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𝐈𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐩𝐞𝐬𝐜𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐝𝐮𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞-𝐪𝐮𝐚𝐭𝐞𝐫. (Leggi qui) 👇
È allo studio dell’Amministrazione Finanziaria un intervento per salvare i cosiddetti decaduti dalla rottamazione-quater prevista dalla manovra 2023 e per i quali si è verificata la decadenza per mancato pagamento di una delle rate in scadenza. Inoltre, è annunciato un pacchetto di emendamenti al decreto fiscale che consentirebbe di recuperare una percentuale del magazzino fiscale attualmente pari a 1.247 miliardi.
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𝐅𝟐𝟒 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐧𝐞𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐯𝐢𝐨 𝐢𝐧 𝟏𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢. (Leggi qui) 👇
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che c’è tempo fino al 10.11.2024 per chi è incorso nell’irregolare funzionamento del sistema F24 di Sogei del 29 e 30.10.2024. Un’anomalia nel sistema di acquisizione degli F24 telematici, che ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione "Squadratura contabile sezione erario".
Si applica infatti quanto prescritto dall’art. 1 D.L. 498/1961: "nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni dell’Amministrazione stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento".
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𝐃𝐮𝐛𝐛𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 “𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚” (𝟖𝟓 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢). (Leggi qui) 👇
Le Corti di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sentenza n. 2078/2024) e di Trento (sentenza n. 516/2024) hanno annullato gli accertamenti emessi utilizzando la sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza e prescrizione dell’attività di accertamento fiscale, i cui atti sono stati notificati dopo la scadenza ordinaria del 31.12.2022, in quanto la sospensione si riferisce esclusivamente agli accertamenti che scadevano nel 2020, cioè nell’anno del Covid. In senso contrario e favorevole all'Agenzia delle Entrate, C.G.T. di primo grado di Messina, sentenza n. 4647/2024.
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𝐍𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚’ 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝’𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚. (Leggi qui) 👇
L’art. 2 D.Lgs. 139/2024, in attuazione dei principi di delega fissati nella L. 111/2023, apporta modifiche al Testo unico imposta di registro (Tur). In particolare, vengono rivisti alcuni articoli afferenti alla tassazione dei trasferimenti di aziende o rami di esse.
L’art. 23, c. 4 del Tur viene completamente sostituito e il nuovo testo, in vigore dal 1.01.2025, prevede l’applicazione delle aliquote previste per le diverse tipologie di beni oggetto di cessione. Dalla lettura della relazione illustrativa, si evince che l’intervento legislativo mira a garantire una maggiore razionalità alla funzione dell’imposta e una semplificazione nel suo meccanismo applicativo. Fermo restando che nulla muta ai fini Iva (la cessione d’azienda o di un singolo ramo continua a essere un’operazione fuori campo ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972), ai fini dell’imposta di registro, la tassazione, come noto, è in misura proporzionale.
Considerato che l’operazione di che trattasi interessa un’universalità di beni, costituita da elementi materiali e immateriali, si pone il problema di individuare i criteri di applicazione dell’imposta che variano a seconda che si tratti il trasferimento come afferente a un complesso unitario oppure considerando le caratteristiche e la natura dei singoli beni che lo compongono. Il nuovo art. 23, c. 4 prevede che sia legittimo applicare separatamente a ogni categoria di beni, la propria aliquota prevista dal Testo unico imposta di registro. Questo, tuttavia, impone una condizione: occorre una precisa ripartizione del prezzo da imputare a ogni singola categoria di beni (mobili, immobili, crediti, ecc.).
Nel caso in cui siano compresi nel trasferimento dei crediti, si applica la corrispondente aliquota (0,50%) sulla quota parte di corrispettivo a essi imputabile. Per quanto attiene alle passività, la norma prevede che debbano essere imputate ai diversi beni (sia mobili che immobili) in proporzione del loro rispettivo valore. Qualora nell’atto di cessione non sia prevista una ripartizione del prezzo, il trasferimento viene inteso come riferito a un complesso unitario e, in tal caso, si applicano i criteri stabiliti dall’art. 23, c. 1 ovvero l’aliquota più elevata tra quella prevista per i singoli beni che compongono il complesso oggetto di cessione.
Confrontando le differenze tra vecchia e nuova norma, tuttavia, si nota soltanto uno spostamento di quanto già previsto nell’ultimo periodo dell’art. 23, c. 1, al c. 4. Invece, il vecchio comma 4 si occupava unicamente del criterio di imputazione delle passività, che, peraltro, rimane invariato. Viene interessato da modifiche anche l’art. 51 del Tur, con la sostituzione dei cc. 2 e 4.
In particolare, i criteri già previsti dalla precedente formulazione del c. 4 vengono trasfusi nel nuovo c. 2. Ai fini della determinazione della base imponibile si assume il valore venale complessivo dei singoli beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni di cui agli artt. 7, parte prima della tariffa e 11-bis della tabella (unità da diporto e veicoli iscritti al PRA). La determinazione del valore da sottoporre a tassazione prevede lo scomputo delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, salvo quelli che l’alienante si sia impegnato ad estinguere.
Nella sostanza, si tratta di una riscrittura di regole già vigenti.
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𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨
𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐂𝐀𝐑𝐃 💳
Si informa la gentile clientela che siamo abilitati al rilascio, direttamente presso i nostri uffici di Via Murano N.8 (Cz), della Smart card o Carta Nazionale dei Servizi contenente gli elementi di sicurezza necessari per l’identificazione in rete per l’accesso ai siti istituzionali come INAIL, Agenzia delle Entrate, Regione, Comune, Camere di Commercio ecc..
Concordare appuntamento per il ritiro telefonando allo 0961/34951.
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𝐑𝐚𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢 𝐞 𝐈𝐯𝐚. (Leggi qui) 👇
Il ravvedimento speciale per gli anni pregressi (che sarebbe più realistico chiamare sanatoria) ex art. 2-quater, c. 9 L. 143/2024, abbinato al concordato preventivo biennale, non si perfeziona se il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive risulta successivo alla notifica di PVC, schemi di atto, atti di recupero di crediti inesistenti; è prevista un'eccezione solamente per il periodo d’imposta 2018: la sanatoria non si perfeziona se Pvc, schemi di atto e atti di recupero sono stati notificati entro il 9.10.2024.
L'adesione al ravvedimento speciale consente di bloccare le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (art. 39 D.P.R. 600/1973) e le rettifiche analitico-induttive Iva (art. 54, c. 2 n. 2 D.P.R. 633/1972).
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