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IMU 2023: entro il 16 giugno l’acconto o unica rata

Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. L’IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato
In particolare, l’IMU 2023 è dovuta da:
proprietari;
oppure in alternativa da:
titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
genitore assegnatario dell’immobile della casa familiare;
concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto.
Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall’imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso)
Si considera abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:
base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
aliquota prevista.
Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile.
A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Le aliquote IMU possono essere così riepilogate:
una ordinaria pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento.
Inoltre, sono previste aliquote diverse in alcuni casi particolari:
0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati (c.d. immobili merce). I comuni possono:
aumentarla allo 0,25%,
o ridurla fino all’azzeramento;
0,76% per i terreni agricoli. I comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla;
0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D. I comuni possono aumentare l’aliquota fino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.L’IMU deve essere versata generalmente in due rate di pari importo:
la prima (di acconto) entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2023, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU nel 2022;
la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre (quest’anno il 18 perchè il 16.12 è sabato) sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Il versamento è effettuato con:
il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).Fonte:fiscoetasse.com