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𝐑𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐨𝐥𝐢𝐨: 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟎.𝟎𝟒 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝟏° 𝐭𝐫𝐢𝐦. 𝟐𝟎𝟐𝟔. (Leggi qui) 👇
Nel primo trimestre 2026, in un contesto segnato anche dalle tensioni internazionali e dalle ricadute della guerra sui mercati energetici, per le imprese di autotrasporto aventi diritto, torna di particolare interesse la possibilità di ottenere il rimborso delle accise sul gasolio commerciale consumato nell’attività d’impresa. In tale scenario, le variazioni intervenute sulle aliquote nel corso del trimestre assumono un rilievo decisivo ai fini della quantificazione del beneficio. Infatti, dopo l’incremento dell’aliquota ordinaria a 672,90 euro per 1.000 litri dal 1.01.2026, dal 19.03.2026 è intervenuta una riduzione a 472,90 euro per 1.000 litri, con effetti diretti sulla determinazione del rimborso spettante. Proprio per questo, una corretta ricostruzione dei consumi e una puntuale presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel periodo compreso tra il 1.04 e il 30.04.2026, diventano passaggi essenziali per accedere all’agevolazione.
Il beneficio spetta, in primo luogo, agli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sia per conto terzi sia in conto proprio, nonché alle imprese stabilite in altri Stati membri UE in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina unionale per il trasporto su strada. L’agevolazione riguarda anche specifiche categorie del trasporto persone. L’ammontare rimborsabile non è uniforme, ma varia in funzione del prodotto utilizzato e del momento in cui il rifornimento è stato effettuato nel trimestre. Per il gasolio e per gli HVO che non soddisfano le condizioni richieste dal D.Lgs. 43/2025, il rimborso è pari a 269,68 euro per 1.000 litri per i consumi dal 1.01 al 18.03.2026 e a 69,68 euro per 1.000 per i consumi dal 19.03 al 31.03.2026; per gli HVO conformi alle condizioni normative il rimborso è invece pari a 214,18 euro per 1.000 litri sull’intero trimestre, mentre in caso di assenza di informazioni del fornitore il criterio applicabile distingue 214,18 euro per 1.000 litri nel primo periodo e 69,68 euro per 1.000 litri nel secondo.
Va poi ricordato un altro vincolo operativo spesso sottovalutato: l’importo massimo rimborsabile deve rispettare il parametro di un litro di gasolio consumato, per ciascun veicolo agevolabile, per ogni chilometro percorso.
La domanda si compone di un frontespizio, nel quale vanno indicati periodo di riferimento, dati del richiedente, litri consumati, ammontare del credito e modalità di fruizione, e di più quadri A, costruiti per distinguere i consumi in base alla tipologia di carburante e alla diversa fase temporale del trimestre. In particolare, il modello 2026 richiede la compilazione dei quadri A-1, A-2, A-3, A-4 e, in casi residuali, A-5, oltre ai quadri B e C per le ipotesi di distributore privato e di presenza di mezzi non agevolabili riforniti dallo stesso impianto.
Sul piano documentale, i consumi devono essere supportati dalle fatture di acquisto del gasolio e resta rilevante l’indicazione della targa del veicolo rifornito anche nella fattura elettronica emessa dall’impianto di distribuzione stradale. Alla dichiarazione vanno inoltre collegati i dati identificativi dei mezzi, il titolo di disponibilità del veicolo, i chilometri percorsi nel periodo, nonché, nei casi previsti, la documentazione relativa a leasing, locazione, comodato o altri titoli ammessi dalla disciplina di settore.
La trasmissione può avvenire tramite il Servizio Telematico Doganale (E.D.I) oppure è ammesso anche l’invio via PEC all’Ufficio ADM competente, con allegato il file in formato .dic che riproduce integralmente il contenuto della dichiarazione. La forma cartacea con supporto informatico, invece, resta una soluzione solo residuale.
Il credito, se di importo almeno pari a 25 euro, può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 con codice tributo “6740” oppure può essere chiesto a rimborso. Infine, l’ammontare del credito spettante e le relative compensazioni dovranno essere indicati nel quadro RU del mod. Redditi, mentre non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.
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𝐑𝐚𝐭𝐞𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞-𝐪𝐮𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝟑𝟏.𝟎𝟕. (Leggi qui) 👇
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che dal 31.07.2026 saranno resi disponibili i bollettini di pagamento con gli importi aggiornati, già rideterminati tenendo conto degli effetti della rottamazione-quinquies, per i piani di rateizzazione che non rientrano nella nuova definizione agevolata. Fino a tale data, i contribuenti dovranno provvedere autonomamente al ricalcolo delle rate utilizzando i servizi dedicati oppure rivolgersi agli sportelli dell’Agenzia per ottenere assistenza.
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Flop assoluto

𝐃𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞-𝐪𝐮𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟎.𝟎𝟒. (Leggi qui) 👇
L’istanza di adesione alla rottamazione-quinquies deve essere presentata entro il 30.04.2026 utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per i carichi inclusi in procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è invece prevista una modalità distinta, che richiede l’invio tramite posta elettronica certificata del modello DA-LS-2026.
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𝐒𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐮𝐭𝐮𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚𝐫𝐨. (Leggi qui) 👇
L'Abi rende noto l'invio di una lettera alle banche associate nella quale segnala che sul sito del Dipartimento della Protezione Civile è stata pubblicata l'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile con cui è stata adottata la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici dal 11.02 al 20.02.2026 nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza. L'ordinanza, si legge in una nota, recepisce i contenuti dell'accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.
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𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐍𝐈𝐃𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟔. (Leggi qui) 👇
Tale bonus consiste in un importo parametrato all’ISEE che va da minimo 1.500 euro a massimo 3.600 euro per sostenere le rette versate per la frequenza all’asilo nido dei propri figli o per l’assistenza domiciliare in caso di gravi patologie che impossibilitino la presenza.
Gli importi sono i seguenti.
Per i bambini nati dal 1.01.2024:
- con un ISEE pari o inferiore a 40.000 euro: 3.600 euro;
- con un ISEE superiore a 40.000 euro: 1.500 euro.
Per i bambini nati prima del 1.01.2024:
- con un ISEE pari o inferiore a 25.000 euro: 3.000 euro;
- con un ISEE compreso tra 25.000 e 40.000 euro: 2.500 euro;
- con un ISEE superiore a 40.000: 1.500 euro.
Le domande, a decorrere dal 1.01.2026, producono effetti non più su base annuale ma per l’intero ciclo di fruizione del beneficio, ossia fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il 3° anno di età (fermo restando gli altri requisiti). Per dare continuità all’erogazione è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento.
La domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta e deve contenere l’indicazione delle mensilità di frequenza (per i mesi da gennaio 2026 a dicembre 2026). Alla domanda si deve allegare la fattura mensile dell’asilo e la documentazione che attesta il pagamento (per il 2026 entro il 30.04.2027).
Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota dei pasti, l’imposta di bollo. Non deve comprendere la somma versata a titolo di iscrizione.
Il bonus viene erogato per le rette per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati, ove per tali ultimi si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.
La domanda deve essere presentata in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web dell’Istituto (Sostegni, Sussidi e Indennità / Per genitori / Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione), se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite gli Istituti di Patronato.
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𝟕𝟑𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚’. (Leggi qui) 👇
Con il provvedimento del 27.02.2026, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello 730/2026, destinato alla dichiarazione dei redditi percepiti nel periodo d'imposta 2025. Il termine ordinario di presentazione rimane fissato al 30.09.2026, sia per i contribuenti che si avvalgono direttamente dell'assistenza fiscale, sia per quelli che vi accedono tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato. Per questi ultimi sono previste finestre di trasmissione telematica modulate in funzione della data in cui la dichiarazione è stata ricevuta o elaborata.
La riforma dell’Irpef, avviata con il D.Lgs. 216/2023 e consolidata dalla legge di Bilancio 2025, trova piena attuazione nel modello 730/2026. Il sistema si articola ora stabilmente su 3 scaglioni: aliquota del 23% per redditi fino a 28.000 euro, del 35% per la fascia compresa tra 28.001 e 50.000 euro e del 43% per i redditi eccedenti tale soglia. Contestualmente, la detrazione per redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro di reddito complessivo è stata elevata a 1.955 euro. Per i redditi ricompresi tra 20.000 e 40.000 euro è prevista un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, mentre ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non eccedente 20.000 euro spetta una somma esclusa dalla base imponibile, entrambe ricalcolate in dichiarazione rispetto a quanto anticipato dal sostituto d'imposta.
Rilevanti sono le modifiche al prospetto dei familiari a carico, aggiornato per recepire le novità introdotte in materia di detrazioni ex art. 12 Tuir. A partire dal 2025, la detrazione per "altri familiari" spetta esclusivamente agli ascendenti conviventi con il contribuente. Le detrazioni per figli a carico trovano applicazione fino al compimento del 30° anno di età, ovvero senza tale limite per i figli con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992. Il prospetto introduce 2 nuove colonne: la colonna "G", riservata agli ascendenti conviventi aventi diritto alla detrazione, e la colonna "P", destinata agli altri familiari conviventi per i quali non opera la detrazione ma rimane possibile la deduzione o detrazione degli oneri sostenuti.
Una delle innovazioni più significative del modello riguarda il riordino delle detrazioni per oneri, operativo per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Al meccanismo già vigente di riduzione progressiva per redditi superiori a 120.000 euro (fino all'azzeramento oltre 240.000 euro) si affianca ora un’ulteriore limitazione modulata in base alla composizione del nucleo familiare (nuovo art. 16-ter Tuir). Alcune tipologie di spesa restano escluse dal computo, quali le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutui stipulati entro il 2024 e le spese di ristrutturazione sostenute fino al medesimo anno. Il nuovo campo “Riordino della detrazione non automatizzato” consente di scegliere autonomamente quali spese imputare al calcolo della detrazione entro il massimale del quoziente familiare. L'opzione è vantaggiosa quando le spese soggette al tetto superano il limite e conviene quindi dare priorità a quelle con aliquota di detrazione più elevata. Per distinguere le spese in base all'anno di sostenimento o di stipula del contratto sottostante, sono stati istituiti codici differenziati per le principali tipologie, tra cui mutui ipotecari, assicurazioni sulla vita e prodotti assicurativi per rischi calamitosi o di non autosufficienza.
Sul versante delle agevolazioni edilizie, le detrazioni per spese sostenute nel 2025 si attestano in via ordinaria al 36%, con elevazione al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal titolare di un diritto reale di godimento. Per accedere all'aliquota maggiorata occorre indicare il nuovo codice "3" nel campo "Percentuale" del quadro E. Il superbonus si applica nella misura del 65% per le spese 2025, a condizione che la Cilas risulti presentata entro il 15.10.2024 e ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla normativa.
Ulteriori novità riguardano l'innalzamento dei limiti di spesa agevolabile per le spese di istruzione non universitaria (da 800 a 1.000 euro) e per il mantenimento dei cani guida (da 1.000 a 1.100 euro). Le mance nel turismo beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% fino al 30% del reddito di settore, con soglia di accesso elevata a 75.000 euro. Il quadro G accoglie i crediti d'imposta per zone montane a favore del personale sanitario e scolastico e degli under 41 con mutuo ipotecario post 20.09.2025 per prima casa in un Comune montano. Il quadro T recepisce la nuova tassazione delle cripto-attività che prevede la piena imponibilità delle plusvalenze realizzate dal 2025, esenzione fino a 2.000 euro per quelle precedenti e la facoltà di rideterminare il valore al 1.01.2025 con imposta sostitutiva al 18%.
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