per questi ultimi il regime è annuale (per il solo 2024).
Rimangono diversi punti da considerare:
gli importi richiesti, sui quali sarà difficile stimare il risultato degli Isa 2024 e 2025;
il fatto che l’adesione al concordato biennale non inibisce la possibilità di accessi, ispezioni e verifiche dell’Amministrazione Finanziaria;
la convenienza fiscale della proposta, che dipende dagli importi che saranno richiesti.
Ciò premesso, è prevedibile che gli importi proposti portino a raggiungere risultati simili a quelli che si avrebbero avuti con un voto Isa pari almeno a 8.
Da considerare, altresì, anche le ipotesi che possono determinare la decadenza dal concordato: oltre a quella che riguarda l’accertamento di maggiori imponibili superiori al 30% dei ricavi dichiarati, è prevista fra tali cause anche l’indicazione, nella dichiarazione, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini dell’elaborazione della proposta.
Si è di fronte a uno strumento che, peraltro, non è una novità assoluta: si ricorda, infatti, il precedente tentativo di definizione concordata del reddito, previsto dal D.L. 269/2003, che incontrò pochissimo consenso.

Ebbene, l’unico dato certo, salvo smentite che appaiono assai improbabili, è che i contribuenti che sottoscriveranno l’accordo con l’Agenzia delle Entrate si troveranno a pagare imposte complessivamente superiori rispetto all’annualità preconcordataria: in altri termini, le proposte formulate dal Fisco non saranno al ribasso in termini di prelievo a titolo di Irpef, Ires e Irap. Si tratta, dunque, si tratta di una vera e propria scommessa, che potrebbe rivelarsi vincente ed estremamente conveniente nell’ipotesi, ad esempio, in cui un professionista sia a conoscenza che, negli anni in cui sarà tassato in base all’accordo, gli sarà assegnato un incarico che farà lievitare significativamente i compensi: è di chiara evidenza che il surplus di reddito beneficerà di una totale esenzione, legittimamente e senza possibilità alcuna che tale situazione possa essere contestata dall’Amministrazione Finanziaria.
D’altra parte, un calo significativo dei compensi o dei ricavi, fatte salve le esimenti che saranno regolamentate normativamente, avrà effetti penalizzanti non trascurabili, poiché alla contrazione degli introiti non corrisponderà un minor carico fiscale, irrimediabilmente pattuito con l’accettazione della proposta.
Peraltro, corre l’obbligo di segnalare un ulteriore rischio, derivante da una discutibile previsione normativa: coloro che non accetteranno la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate o non aderiranno, anche per effetto dell’omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta, o che, accettata la proposta, decadranno dalla medesima per effetto di una causa di stabilita dalla legge, saranno inseriti in specifiche liste selettive utilizzabili per eventuali controlli fiscali.

In conclusione, non è obbligatorio dichiararsi disponibili a valutare la proposta né, ricevuta la medesima, accettarla. Restano, però, non poche perplessità, sia sullo strumento in quanto tale sia, aspetto non trascurabile, sulla minaccia potenziale, di questo si tratta, di essere inseriti, come osservato, in liste selettive dalle quali potranno attingere sia l’Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #concordatopreventivo
𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐂𝐎𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄:
𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚’ 𝐢𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢. (Leggi qui) 👇

In base alle previsioni del decreto verranno promosse la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Investire al Sud 2.0) e di attività libero professionali (Autoimpiego Centro nord-Italia); ma sono previsti anche importati incentivi contributivi per chi assume giovani, giovane nelle zone del Mezzogiorno (Bonus ZES), donne svantaggiate e personale dipendente da grandi imprese in crisi che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Analizziamo di seguito gli incentivi destinati ai lavoratori dipendenti.

Bonus Giovani (art. 22) - Il Decreto prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani, che in qualche modo ristora le aziende della perdita del precedente incentivo under36 che, ricordiamo, ha cessato di produrre effetti lo scorso 31 dicembre 2023. Le nuove previsioni normative prevedono per tutti i datori di lavoro privato, con esclusione del settore domestico, un esonero pari al 100% dei contributi a carico azienda per l’assunzione di giovani, intercorse fra il 1° luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025, under 35 che non abbiano avuto in precedenza un’occupazione a tempo indeterminato; l’assunzione dovrà essere a tempo indeterminato, con esclusione di assunzione di giovani dirigenti o di apprendisti.

L’esonero è riconosciuto per la durata di 24 mesi e non interesserà i contributi assistenziali Inail.

L’importo è soggetto ad un tetto massimo mensile pari a euro 500, che diventano euro 666 per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La norma prevede inoltre che la misura agevolativa spetta anche in caso di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il testo del decreto ricorda inoltre che, per poter accedere all’esonero, è necessario rispettare i principi generali di accesso alle misure agevolative, fra cui non aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti; parimenti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La misura agevolativa esclude la cumulabilità con altri esoneri e/o riduzioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, ammettendo tuttavia il cumulo della misura con l’incentivo previsto dal Decreto Fiscale (D.Lgs. 216/2023, art. 4) pari al 120/130% in caso di incremento occupazionale per l’anno di imposta 20024.

La misura non sarà operativa fino a pubblicazione di apposito decreto ministeriale, i cui contenuti saranno comunque soggetti a preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #decretocoesione #assunzionigiovani
𝐈𝐒𝐀, 𝐢 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐝𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚’ 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐚𝐥𝐞. (Leggi qui) 👇

Con il provvedimento 22.04.2024, n. 205127 l’Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi di affidabilità fiscale necessari all’accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023, così come previsto dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017. Da quest’anno, in particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.Lgs. 1/2024 in materia di esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a Iva, imposte dirette e Irap, nonché per il rimborso del credito Iva, è stata prevista una graduazione del beneficio in funzione del comparto impositivo e del voto attribuito. Così, in presenza di specifici livelli Isa, sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. 600/1973 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
In tema di visto di conformità, in particolare, vengono previste 2 ipotesi di esonero con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto.
In primo luogo, ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, sia per il periodo d’imposta 2023 che in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
70.000 euro annui relativi all'Iva, maturati nell'annualità 2024;
50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2023.
Agli stessi, è riconosciuto l'esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Nella seconda ipotesi, i contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8 ovvero un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità per i periodi d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità:
sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all'Iva, maturati nell'annualità 2024 ovvero a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2023;
sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Due ipotesi anche nel caso di esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, per il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale o del credito Iva infrannuale. Infatti, ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, tanto per il periodo d’imposta 2023 quanto come “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per l'anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. Ai medesimi contribuenti è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto/prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Nella seconda ipotesi, ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9, ma almeno pari a 8 ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia:
sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per l'anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Restano confermati i punteggi ISA anche per i restanti benefici fiscali. Infatti, ove il risultato di affidabilità fiscale sia pari almeno a 9, tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto come “media semplice” dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
esclusione dalla disciplina delle società non operative;
esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Inoltre, per l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici occorre un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, ovvero almeno pari a 9 in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
Infine, per la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento occorre un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

L’Agenzia delle Entrate, da ultimo, puntualizza ulteriori condizioni per accedere al beneficio premiale. Infatti, i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:
applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #ISA #regimepremiale
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐚𝐩𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐧𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐫𝐨𝐝𝐞. (Leggi qui) 👇

La fattispecie analizzata riguardava un legale rappresentante di una S.r.l., accusato di aver indicato in dichiarazione dei redditi crediti d’imposta inesistenti ceduti da altra società. I giudici di legittimità hanno ritenuto sussistere il reato di cui all’art. 3 D.Lgs. 74/2000 che, rispetto alla fattispecie di indebita compensazione di crediti inesistenti di cui all’art. 10-quater dello stesso decreto, prevede una pena più alta.
Nel caso di specie, attraverso una pluralità di elementi, si è ritenuta dimostrata la piena consapevolezza da parte del ricorrente dell’inesistenza dei crediti ceduti e la finalità di evasione sottesa al loro acquisto. In particolare, era stato appurato che il contribuente aveva acquistato, da altra società, 240.000 euro di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate, accertati come inesistenti.

Nell’ambito del ricorso per Cassazione il rappresentante legale della S.r.l. acquirente lamentava l’assenza di dolo specifico valorizzando a tal fine:
la corresponsione, in sede di acquisto, di un importo significativo (240.000 euro) come corrispettivo di acquisto;
la tempestiva presentazione di una denuncia per truffa a carico della società cedente;
l’utilizzo, per finalizzare l’operazione, di professionisti e consulenti qualificati.
Di avviso contrario, invece, la Cassazione che ha confermato la condanna del rappresentante legale rilevando come, sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo, risultava evidente la consapevolezza dell’interessato rispetto all’inesistenza del credito. In particolare, secondo i giudici di legittimità, la società cedente era sconosciuta al Fisco, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, né depositato alcun bilancio ed era inoltre evidente la sproporzione del corrispettivo di tali cessioni (pari a 240.000 euro a fronte del valore dei crediti ceduti, pari a 1.625.065 euro).

Inoltre, gli stessi Giudici evidenziano che la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non è confutata dal versamento di un cospicuo importo quale corrispettivo dell’acquisto, essendo al contrario strumentale al conseguimento di un risparmio d’imposta che, nel corso degli anni, sarebbe risultato superiore all’esborso effettuato. Si tratta di un chiarimento di estrema rilevanza in quanto, di norma, in presenza di crediti ritenuti inesistenti, si tende a configurare solo il reato di indebita compensazione, con soglia di utilizzo annuo a 50.000 euro (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).
Dunque, sulla base dei chiarimenti della Corte, nel caso di esposizione consapevole del credito inesistente nel modello dichiarativo, il reato cambia e si passa al più grave delitto, sotto il profilo sanzionatorio, della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, fattispecie che, non solo si manifesta al superamento della più esigua soglia di 30.000 euro di imposta evasa e del 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, ma comporta come pena la reclusione da 3 a 8 anni.

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