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22 ore fa

𝐋𝐚 “𝐩𝐚𝐮𝐬𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚” 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐍𝐏𝐒. (Leggi qui) 👇

Con una comunicazione del 19.07.2024, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha annunciato che dal 26.07 al 31.08.2024 sospenderà l'invio delle note di rettifica, delle diffide di adempimento e delle elaborazioni delle richieste verso il servizio DURC online.
È fondamentale sottolineare che questa sospensione non è assoluta. L'Inps ha precisato che in casi di imminente prescrizione potrebbe comunque procedere con l'invio di tali comunicazioni. È opportuno ricordare che la prescrizione, nel contesto previdenziale, si riferisce al termine oltre il quale l'Istituto non può più richiedere il pagamento dei contributi non versati. Questo termine, secondo l'art. 3, cc. 9 e 10 L. 335/1995, è generalmente di 5 anni, ma può variare in determinate circostanze.
Un altro aspetto rilevante della sospensione estiva riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Durante il periodo indicato, l'Inps sospenderà le elaborazioni delle richieste verso il servizio DURC online. È importante notare che questa pausa riguarda solo le nuove richieste di DURC: i documenti già emessi e in corso di validità continueranno a essere utilizzabili normalmente.
L'Inps ha inoltre specificato che sarà sospesa anche la trasmissione dei crediti all'Agente della riscossione. Questo significa che durante il periodo estivo, l'Istituto non invierà nuove pratiche di recupero crediti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dando così ai contribuenti un ulteriore margine di tempo per regolarizzare eventuali posizioni debitorie prima che queste vengano affidate all'ente di riscossione.
È interessante notare come questa iniziativa dell'Inps si allinea con altre misure di sospensione estiva adottate in ambito fiscale. Ad esempio, l'Agenzia delle Entrate ha disposto una sospensione simile dal 1.08 al 4.09.2024 per diverse comunicazioni, tra cui gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, la liquidazione delle imposte relative alla tassazione separata e le lettere di compliance. Questa convergenza di pause amministrative crea un vero e proprio "periodo di tregua", permettendo loro di godere di un agosto più sereno dal punto di vista degli adempimenti fiscali e contributivi.
Queste pause estive, sia in ambito previdenziale che fiscale, non devono essere interpretate come un'esenzione dagli obblighi contributivi e fiscali. Rappresentano piuttosto un'opportunità per i contribuenti di godere di un periodo di relativa tranquillità, durante il quale possono riorganizzarsi e, se necessario, regolarizzare la propria posizione prima della ripresa delle attività a pieno regime.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #INPS #pausaestiva
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𝐋𝐚 “𝐩𝐚𝐮𝐬𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚” 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐍𝐏𝐒. (Leggi qui) 👇

Con una comunicazione del 19.07.2024, lIstituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha annunciato che dal 26.07 al 31.08.2024 sospenderà linvio delle note di rettifica, delle diffide di adempimento e delle elaborazioni delle richieste verso il servizio DURC online.
È fondamentale sottolineare che questa sospensione non è assoluta. LInps ha precisato che in casi di imminente prescrizione potrebbe comunque procedere con linvio di tali comunicazioni. È opportuno ricordare che la prescrizione, nel contesto previdenziale, si riferisce al termine oltre il quale lIstituto non può più richiedere il pagamento dei contributi non versati. Questo termine, secondo lart. 3, cc. 9 e 10 L. 335/1995, è generalmente di 5 anni, ma può variare in determinate circostanze.
Un altro aspetto rilevante della sospensione estiva riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Durante il periodo indicato, lInps sospenderà le elaborazioni delle richieste verso il servizio DURC online. È importante notare che questa pausa riguarda solo le nuove richieste di DURC: i documenti già emessi e in corso di validità continueranno a essere utilizzabili normalmente.
LInps ha inoltre specificato che sarà sospesa anche la trasmissione dei crediti allAgente della riscossione. Questo significa che durante il periodo estivo, lIstituto non invierà nuove pratiche di recupero crediti allAgenzia delle Entrate-Riscossione, dando così ai contribuenti un ulteriore margine di tempo per regolarizzare eventuali posizioni debitorie prima che queste vengano affidate allente di riscossione.
È interessante notare come questa iniziativa dellInps si allinea con altre misure di sospensione estiva adottate in ambito fiscale. Ad esempio, lAgenzia delle Entrate ha disposto una sospensione simile dal 1.08 al 4.09.2024 per diverse comunicazioni, tra cui gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, la liquidazione delle imposte relative alla tassazione separata e le lettere di compliance. Questa convergenza di pause amministrative crea un vero e proprio periodo di tregua, permettendo loro di godere di un agosto più sereno dal punto di vista degli adempimenti fiscali e contributivi.
Queste pause estive, sia in ambito previdenziale che fiscale, non devono essere interpretate come unesenzione dagli obblighi contributivi e fiscali. Rappresentano piuttosto unopportunità per i contribuenti di godere di un periodo di relativa tranquillità, durante il quale possono riorganizzarsi e, se necessario, regolarizzare la propria posizione prima della ripresa delle attività a pieno regime.

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2 giorni fa

𝐈𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞-𝐪𝐮𝐚𝐭𝐞𝐫. (Leggi qui) 👇

MEF e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono al lavoro per la proroga al 15.09.2024 della scadenza del 31.07.2024 per la 5^ rata della rottamazione-quater. In questi giorni stanno arrivando ai contribuenti gli alert di avviso di pagamento, che potrà essere effettuato anche 5 giorni successivi alla data di scadenza, quindi entro il 5.08.2024, termine oltre il quale in caso di mancato o tardivo pagamento scatterà l'automatica perdita dei benefici della definizione agevolata.
Inoltre, è in corso di valutazione la possibilità di riattivare una nuova rottamazione estesa ai carichi affidati fino al 31.12.2023. Infine, è probabile che sarà consentita la ripresa delle rate scadute dei cosiddetti decaduti e ritornare in bonis, ottenendo in tal modo i benefici della rottamazione-quater persi per mancato pagamento della rata, e riallineando il piano come da prospetto inviato alla fine del 2023.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #rottamazionequater
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𝐈𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞-𝐪𝐮𝐚𝐭𝐞𝐫. (Leggi qui) 👇

MEF e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono al lavoro per la proroga al 15.09.2024 della scadenza del 31.07.2024 per la 5^ rata della rottamazione-quater. In questi giorni stanno arrivando ai contribuenti gli alert di avviso di pagamento, che potrà essere effettuato anche 5 giorni successivi alla data di scadenza, quindi entro il 5.08.2024, termine oltre il quale in caso di mancato o tardivo pagamento scatterà lautomatica perdita dei benefici della definizione agevolata.
Inoltre, è in corso di valutazione la possibilità di riattivare una nuova rottamazione estesa ai carichi affidati fino al 31.12.2023. Infine, è probabile che sarà consentita la ripresa delle rate scadute dei cosiddetti decaduti e ritornare in bonis, ottenendo in tal modo i benefici della rottamazione-quater persi per mancato pagamento della rata, e riallineando il piano come da prospetto inviato alla fine del 2023.

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3 giorni fa

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢. (Leggi qui) 👇

Dopo il D.M. 15.07.2024 e l'aggiornamento del software dell'Agenzia delle Entrate, è possibile analizzare i primi risultati della proposta di concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024 per i contribuenti in regime forfetario. In particolare, se si scende sottosoglia, quindi a un valore di un reddito inferiore a quello di un dipendente, gli incrementi percentuali salgono in via esponenziale, mentre il reddito minimo richiesto cresce in modo inversamente proporzionale al coefficiente di redditività, che resta legato al codice Ateco.
Si attende in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo che introduce nuove cause di esclusione per l'accesso all'istituto anche per i soggetti che accedono al regime forfetario per il primo e unico periodo d'imposta oggetto dell'accordo (2024). La nuova causa di esclusione non interessa i contribuenti che iniziano l'attività nel 2024, in quanto già esclusi dalla disciplina, e coloro che applicano il regime già dal 2023 e che continuano ad applicarlo, in quanto contribuenti che, al contrario, possono accedere, nel rispetto delle relative condizioni.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #concordatobiennale #regimeforfettario
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𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢. (Leggi qui) 👇

Dopo il D.M. 15.07.2024 e laggiornamento del software dellAgenzia delle Entrate, è possibile analizzare i primi risultati della proposta di concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024 per i contribuenti in regime forfetario. In particolare, se si scende sottosoglia, quindi a un valore di un reddito inferiore a quello di un dipendente, gli incrementi percentuali salgono in via esponenziale, mentre il reddito minimo richiesto cresce in modo inversamente proporzionale al coefficiente di redditività, che resta legato al codice Ateco.
Si attende in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo che introduce nuove cause di esclusione per laccesso allistituto anche per i soggetti che accedono al regime forfetario per il primo e unico periodo dimposta oggetto dellaccordo (2024). La nuova causa di esclusione non interessa i contribuenti che iniziano lattività nel 2024, in quanto già esclusi dalla disciplina, e coloro che applicano il regime già dal 2023 e che continuano ad applicarlo, in quanto contribuenti che, al contrario, possono accedere, nel rispetto delle relative condizioni.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #concordatobiennale #regimeforfettario
4 giorni fa

𝐙𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚: 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐫𝐢𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥 17,6668%. (Leggi qui) 👇

L'Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento n. 305765/2024 emanato il 22 luglio 2024, ha stabilito la misura effettiva del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno (ZES Unica). Questa misura, introdotta dall'articolo 16 del D.L. 124/2023 e successivamente convertito con modifiche dalla legge 162/2023, prevede ora un'aliquota unica del 17,6668% sul credito prenotato. Tale percentuale si applica in modo uniforme a tutte le imprese beneficiarie, senza distinzioni basate sulle loro dimensioni o caratteristiche. Ricordiamo che la finestra per richiedere il credito d'imposta ZES Unica si è aperta il 12 giugno 2024, offrendo alle imprese un mese di tempo per presentare le proprie istanze all'Agenzia delle Entrate.
In linea con quanto stabilito dalla normativa, l'Agenzia delle Entrate ha avuto l'incarico di stabilire la percentuale effettiva del credito d'imposta da assegnare. Questa operazione si è resa necessaria per rispettare il tetto di spesa prefissato e garantire un'equa ripartizione dei fondi tra tutti i richiedenti. Il calcolo della percentuale definitiva è stato effettuato mettendo in relazione l'importo totale delle domande ricevute con il budget allocato per l'iniziativa. Il provvedimento n. 305765/2024 del 22 luglio 2024 ha fissato la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile al 17,6668% del credito richiesto. Questa cifra è il risultato del rapporto tra le risorse disponibili, pari a 1.670 milioni di euro, e l'ammontare complessivo delle richieste pervenute, che ha raggiunto i 9.452.741.120 euro.

Per comprendere meglio l'impatto di questa rideterminazione, consideriamo alcuni esempi concreti. Immaginiamo un'azienda di piccole dimensioni che pianifica un investimento di 1 milione di euro in Campania. Inizialmente, questa impresa avrebbe a fronte di un progetto di investimenti di 1.000.000 di euro avrebbe potuto aspettarsi un credito d'imposta di 600.000 euro (60% dell'investimento). Con la nuova percentuale, il credito effettivamente fruibile si riduce a 106.000,80 euro (10,60%). Similmente, una media impresa che investe 3 milioni di euro vedrà il proprio credito ridursi da 1.500.000 euro a 265.002 euro (8,83%). Per una grande impresa con un investimento di 10 milioni di euro, il credito passerà da 4 milioni a 706.672 euro (7,07%). È importante sottolineare che è prevista una possibile ulteriore rideterminazione al rialzo del credito d'imposta: i beneficiari dovranno comunicare, nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 14 marzo 2025, eventuali variazioni degli investimenti effettivamente realizzati rispetto a quelli inizialmente preventivati nel progetto originale, sulla base del quale è stato calcolato il credito d'imposta spettante. Nel caso in cui gli investimenti realizzati risultassero inferiori a quelli inizialmente preventivati, il credito d'imposta verrà proporzionalmente ridotto. Pertanto, se dovessero emergere risorse non utilizzate a causa di investimenti non realizzati o realizzati in misura minore rispetto alle previsioni, queste potrebbero essere redistribuite tra i beneficiari che hanno effettivamente completato i loro progetti di investimento come pianificato o in misura maggiore.
Dal punto di vista operativo, L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 39/E, che offre istruzioni dettagliate sull'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno. La risoluzione stabilisce che per fruire del credito è necessario utilizzare il codice tributo "7034", denominato "credito d'imposta investimenti ZES Unica - articolo 16, del D.L. 19 settembre 2023, n. 124". Nella compilazione del modello F24, il codice va inserito nella sezione "Erario", colonna "importi a credito compensati", indicando nel campo "anno di riferimento" l'anno di sostenimento dei costi nel formato "AAAA". È obbligatorio presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia effettuerà verifiche automatiche per garantire che l'importo compensato non ecceda il massimo consentito. I beneficiari possono consultare l'ammontare del credito disponibile accedendo al proprio cassetto fiscale nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #creditodimposta #zesmezzogiorno
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𝐙𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚: 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐫𝐢𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥 17,6668%. (Leggi qui) 👇

LAgenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento n. 305765/2024 emanato il 22 luglio 2024, ha stabilito la misura effettiva del credito dimposta fruibile per gli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno (ZES Unica). Questa misura, introdotta dallarticolo 16 del D.L. 124/2023 e successivamente convertito con modifiche dalla legge 162/2023, prevede ora unaliquota unica del 17,6668% sul credito prenotato. Tale percentuale si applica in modo uniforme a tutte le imprese beneficiarie, senza distinzioni basate sulle loro dimensioni o caratteristiche. Ricordiamo che la finestra per richiedere il credito dimposta ZES Unica si è aperta il 12 giugno 2024, offrendo alle imprese un mese di tempo per presentare le proprie istanze allAgenzia delle Entrate.
In linea con quanto stabilito dalla normativa, lAgenzia delle Entrate ha avuto lincarico di stabilire la percentuale effettiva del credito dimposta da assegnare. Questa operazione si è resa necessaria per rispettare il tetto di spesa prefissato e garantire unequa ripartizione dei fondi tra tutti i richiedenti. Il calcolo della percentuale definitiva è stato effettuato mettendo in relazione limporto totale delle domande ricevute con il budget allocato per liniziativa. Il provvedimento n. 305765/2024 del 22 luglio 2024 ha fissato la percentuale del credito dimposta effettivamente fruibile al 17,6668% del credito richiesto. Questa cifra è il risultato del rapporto tra le risorse disponibili, pari a 1.670 milioni di euro, e lammontare complessivo delle richieste pervenute, che ha raggiunto i 9.452.741.120 euro.

Per comprendere meglio limpatto di questa rideterminazione, consideriamo alcuni esempi concreti. Immaginiamo unazienda di piccole dimensioni che pianifica un investimento di 1 milione di euro in Campania. Inizialmente, questa impresa avrebbe a fronte di un progetto di investimenti di 1.000.000 di euro avrebbe potuto aspettarsi un credito dimposta di 600.000 euro (60% dellinvestimento). Con la nuova percentuale, il credito effettivamente fruibile si riduce a 106.000,80 euro (10,60%). Similmente, una media impresa che investe 3 milioni di euro vedrà il proprio credito ridursi da 1.500.000 euro a 265.002 euro (8,83%). Per una grande impresa con un investimento di 10 milioni di euro, il credito passerà da 4 milioni a 706.672 euro (7,07%). È importante sottolineare che è prevista una possibile ulteriore rideterminazione al rialzo del credito dimposta: i beneficiari dovranno comunicare, nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 14 marzo 2025, eventuali variazioni degli investimenti effettivamente realizzati rispetto a quelli inizialmente preventivati nel progetto originale, sulla base del quale è stato calcolato il credito dimposta spettante. Nel caso in cui gli investimenti realizzati risultassero inferiori a quelli inizialmente preventivati, il credito dimposta verrà proporzionalmente ridotto. Pertanto, se dovessero emergere risorse non utilizzate a causa di investimenti non realizzati o realizzati in misura minore rispetto alle previsioni, queste potrebbero essere redistribuite tra i beneficiari che hanno effettivamente completato i loro progetti di investimento come pianificato o in misura maggiore.
Dal punto di vista operativo, LAgenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 39/E, che offre istruzioni dettagliate sullutilizzo del credito dimposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno. La risoluzione stabilisce che per fruire del credito è necessario utilizzare il codice tributo 7034, denominato credito dimposta investimenti ZES Unica - articolo 16, del D.L. 19 settembre 2023, n. 124. Nella compilazione del modello F24, il codice va inserito nella sezione Erario, colonna importi a credito compensati, indicando nel campo anno di riferimento lanno di sostenimento dei costi nel formato AAAA. È obbligatorio presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dellAgenzia delle Entrate. LAgenzia effettuerà verifiche automatiche per garantire che limporto compensato non ecceda il massimo consentito. I beneficiari possono consultare lammontare del credito disponibile accedendo al proprio cassetto fiscale nellarea riservata del sito web dellAgenzia delle Entrate.

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5 giorni fa

𝐕𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞. (Leggi qui) 👇

Mercoledì 31.07.2024 i professionisti sono chiamati agli adempimenti dichiarativi del reddito e del fatturato relativi al 2023, ai fini del versamento dei contributi soggettivi e integrativi.
Nel caso di adesione del professionista al concordato preventivo biennale, l’art. 19 D.Lgs. 13/2024 stabilisce che gli "eventuali maggiori o minori redditi effettivi" rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap "nonché dei contributi previdenziali obbligatori".
La norma sembra escludere non solo l’Inps commercianti, artigiani e gestione separata, ma tutte le tipologie di "contributi previdenziali obbligatori" e quindi anche quelli soggettivi dovuti alle Casse professionali. Si attende un chiarimento in materia.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #versamentiprevidenziali #concordatobiennale
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𝐕𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞. (Leggi qui) 👇

Mercoledì 31.07.2024 i professionisti sono chiamati agli adempimenti dichiarativi del reddito e del fatturato relativi al 2023, ai fini del versamento dei contributi soggettivi e integrativi.
Nel caso di adesione del professionista al concordato preventivo biennale, l’art. 19 D.Lgs. 13/2024 stabilisce che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
La norma sembra escludere non solo l’Inps commercianti, artigiani e gestione separata, ma tutte le tipologie di contributi previdenziali obbligatori e quindi anche quelli soggettivi dovuti alle Casse professionali. Si attende un chiarimento in materia.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #versamentiprevidenziali #concordatobiennale
1 settimana fa

𝐑𝐚𝐭𝐞𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐛𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇

Pagata la prima rata del piano di ammortamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato (esempio: l’automobile), purché tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo è consentito circolare con il veicolo interessato, ma non rottamarlo né venderlo. Il fermo è cancellato da AdeR dopo il pagamento dell’intero importo del debito in dilazione legato al fermo. Sospensione e cancellazione sono trasmesse online da AdeR al Pubblico Registro Automobilistico. Sono da considerarsi estinte, inoltre, le procedure esecutive in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Il pagamento della prima rata non determina, invece, alcun effetto sulle procedure già avviate di tipo conservativo (esempio: azioni revocatorie) o sugli interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi.
In ordine alle citate procedure AdeR può, anche dopo il pagamento della prima rata, avviare nuove azioni revocatorie o, nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi.

Il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e dell’abbattimento dell’importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico e ricorrendo determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o la restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell’eventuale ipoteca iscritta in data anteriore alla presentazione dell’istanza. Se nel corso della rateizzazione interviene una sospensione giudiziale o amministrativa, anche parziale del debito, è possibile interrompere il pagamento delle rate limitatamente agli importi sospesi. In questo caso, il contribuente può chiedere il ricalcolo delle rate al netto degli importi sospesi. Alla scadenza della sospensione e prima dell’eventuale decadenza della rateizzazione per la quale non sono calcolate le rate scadute nel periodo della sospensione, è possibile chiedere di pagare il debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, oppure chiederne un numero diverso, non superiore a 72.

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza se non esegue il pagamento di alcune rate, anche non consecutive. Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia in ragione ai provvedimenti normativi e a diversi elementi, così sintetizzabili in base alla tipologia delle rateizzazioni:
se in essere all’8.03.2020 (21.02.2020 per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID), 18 rate anche non consecutive;
se concesse dopo l’8.03.2020 e richieste fino al 31.12.2021, 10 rate anche non consecutive;
se presentate dal 1.01 al 15.07.2022, 5 rate anche non consecutive;
se presentate dal 16.07.2022, 8 rate anche non consecutive.
Se tra le rate impagate è compresa l’ultima, la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto. Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un’unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero. In caso di decadenza per inadempienza è possibile, per i debiti ricompresi in rateizzazioni presentate fino al 15.07.2022, richiedere una nuova dilazione solo dopo avere versato una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta e scadute alla data di presentazione della nuova richiesta. Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16.07.2022, invece, non è possibile ottenere, in caso di decadenza, nuove rateizzazioni per gli stessi debiti; infine, la decadenza di una o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nelle rateizzazioni decadute.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #rateizzazionecartelle
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𝐑𝐚𝐭𝐞𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐛𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇

Pagata la prima rata del piano di ammortamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato (esempio: l’automobile), purché tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo è consentito circolare con il veicolo interessato, ma non rottamarlo né venderlo. Il fermo è cancellato da AdeR dopo il pagamento dell’intero importo del debito in dilazione legato al fermo. Sospensione e cancellazione sono trasmesse online da AdeR al Pubblico Registro Automobilistico. Sono da considerarsi estinte, inoltre, le procedure esecutive in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Il pagamento della prima rata non determina, invece, alcun effetto sulle procedure già avviate di tipo conservativo (esempio: azioni revocatorie) o sugli interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi.
In ordine alle citate procedure AdeR può, anche dopo il pagamento della prima rata, avviare nuove azioni revocatorie o, nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi.

Il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e dell’abbattimento dell’importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico e ricorrendo determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o la restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell’eventuale ipoteca iscritta in data anteriore alla presentazione dell’istanza. Se nel corso della rateizzazione interviene una sospensione giudiziale o amministrativa, anche parziale del debito, è possibile interrompere il pagamento delle rate limitatamente agli importi sospesi. In questo caso, il contribuente può chiedere il ricalcolo delle rate al netto degli importi sospesi. Alla scadenza della sospensione e prima dell’eventuale decadenza della rateizzazione per la quale non sono calcolate le rate scadute nel periodo della sospensione, è possibile chiedere di pagare il debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, oppure chiederne un numero diverso, non superiore a 72.

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza se non esegue il pagamento di alcune rate, anche non consecutive. Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia in ragione ai provvedimenti normativi e a diversi elementi, così sintetizzabili in base alla tipologia delle rateizzazioni:
se in essere all’8.03.2020 (21.02.2020 per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID), 18 rate anche non consecutive;
se concesse dopo l’8.03.2020 e richieste fino al 31.12.2021, 10 rate anche non consecutive;
se presentate dal 1.01 al 15.07.2022, 5 rate anche non consecutive;
se presentate dal 16.07.2022, 8 rate anche non consecutive.
Se tra le rate impagate è compresa l’ultima, la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto. Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un’unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero. In caso di decadenza per inadempienza è possibile, per i debiti ricompresi in rateizzazioni presentate fino al 15.07.2022, richiedere una nuova dilazione solo dopo avere versato una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta e scadute alla data di presentazione della nuova richiesta. Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16.07.2022, invece, non è possibile ottenere, in caso di decadenza, nuove rateizzazioni per gli stessi debiti; infine, la decadenza di una o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nelle rateizzazioni decadute.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #rateizzazionecartelle
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Dott. Gabriele Muzzi