Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
In caso di eventi che comportano la perdita (totale o parziale) di uno o più beni d’impresa, il ricorso alla copertura assicurativa permette di abbattere (in parte) gli effetti del danno.
Con l’espressione perdita ci si riferisce all’eliminazione fisica del bene per cause non imputabili all’imprenditore (furto, smarrimento, eventi distruttivi quali incendi, alluvioni, terremoti).
Per danneggiamento si intende una netta riduzione delle funzionalità del bene.
Una volta attivata la procedura che porta all’ottenimento del risarcimento danni, ciò che assume rilevanza è la differenza tra la perdita definitiva e la perdita parziale del bene. In quest’ultimo caso, è possibile ricorrere anche a un intervento di riparazione del bene.
Ad esempio, il danno subito da un autocarro a seguito di una grandinata che richiede un intervento di riparazione al fine di ripristinarne il buono stato di funzionamento deve essere contabilizzato nella voce B.7 del conto economico, mentre l’indennizzo assicurativo ricevuto a copertura del danno deve essere riportato nella voce A.5 del conto economico.
Analoga modalità di contabilizzazione occorre seguire nel caso in cui il risarcimento derivi da un parziale danneggiamento di un bene strumentale, eventualmente oggetto di riparazione.
In base all’Oic 9, la società è tenuta a valutare se esiste un indicatore di potenziali perdite di valore dell’immobilizzazione; se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. La differenza imputata come perdita durevole di valore va riportata nella voce “B.10.c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni” del conto economico.