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𝐄𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚? (Leggi qui) 👇
Ecco le tempistiche per la presentazione del certificato di malattia da parte del dipendente :
Comunicazione dell'assenza: Il dipendente deve avvertire il datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (fine turno), comunicando anche il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto all'azienda.
Invio del certificato medico: Il dipendente è tenuto a inviare il n. di protocollo del certificato medico entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza.
Trasmissione telematica: Normalmente, è il medico curante che si occupa di trasmettere telematicamente il certificato all'INPS. In questo caso, il dipendente deve solo fornire il numero di protocollo al datore di lavoro.
In mancanza delle comunicazioni citate, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Se non è possibile la trasmissione telematica, il lavoratore deve inviare entro due giorni dal rilascio:
Una copia cartacea del certificato di malattia all'INPS
L'attestato di malattia (cartaceo) al datore di lavoro, privo dei dati di diagnosi
Prosecuzione della malattia: L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda con le stesse modalità e tempistiche.
Si segnala che a decorrere dalla data della circolare INPS 92 2026 - 4 settembre 2026 - è stata introdotta una parziale retroattività del certificato di malattia : in sostanza, il lavoratore che si reca dal medico curante giorno successivo rispetto all'insorgenza del malessere e in quella data ottiene il certificato potrà vedersi riconosciuta la copertura previdenziale anche per la giornata precedente, purché il medico riporti correttamente l'indicazione della data di inizio della malattia nel campo dedicato.
Questo vale ora sia per le visite domiciliari sia, come novità, per quelle effettuate in ambulatorio. Il riconoscimento del giorno antecedente non è però automatico né incondizionato, viene cioè statuito dal Medico curante .
Fonte: fiscoetasse.com
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𝟕𝟑𝟎 𝟐𝟎𝟐𝟔:𝐢𝐥 𝟑𝟎 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 è l’ultimo giorno per l’invio. (Leggi qui) 👇
Il 𝟑𝟎 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 scade il termine per la presentazione del Modello 730/2026. La scadenza riguarda sia il 730 precompilato sia quello presentato tramite CAF o professionista.
🔎 𝐀𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢: prima dell'invio è importante verificare che le spese indicate siano effettivamente detraibili e che la relativa documentazione sia correttamente conservata.
Tra le informazioni già presenti nella precompilata rientrano, tra le altre, spese sanitarie, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali e spese per interventi edilizi.
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𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐢𝐥 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞: 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞 𝐥’𝐚𝐝𝐞𝐦𝐩𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨. (Leggi qui) 👇
La riforma fiscale sta rafforzando il modello di 𝐚𝐝𝐞𝐦𝐩𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 (𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞) basato su un rapporto più preventivo e trasparente tra grandi imprese e Agenzia delle Entrate.
L'obiettivo è spostare sempre più il rapporto con il Fisco 𝐝𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞, attraverso sistemi di gestione e controllo dei rischi tributari. Le modifiche introdotte dalla riforma hanno ampliato e ridefinito il regime, mentre l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria sul tema continua a crescere.
🔎 𝐏𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐞’ 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐨: la gestione del rischio fiscale diventa sempre più parte integrante della governance aziendale.
Non si tratta soltanto di “pagare correttamente le imposte”, ma di poter dimostrare di avere 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚’ 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞 adeguate a prevenire errori e comportamenti fiscalmente rischiosi.
💡 𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚:
la compliance fiscale non dovrebbe essere considerata soltanto un adempimento, ma uno strumento di gestione del rischio e tutela dell'impresa.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐈𝐌𝐔: 𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐞 𝐥’𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐨 𝐞’ 𝐬𝐩𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝟓 𝐚𝐧𝐧𝐢. (Leggi qui) 👇
Vicenda processuale - La controversia riguarda un avviso di accertamento Imu relativo all’anno 2012, notificato il 20.12.2017 per omesso versamento dell’imposta, per 103.675,00 euro. La società contribuente ne chiedeva l’annullamento per intervenuta prescrizione, sostenendo che il credito era ormai estinto.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che il termine quinquennale fosse stato rispettato grazie al principio di postalizzazione. L’appello confermava la decisione, ma con diversa motivazione: il Comune avrebbe esercitato legittimamente il potere impositivo, poiché la notifica dell’accertamento era avvenuta entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall’art. 1, c. 161 L. 296/2006. La società ricorreva in Cassazione articolando 3 motivi:
- il primo denunciava omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione;
- il secondo lamentava violazione dell’art. 1, c. 161 L. 296/2006 e dell’art. 2948, n. 4 c.c., sostenendo che la prescrizione quinquennale era maturata;
- il terzo motivo, centrale per la decisione, eccepiva l'omesso esame di un fatto decisivo. Secondo la ricorrente, il tributo era prescritto al 31.12.2017, poiché l’avviso era stato ricevuto solo il 26.02.2018. La censura si fondava dunque sulla distinzione tra data di spedizione e data di ricezione dell’atto.
Soluzione della Corte - Il Giudice di legittimità, con l’ordinanza 26.08.2026, n. 24788, tratta congiuntamente i 3 motivi, ritenendoli infondati.
La questione centrale è rappresentata dalla terza censura. Qui la Corte di Cassazione esclude la fondatezza della tesi difensiva, evidenziando la confusione tra 2 piani diversi: la decadenza dell’accertamento, che delimita il potere dell’ente di notificare l’atto, e la prescrizione del credito tributario, che interviene solo dopo l’accertamento definitivo e determina l’estinzione del diritto di credito.
La parte motiva della pronuncia richiama, in primo luogo, il contenuto della L. 296/2006, che, per i tributi locali, ha fissato un termine unitario di decadenza: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. La giurisprudenza (Cassazione n. 4283/2010) ha poi ricondotto tali tributi alle prestazioni periodiche, soggette a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Nell’ordinanza in commento, è altresì ribadito il postulato secondo il quale, ai fini della decadenza degli atti tributari, rileva la data in cui l’ente ha attuato gli elementi necessari alla notifica, non quella in cui l’atto è stato ricevuto dal contribuente, considerata l’applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, sancito dall’art. 60 D.P.R. 600/1973.
Osservazioni conclusive - La decisione offre un chiarimento utile per la prassi degli enti locali e (soprattutto) dei contribuenti: la distinzione tra notifica dell’accertamento e prescrizione del ruolo è fondamentale.
La notifica dell’accertamento Imu è soggetta al termine decadenziale quinquennale previsto dall’art. 1, c. 161 L. 296/2006. Il termine si considera rispettato quando l’ente spedisce l’atto entro il 31.12 del 5° anno successivo, indipendentemente dalla data di ricezione. La prescrizione riguarda invece il credito tributario già accertato: una volta definitivo l’accertamento, il ruolo deve essere notificato entro il 3° anno successivo (Cassazione n. 21810/2022) e il credito si prescrive in 5 anni ex art. 2948, n. 4 c.c.
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𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢: 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐞. (Leggi qui) 👇
La compensazione dei crediti tributari attraverso il modello 𝐅𝟐𝟒 richiede particolare attenzione, soprattutto quando si utilizzano crediti derivanti da 𝐚𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢.
Prima di procedere alla compensazione è opportuno verificare:
🔹 la 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨;
🔹 l'eventuale presenza di 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨;
🔹 i termini entro i quali il credito può essere utilizzato;
🔹 gli eventuali obblighi di 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞;
🔹 la presenza della documentazione necessaria a dimostrare la spettanza del beneficio.
⚠️ L'utilizzo di un credito 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐨 𝐢𝐧𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 può comportare il recupero dell'importo compensato, oltre alle conseguenti sanzioni e interessi.
💡𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚:
prima di compensare un credito, non è sufficiente verificare quanto risulta disponibile nel cassetto fiscale: occorre verificarne anche la corretta formazione e la piena spettanza.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐂𝐞𝐝𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐠𝐚, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐚𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢? (Leggi qui) 👇
I lavoratori dipendenti hanno diritto di essere informati dei dettagli della retribuzione lorda mensile e delle trattenute per contributi e imposte che portano poi al netto liquidato sul conto corrente o con altri strumenti di pagamento tracciabili. L’obbligo di informazione è assolto dal datore di lavoro a mezzo consegna del cedolino (o busta) paga. Se il libro unico del lavoro (LUL) ha la funzione di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e facilitare l’attività di controllo da parte degli enti competenti, il cedolino paga risponde esclusivamente alla necessità di permettere ai dipendenti di comprendere quali voci concorrono alla determinazione della retribuzione mensile e a quanto ammonta quest’ultima. Analizziamo la questione in dettaglio.
Cosa contiene il cedolino paga? A norma dell’art. 1 L. 4/1953 i datori di lavoro sono tenuti a consegnare un prospetto paga in cui devono essere indicati:
- cognome, nome e qualifica professionale del lavoratore;
- periodo cui la retribuzione si riferisce;
- ANF e altri elementi che compongono la retribuzione siano essi somme in denaro o beni e servizi (retribuzione in natura);
- trattenute a titolo di contributi, imposte o ad altro titolo;
- contratto collettivo nazionale del lavoro applicato al dipendente, indicato a mezzo del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL.
Il prospetto paga deve riportare la firma o il timbro del datore di lavoro. L’adempimento datoriale può essere assolto mediante consegna al dipendente di copia delle scritturazioni effettuate sul LUL.
Quale modello di cedolino paga utilizzare? Fatta salva l’indicazione delle informazioni imposte dalla L. 4/1953 i datori di lavoro possono ricorrere a un ventaglio eterogeneo di modelli di busta paga, a seconda della tipologia di software paghe utilizzato internamente o da parte del professionista delegato all’elaborazione dei cedolini.
Tempistiche di consegna del cedolino - Ai sensi del citato art. 1, c. 1 i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai dipendenti il cedolino paga “all’atto della corresponsione della retribuzione”. La contemporaneità tra consegna del cedolino e liquidazione della retribuzione risponde alla necessità di consentire al lavoratore la verifica immediata sulla corrispondenza tra le annotazioni riportate sul prospetto paga e la retribuzione percepita.
Modalità di consegna del cedolino - La normativa non prescrive determinate modalità di consegna del cedolino ai dipendenti. Non mancano tuttavia le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, come Internet e la posta elettronica.
Invio con posta elettronica - La risposta del Ministero del Lavoro all’interpello 11.02.2008, n. 1 ha ammesso la possibilità di trasmettere il cedolino paga come file allegato a un apposito messaggio di posta elettronica (anche non certificata), a condizione che “venga trasmesso a un indirizzo telematico intestato al dipendente, provvisto di password personale” e vi sia “prova legale dell’effettiva consegna” alla scadenza prevista “per il pagamento della retribuzione”.
Pubblicazione su sito web - Un’altra risposta a interpello del Ministero del Lavoro (interpello 30.05.2012, n. 13) ammette la possibilità di assolvere l’obbligo di consegna del cedolino a mezzo pubblicazione del documento su un sito web dotato di un’area riservata, con accesso consentito al solo lavoratore interessato, a patto che venga predisposta una postazione Internet dotata di stampante e siano assegnate ai dipendenti apposite password o codici personali. Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore è necessario che della collocazione mensile dei prospetti paga risulti traccia sul sito Internet.
Sanzioni - A norma dell’art. 5 L. 4/1953 l’omessa o tardiva consegna del cedolino al lavoratore è punita con una sanzione amministrativa da 150 a 900 euro.
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