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๐€๐ฅ๐ž๐ซ๐ญ ๐๐จ๐ฌ ๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐ง๐ข ๐œ๐จ๐ง ๐ฌ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐š ๐๐ข ๐ญ๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ซ๐š๐ง๐ณ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ“%. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

I vertici dell'Agenzia delle Entrate hanno anticipato in un convegno che l'operazione alert sui disallineamenti tra dati dei Pos, fatture elettroniche e scontrini proseguirร  anche nel 2026 con una novitร : lo scostamento verrร  considerato solo oltre la soglia del 5%, limite di tolleranza per gli errori formali introdotto dal D.Lgs. 148/2026.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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๐€๐ฅ๐ž๐ซ๐ญ

๐€๐ง๐จ๐ฆ๐š๐ฅ๐ข๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ฌ๐ž๐ ๐ง๐š๐ฅ๐š๐ญ๐ž ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐„๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž ๐œ๐จ๐ง ๐…๐š๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ž ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Con il provvedimento 5.10.2026, l'Agenzia delle Entrate avvia un controllo automatizzato di tax compliance sull'annualitร  2023. I dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi al Sdi vengono confrontati con il reddito d'impresa dichiarato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. Le anomalie rilevate sono segnalate agli interessati per stimolare la regolarizzazione spontanea delle eventuali violazioni.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata
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๐€๐ง๐จ๐ฆ๐š

๐‚๐จ๐ง๐œ๐จ๐ซ๐๐š๐ญ๐จ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐›๐ข๐ž๐ง๐ง๐š๐ฅ๐ž: ๐š๐๐ž๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ŸŽ๐Ÿ ๐๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Per imprese e professionisti cโ€™รจ ancora tempo per valutare lโ€™adesione al Concordato Preventivo Biennale 2026/2027, il termine รจ fissato per il 2 Novembre.
๐Ÿ”Ž ๐๐ž๐ซ๐œ๐ก๐žโ€™ ๐žโ€™ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž?
Lโ€™adesione puรฒ incidere sulla determinazione del reddito e sulla pianificazione fiscale dei prossimi due anni.

๐Ÿ’ก ๐ˆ๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐’๐ญ๐ฎ๐๐ข๐จ: prima di aderire, รจ fondamentale simulare lโ€™effetto fiscale e confrontarlo con il reddito che realisticamente si prevede di conseguire.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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๐‚๐จ๐ง๐œ๐จ

๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”: ๐๐จ๐ฉ๐จ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐š๐ณ๐ข๐จ ๐š๐ฅ ๐ฆ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ซ๐ž๐๐๐ข๐ญ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Chi non ha presentato il ๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ” entro il ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž non perde la possibilitร  di dichiarare i propri redditi: per chi ne ha i requisiti, resta disponibile il ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐‘๐ž๐๐๐ข๐ญ๐ข ๐๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐ž ๐…๐ข๐ฌ๐ข๐œ๐ก๐ž, con scadenza ๐Ÿ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”
โš ๏ธ ๐€๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž: cambiano perรฒ modello, modalitร  di presentazione e gestione di eventuali crediti o debiti.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๏ฟฝ

๐ƒ๐จ๐ฉ๐จ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐œโ€™๐žโ€™ ๐š๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ ๐ ๐ž๐ซ๐ž ๐ ๐ฅ๐ข ๐ž๐ซ๐ซ๐จ๐ซ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Chi ha giร  presentato il ๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ” e si accorge di aver dimenticato un reddito, una spesa o di aver commesso un errore, puรฒ ancora intervenire.
Il ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐‘๐ž๐๐๐ข๐ญ๐ข ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ puรฒ essere presentato entro il ๐Ÿ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”. Successivamente รจ possibile ricorrere al modello Redditi integrativo nei termini previsti.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata
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๐ƒ๐จ๐ฉ๐จ ๏ฟฝ

๐‘๐จ๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž-๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ž๐ฌ ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฅ๐จ๐œ๐š๐ฅ๐ข, ๐ข๐ง ๐Ÿ.๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ ๐š๐๐ž๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ง๐จ, ๐š๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐๐จ ๐š ๐ˆ๐ฆ๐ฎ, ๐“๐š๐ซ๐ข ๐ž ๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La rottamazione-quinquies delle entrate locali entra nella fase operativa. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato, con il comunicato del 25.09.2026, lโ€™elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato il provvedimento di adesione alla definizione agevolata dei carichi relativi alle proprie entrate. Le amministrazioni interessate sono circa 1.500 e, per i contribuenti con debiti rientranti nel perimetro della misura, la domanda potrร  essere presentata esclusivamente in via telematica dal 16.10.2026 al 15.12.2026, con facoltร  di integrare la dichiarazione fino al 15.12.2026. Entro il 15.10.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili sul proprio sito le modalitร  di adesione e, nellโ€™area riservata, i dati necessari per individuare i carichi definibili.
La possibilitร  di accedere alla sanatoria non dipende perรฒ soltanto dalla natura del debito.
Lโ€™art. 10-quinquies D.L. 38/2026, introdotto in sede di conversione dalla L. 88/2026 e successivamente modificato dalla L. 113/2026 (legge di conversione del D.L. 63/2026), estende infatti agli enti territoriali la disciplina prevista dallโ€™art. 1, cc. 82-101 L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), con le deroghe ai termini. Rientrano i debiti tributari e non tributari affidati allโ€™Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, ma soltanto quando la Regione o lโ€™ente locale abbia adottato il necessario provvedimento di adesione. Ai fini dellโ€™ammissibilitร  rileva la data di affidamento del carico, non quella di notifica nรฉ lโ€™anno dโ€™imposta.
Il perimetro รจ piรน ampio di quello della rottamazione-quinquies erariale, che copre soltanto le somme dovute a seguito di dichiarazione e i controlli automatici e formali: lโ€™estensione agli enti territoriali riguarda i carichi di natura tributaria e patrimoniale in generale, compresi accertamenti, tariffe e canoni non versati e sanzioni amministrative. La misura puรฒ interessare, tra gli altri, Imu, Tari, bollo auto e multe stradali. Restano fuori i tributi riscossi direttamente dallโ€™ente o affidati a concessionari privati: per tali posizioni possono trovare applicazione autonome definizioni agevolate deliberate dagli enti secondo la legge di Bilancio 2026. Per ASD e SSD la verifica riguarda posizioni tipiche come Tari e Imu su palestre e impianti.
Sul piano economico, per i debiti tributari la definizione consente di estinguere il carico senza corrispondere sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio, fermi restando la quota capitale e le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive. Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, il beneficio รจ piรน limitato: la rottamazione opera sugli interessi comunque denominati e sullโ€™aggio, mentre la sanzione principale resta dovuta. รˆ una distinzione rilevante, perchรฉ impedisce di assimilare integralmente la definizione delle multe a quella dei tributi locali.

Dopo la presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherร  entro il 28.02.2027 lโ€™ammontare delle somme dovute. Il contribuente potrร  versare lโ€™importo in unica soluzione entro il 31.03.2027 oppure scegliere un piano fino a 54 rate bimestrali di pari ammontare, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro: se la ripartizione richiesta produce rate sotto questa soglia, il numero delle rate รจ ridotto dโ€™ufficio, e la rateazione estesa รจ utilizzabile solo per debiti di consistenza adeguata. Per il 2027 le rate successive alla prima scadranno il 31.05.2027, 31.07.2027, 30.09.2027 e 30.11.2027; dagli anni successivi il calendario prevede 6 scadenze annuali, dal 31.01 al 30.11. In caso di rateazione si applicano interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 1.04.2027. Il mancato versamento dellโ€™unica soluzione, di 2 rate anche non consecutive o dellโ€™ultima rata comporta la decadenza dal beneficio: riemerge il debito residuo e le somme giร  versate restano acquisite. La presentazione della domanda, inoltre, blocca lโ€™avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle avviate.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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๐‘๐จ๐ญ๐ญ๐š

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I vertici dell'Agenzia delle Entrate hanno anticipato in un convegno che l'operazione alert sui disallineamenti tra dati dei Pos, fatture elettroniche e scontrini proseguirà anche nel 2026 con una novità: lo scostamento verrà considerato solo oltre la soglia del 5%, limite di tolleranza per gli errori formali introdotto dal D.Lgs. 148/2026.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Con il provvedimento 5.10.2026, l'Agenzia delle Entrate avvia un controllo automatizzato di tax compliance sull'annualità 2023. I dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi al Sdi vengono confrontati con il reddito d'impresa dichiarato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. Le anomalie rilevate sono segnalate agli interessati per stimolare la regolarizzazione spontanea delle eventuali violazioni.

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๐‚๐จ๐ง๐œ๐จ๐ซ๐๐š๐ญ๐จ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐›๐ข๐ž๐ง๐ง๐š๐ฅ๐ž: ๐š๐๐ž๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ŸŽ๐Ÿ ๐๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Per imprese e professionisti c’è ancora tempo per valutare l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2026/2027, il termine è fissato per il 2 Novembre. 
๐Ÿ”Ž ๐๐ž๐ซ๐œ๐ก๐ž’ ๐ž’ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž?
L’adesione può incidere sulla determinazione del reddito e sulla pianificazione fiscale dei prossimi due anni.

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๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”: ๐๐จ๐ฉ๐จ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐š๐ณ๐ข๐จ ๐š๐ฅ ๐ฆ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ซ๐ž๐๐๐ข๐ญ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Chi non ha presentato il ๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ” entro il ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž non perde la possibilità di dichiarare i propri redditi: per chi ne ha i requisiti, resta disponibile il ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐‘๐ž๐๐๐ข๐ญ๐ข ๐๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐ž ๐…๐ข๐ฌ๐ข๐œ๐ก๐ž, con scadenza ๐Ÿ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”
โš ๏ธ ๐€๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž: cambiano però modello, modalità di presentazione e gestione di eventuali crediti o debiti.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Chi ha già presentato il ๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ” e si accorge di aver dimenticato un reddito, una spesa o di aver commesso un errore, può ancora intervenire.
Il ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐‘๐ž๐๐๐ข๐ญ๐ข ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ può essere presentato entro il ๐Ÿ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”. Successivamente è possibile ricorrere al modello Redditi integrativo nei termini previsti.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata
๐‘๐จ๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž-๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ž๐ฌ ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฅ๐จ๐œ๐š๐ฅ๐ข, ๐ข๐ง ๐Ÿ.๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ  ๐š๐๐ž๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ง๐จ, ๐š๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐๐จ ๐š ๐ˆ๐ฆ๐ฎ, ๐“๐š๐ซ๐ข ๐ž ๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ž.  (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La rottamazione-quinquies delle entrate locali entra nella fase operativa. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato, con il comunicato del 25.09.2026, l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato il provvedimento di adesione alla definizione agevolata dei carichi relativi alle proprie entrate. Le amministrazioni interessate sono circa 1.500 e, per i contribuenti con debiti rientranti nel perimetro della misura, la domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 16.10.2026 al 15.12.2026, con facoltà di integrare la dichiarazione fino al 15.12.2026. Entro il 15.10.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili sul proprio sito le modalità di adesione e, nell’area riservata, i dati necessari per individuare i carichi definibili.
La possibilità di accedere alla sanatoria non dipende però soltanto dalla natura del debito.
L’art. 10-quinquies D.L. 38/2026, introdotto in sede di conversione dalla L. 88/2026 e successivamente modificato dalla L. 113/2026 (legge di conversione del D.L. 63/2026), estende infatti agli enti territoriali la disciplina prevista dall’art. 1, cc. 82-101 L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), con le deroghe ai termini. Rientrano i debiti tributari e non tributari affidati all’Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, ma soltanto quando la Regione o l’ente locale abbia adottato il necessario provvedimento di adesione. Ai fini dell’ammissibilità rileva la data di affidamento del carico, non quella di notifica né l’anno d’imposta.
Il perimetro è più ampio di quello della rottamazione-quinquies erariale, che copre soltanto le somme dovute a seguito di dichiarazione e i controlli automatici e formali: l’estensione agli enti territoriali riguarda i carichi di natura tributaria e patrimoniale in generale, compresi accertamenti, tariffe e canoni non versati e sanzioni amministrative. La misura può interessare, tra gli altri, Imu, Tari, bollo auto e multe stradali. Restano fuori i tributi riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati: per tali posizioni possono trovare applicazione autonome definizioni agevolate deliberate dagli enti secondo la legge di Bilancio 2026. Per ASD e SSD la verifica riguarda posizioni tipiche come Tari e Imu su palestre e impianti.
Sul piano economico, per i debiti tributari la definizione consente di estinguere il carico senza corrispondere sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio, fermi restando la quota capitale e le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive. Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, il beneficio è più limitato: la rottamazione opera sugli interessi comunque denominati e sull’aggio, mentre la sanzione principale resta dovuta. È una distinzione rilevante, perché impedisce di assimilare integralmente la definizione delle multe a quella dei tributi locali.

Dopo la presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 28.02.2027 l’ammontare delle somme dovute. Il contribuente potrà versare l’importo in unica soluzione entro il 31.03.2027 oppure scegliere un piano fino a 54 rate bimestrali di pari ammontare, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro: se la ripartizione richiesta produce rate sotto questa soglia, il numero delle rate è ridotto d’ufficio, e la rateazione estesa è utilizzabile solo per debiti di consistenza adeguata. Per il 2027 le rate successive alla prima scadranno il 31.05.2027, 31.07.2027, 30.09.2027 e 30.11.2027; dagli anni successivi il calendario prevede 6 scadenze annuali, dal 31.01 al 30.11. In caso di rateazione si applicano interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 1.04.2027. Il mancato versamento dell’unica soluzione, di 2 rate anche non consecutive o dell’ultima rata comporta la decadenza dal beneficio: riemerge il debito residuo e le somme già versate restano acquisite. La presentazione della domanda, inoltre, blocca l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle avviate.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐‘๐จ๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž-๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐ฌ๐œ๐š๐๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ข๐ฅ ๐Ÿ‘๐ŸŽ.๐ŸŽ๐Ÿ—. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il 30.09.2026 è l'ultimo termine utile per chi ha saltato la rata di luglio della rottamazione-quinquies: le scadenze restano rigorose, non essendo più previsti i 5 giorni di tolleranza salvo casi specifici.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”: ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐ข ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐๐ข๐œ๐ก๐ข๐š๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ” scade il termine per la trasmissione del ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”. L'Agenzia delle Entrate conferma che il modello può essere accettato, modificato e integrato prima dell'invio. 

๐Ÿ”Ž ๐€๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฌ๐จ๐ฉ๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ฌ๐ž ๐๐ž๐ญ๐ซ๐š๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข: prima dell'invio è opportuno verificare che siano presenti tutte le spese sostenute nel 2025 e che i relativi documenti siano corretti e conservati.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐ˆ๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฌ๐จ๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข ๐Ÿ’.๐ŸŽ. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Le micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno hanno una nuova occasione per sostenere programmi di innovazione produttiva, digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha destinato 447,6 milioni di euro al nuovo bando Investimenti sostenibili 4.0, la cui fase di invio delle domande si aprirà alle ore 10:00 del 6.10.2026 tramite la piattaforma Invitalia.

Le agevolazioni sono rivolte alle Pmi che realizzano investimenti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Una quota pari al 25% delle risorse è riservata alle micro e piccole imprese. La compilazione dell’istanza e il caricamento degli allegati sono già possibili dal 10.09.2026; l’invio può avvenire nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. Possono partecipare le imprese manifatturiere e quelle appartenenti alle attività di servizi elencate nell’Allegato 4 del D.M. 18.03.2026. Alla data della domanda, l’impresa deve risultare costituita, iscritta e attiva nel Registro delle Imprese, adottare la contabilità ordinaria e disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati. Per imprese individuali e società di persone occorrono invece almeno 2 dichiarazioni dei redditi. Restano fermi gli ordinari requisiti di regolarità edilizia, urbanistica, ambientale, lavoristica e contributiva. Quando previsto dalla normativa, l’impresa deve inoltre essere in regola con l’assicurazione contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali.

I programmi agevolabili devono avere un contenuto innovativo elevato e puntare alla trasformazione tecnologica o ecologica dell’attività. Le tecnologie del Piano Transizione 4.0 devono rappresentare la componente prevalente dei costi ammissibili. Rientrano, tra l’altro, robotica e sistemi produttivi avanzati, manifattura additiva, intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity, Internet of Things, big data, blockchain, simulazione, realtà aumentata e digital twin.
L’investimento può riguardare l’apertura di una nuova unità produttiva, l’ampliamento di una sede esistente, la diversificazione verso prodotti prima non realizzati oppure una modifica sostanziale del processo produttivo. Il valore complessivo delle spese deve essere compreso tra 750.000 e 5 milioni di euro e non può superare il 70% del fatturato indicato nell’ultimo bilancio approvato. Per le imprese individuali e le società di persone il riferimento è l’ultima dichiarazione fiscale.
Sono finanziabili l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi, i software e le licenze connessi ai beni materiali, le certificazioni ambientali e determinati servizi specialistici. Ammesse anche le opere murarie, purché strettamente necessarie alla realizzazione dell’investimento, entro il limite del 40% dei costi complessivamente riconosciuti. Per tali lavori è necessario produrre un computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato. Non sono invece agevolabili l’acquisto o la locazione di immobili e terreni, i beni usati, la formazione del personale e, salvo specifiche eccezioni, consulenze e prestazioni professionali.
Il progetto deve assicurare un risparmio di energia primaria almeno pari al 5% rispetto ai consumi dell’anno precedente. Per gli adeguamenti imposti da obblighi normativi, è richiesto un miglioramento ulteriore di almeno il 20% rispetto agli standard minimi. L’efficienza energetica deve essere attestata da perizia giurata di un tecnico abilitato.

L’aiuto può raggiungere il 75% delle spese ammesse: il 35% sotto forma di contributo in conto impianti e il 40% mediante finanziamento agevolato senza interessi. La quota residua del 25% deve essere coperta dall’impresa con mezzi propri o finanziamenti esterni non sostenuti da aiuti pubblici. Il finanziamento agevolato va rimborsato in un massimo di 7 anni, con rate semestrali.
I lavori possono iniziare soltanto dopo la presentazione della domanda e devono terminare entro 18 mesi dalla concessione dell’agevolazione, salvo proroga motivata fino a 6 mesi.
Lo sportello non ha una scadenza prefissata: rimarrà operativo fino all’esaurimento delle risorse. Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico giornaliero di presentazione; se i fondi non saranno sufficienti, sarà formata una graduatoria basata sulle caratteristiche dell’impresa e sul profilo ambientale dell’investimento.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐‹๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐จ ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐จ ๐จ๐œ๐œ๐š๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž: ๐ข ๐๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ ๐ฅ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il D.Lgs. 81/2008 contenente il Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro impone all’art. 14, c. 1 l’obbligo in capo ai committenti di denunciare all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) l’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale. La comunicazione dev’essere preventiva e da trasmettersi a mezzo di un apposito portale del Ministero del Lavoro. Analizziamo la procedura in dettaglio.

Portale Servizi Lavoro - La comunicazione di inizio attività si trasmette attraverso il portale ministeriale Servizi Lavoro, disponibile all’indirizzo “servizi.lavoro.gov.it” (necessario il possesso dell’identità digitale, credenziali SPID, CIE o CNS). Effettuato l’accesso l’utente, nell’ordine:
- seleziona dalla pagina iniziale la voce “Lavoro Autonomo Occasionale”;
- indica grazie al menù a tendina il soggetto per il quale intende operare;
- clicca su “Nuova Comunicazione” o indica nell’apposito campo i dati di riferimento della comunicazione (già trasmessa) da ricercare.

Come compilare la comunicazione? In sede di compilazione del tracciato il sistema precompila i dati identificativi del committente (datore di lavoro), come: codice fiscale, ragione sociale e indirizzo sede legale.
La sezione successiva (la numero 2) è riservata ai dati anagrafici del lavoratore, quali: codice fiscale; cognome e nome; sesso, data e luogo di nascita; estremi del documento di identità; estremi del permesso di soggiorno, se il soggetto è privo di codice fiscale e la cittadinanza è di un Paese extra UE; domicilio.

Dati del rapporto di lavoro - La sezione terza della comunicazione è dedicata alle informazioni relative all’incarico di lavoro autonomo, nello specifico: data di inizio dell’attività; termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio; descrizione dell’attività; compenso stimato; sede (o sedi) di lavoro, da aggiungere alla lista cliccando sul tasto “Aggiungi sede”.
A differenza delle comunicazioni obbligatorie trasmesse per l’avvio dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (Mod. UniLav) in cui la data di scadenza del rapporto è libera, per il lavoro autonomo occasionale (punto 2 dell’elenco) il termine dell’attività dev’essere obbligatoriamente scelto tra le opzioni proposte dal sistema:
A) termine dell’attività entro 7 giorni;
๐Ÿ˜Ž termine dell’attività entro 15 giorni;
C) termine dell’attività entro 30 giorni.
I periodi descritti devono intendersi di calendario e non di lavoro effettivo. Ne consegue che se il termine dell’attività è previsto dopo 21 giorni di calendario, l’utente seleziona dal menù a tendina l’opzione C).
La quarta e ultima sezione del flusso telematico è riservata ai dati del soggetto compilatore, compreso l’indirizzo di posta elettronica.
Terminato l’inserimento dei dati è sufficiente cliccare su “Invia” per procedere alla trasmissione telematica.

Categorie escluse - L’obbligo di invio della comunicazione preventiva (nota INL 11.01.2022, n. 29) riguarda le sole ipotesi di lavoratori autonomi occasionali, inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir.
Sempre l’Ispettorato Nazionale precisa che l’obbligo comunicazionale interessa “esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”, essendo la normativa in parola inserita all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Nella nota successiva 1.03.2022, n. 393 l’INL precisa altresì che l’obbligo non sussiste per le attività di volontariato, guida turistica, prestazioni occasionali rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua e sponsorizzazioni effettuate da atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐š ๐’๐š๐›๐š๐ญ๐ข๐ง๐ข: ๐Ÿ”๐Ÿ“๐ŸŽ ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐๐Œ๐ˆ ๐ง๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La Nuova Sabatini è stata rifinanziata con 650 milioni di euro per il biennio 2026-2027. 
L'agevolazione sostiene le ๐๐Œ๐ˆ ๐œ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ๐ง๐จ ๐ข๐ง ๐›๐ž๐ง๐ข ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ๐ข, attraverso un contributo collegato ai finanziamenti o leasing utilizzati per realizzare gli investimenti.
๐Ÿ”Ž ๐๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž ๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐ญ๐š ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญà ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ซ๐ž ๐ฆ๐š๐œ๐œ๐ก๐ข๐ง๐š๐ซ๐ข, ๐š๐ญ๐ญ๐ซ๐ž๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ž ๐ญ๐ž๐œ๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ž, riducendo il costo finanziario dell'investimento.
๐Ÿ’ก ๐ˆ๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ๐š:
prima di acquistare un nuovo bene strumentale, valutare preventivamente quali incentivi possono essere utilizzati: la pianificazione dell'investimento può fare la differenza.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Il D.L. 17.09.2026, n. 162 detta disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. L’art. 2 prevede l’esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori per l’anno 2027. Le persone fisiche sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato, il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1.01.2027 e il 31.12.2027, se in possesso dei seguenti requisiti.
Per le autovetture l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Sul libretto di circolazione la Potenza netta massima (in kW) è riportata nella sezione (P.2).
Qualora risultino più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica.
Per motocicli e ciclomotori l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.
Per quanto riguarda le accise, l'aliquota sugli oli da gas o gasolio usato come carburante è rideterminata:
- dal 18.09.2026 e fino al 25.09.2026, nella misura di 572,90 euro per 1.000 litri;
- dal 26.09.2026 e fino al 5.10.2026, nella misura di 622,90 euro per 1.000 litri.
Per il primo periodo indicato l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tali e quali per essere impiegati come carburanti, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per 1.000 litri.
Viene poi disposto il differimento al 1.12.2026 dell'applicazione del contributo di 2 euro per ciascuna spedizione, istituito (dall’art. 1, c. 126 L. 199/2025) nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi non appartenenti all’UE di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il precedente termine del 1.10.2026 era stato disposto dall’art. 5, c. 1 D.L. 27.03.2026, n. 38 convertito con modificazioni dalla L. 22.05.2026, n. 88.

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Da lunedì 21.09.2026, circa 2,7 milioni di partite Iva soggette agli Isa troveranno nel proprio cassetto fiscale un foglio informativo sulla propria posizione e sulla possibilità di aderire al concordato preventivo biennale per il 2026-2027, in una versione aggiornata rispetto alle prime 2 edizioni dell'accordo con il Fisco. Il documento conterrà anche i calcoli del ravvedimento speciale per le circa 460.000 partite Iva che avevano aderito al concordato 2024-2025 e ora devono decidere se rinnovare l'adesione.

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Il domicilio digitale (PEC) assume un ruolo sempre più importante nei rapporti tra contribuenti, professionisti e Amministrazione finanziaria.

Attraverso la PEC possono essere ricevute ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข, ๐š๐ฏ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข ๐ž ๐š๐ญ๐ญ๐ข, con effetti rilevanti anche ai fini del calcolo dei termini per eventuali risposte o impugnazioni. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione continuano a potenziare i servizi digitali e la gestione telematica dei rapporti con i contribuenti. 

โš ๏ธ ๐€๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž: una PEC non controllata regolarmente può comportare il rischio di non accorgersi tempestivamente di comunicazioni importanti. 
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La base imponibile previdenziale del socio lavoratore di Srl non può comprendere automaticamente gli utili prodotti dalla società ma non distribuiti, quando tali somme restano accantonate a riserva e non sono imputate fiscalmente al socio. È il principio che emerge dalle ordinanze della sezione Lavoro della Cassazione depositate il 16.09.2026, nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383. Il passaggio assume rilievo perché interviene su un contenzioso seriale che da anni contrappone l’Inps ai soci lavoratori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti.
Il nodo è nella formulazione dell’art. 3-bis D.L. 384/1992, convertito dalla L. 438/1992, che rapporta la contribuzione alla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef”. Nella Srl ordinaria il reddito prodotto dalla società è però assoggettato a Ires in capo alla stessa e non viene imputato, per il solo possesso della partecipazione, alla persona fisica. Se l’assemblea destina l’utile a riserva, la ricchezza rimane quindi nel patrimonio sociale e non entra nella disponibilità del socio come reddito d’impresa (dal 2018 non più tassato ai fini Irpef ma soggetto ad imposta sostitutiva del 26%). Proprio su questo punto la Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 27.02.2026, n. 4489, aveva rimesso la questione alla pubblica udienza, sottolineandone la particolare rilevanza e la natura seriale.

Le nuove decisioni si pongono in contrasto con l’impostazione amministrativa finora seguita dall’Istituto. L’Inps continua infatti a indicare, anche nelle proprie informazioni operative aggiornate al 2026, che per il socio lavoratore di Srl la base imponibile comprende la quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società corrispondente alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla destinazione deliberata dall’assemblea e dalla distribuzione. La circolare 10.06.2021, n. 84 aveva escluso i redditi di capitale dalla base contributiva per il socio che non svolge attività lavorativa nella società, senza però abbandonare l’impostazione riferita al socio lavoratore. Per il socio che presta attività abituale e prevalente nella Srl sussiste, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti e di versamento della contribuzione minimale e proporzionale. L'esistenza dell'obbligo assicurativo, tuttavia, non consente di identificare indiscriminatamente il reddito d'impresa della società con la base imponibile previdenziale del socio. L'iscrizione alla gestione dipende dall'attività svolta personalmente, con carattere di abitualità e prevalenza; la misura della contribuzione eccedente il minimale va invece calcolata nel rispetto della nozione legislativa di reddito imponibile del soggetto iscritto. È proprio su questa distinzione, tra presupposto dell'iscrizione e determinazione dell'imponibile, che si concentra il valore delle nuove ordinanze.

La distinzione rispetto alle società di persone resta decisiva. In queste ultime l’art. 5 del Tuir prevede l’imputazione per trasparenza del reddito ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione. Nelle Srl, invece, un effetto analogo si produce soltanto quando ricorrono i presupposti e viene esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale prevista dagli artt. 115 e 116 del Tuir. In tale ipotesi il reddito è imputato direttamente ai soci e il quadro contributivo cambia, perché viene meno il presupposto sul quale si fonda l’esclusione degli utili semplicemente accantonati. In questa ipotesi il reddito della società viene dichiarato dai soci ai fini Irpef secondo il meccanismo della trasparenza alla pari di quanto avviene per le società di persone, e proprio per l'effettiva imputazione fiscale la base imponibile previdenziale del socio lavoratore può comprendere quel reddito, anche se l'utile non è stato erogato finanziariamente. Il discrimine operativo, quindi, non è soltanto la distribuzione del dividendo, ma la circostanza che il reddito sia stato o meno imputato al socio ai fini Irpef.
Sul piano pratico, le ordinanze possono incidere soprattutto sulle controversie ancora aperte e sugli avvisi fondati sull’inclusione degli utili accantonati a riserva. Più prudente è invece il tema dei versamenti già eseguiti o delle posizioni ormai definite, per i quali occorre verificare il titolo del pagamento, i termini di prescrizione e decadenza e l’eventuale definitività degli atti. Resta inoltre necessario attendere la piena disponibilità dei testi delle 7 ordinanze per delimitare con precisione motivazione e portata dei principi affermati, prima di tradurli in scelte dichiarative, rettifiche del quadro RR o richieste di rimborso.

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Si allunga fino alle ore 23:59 del 20.09.2026 il termine per presentare le domande di accesso al tax credit carburante riconosciuto alle imprese di autotrasporto per la maggiore spesa sostenuta nell’acquisto di gasolio. La scadenza, inizialmente fissata al 15.09.2026, è stata prorogata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo le difficoltà segnalate nella fase di accesso alla piattaforma e nella trasmissione delle istanze. La finestra attualmente aperta resta riferita agli acquisti effettuati dal 1.03 al 31.08.2026 e non comprende, quindi, il mese di settembre.
Il rinvio assume rilievo soprattutto per le imprese che non sono riuscite a completare la procedura a causa dei problemi di autorizzazione all’accesso o degli errori riscontrati nel file fatture. Il MIT ha infatti precisato che numerose richieste non sono state accettate dalla piattaforma proprio per anomalie nel file allegato. In questi casi non è sufficiente correggere la domanda già trasmessa: l’istanza deve essere annullata e presentata nuovamente in forma corretta. Il file deve essere predisposto in formato .XLSX e gli importi devono essere indicati al netto dell’Iva. Possono inoltre essere incluse le fatture emesse a settembre purché riferite a rifornimenti effettuati nel mese di agosto.
L’agevolazione, disciplinata dall’art. 3 D.L. 33/2026 e dalle disposizioni attuative adottate nel 2026, riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività di trasporto individuate dall’art. 24-ter, c. 2, lett. a), nn. 1 e 3, e lett. b) D.Lgs. 504/1995, nonché le imprese di noleggio di autobus con conducente di cui alla L. 218/2003. I mezzi utilizzati devono appartenere alle classi ambientali Euro V o Euro VI. Per il trasporto merci sono ammesse, in particolare, le imprese iscritte al Registro elettronico nazionale e le imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea che esercitano la professione di trasportatore su strada con stabile organizzazione in Italia; resta escluso il trasporto di merci in conto proprio.
Il tax credit carburante può coprire fino al 70% della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi agevolati, rispetto al prezzo medio del gasolio rilevato nel mese di febbraio 2026 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nei limiti delle risorse disponibili. Per la procedura relativa a marzo-agosto il plafond è pari a 386,2 milioni di euro: qualora il totale degli importi concedibili superi tale stanziamento, i crediti spettanti saranno riparametrati in modo proporzionale. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni aventi per oggetto gli stessi costi, purché il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. Una volta concesso, il credito è utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24 entro il 31.12.2026, dal 10° giorno successivo alla trasmissione da parte del MIT all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese ammesse.

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Ecco le tempistiche per la presentazione del certificato di malattia da parte del dipendente :

Comunicazione dell'assenza: Il dipendente deve avvertire il datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (fine turno), comunicando anche il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto all'azienda.
Invio del certificato medico: Il dipendente è tenuto a inviare il n. di protocollo del certificato medico entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza.
Trasmissione telematica: Normalmente, è il medico curante che si occupa di trasmettere telematicamente il certificato all'INPS. In questo caso, il dipendente deve solo fornire il numero di protocollo al datore di lavoro.
In mancanza delle comunicazioni citate, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Se non è possibile la trasmissione telematica, il lavoratore deve inviare entro due giorni dal rilascio:

  Una copia cartacea del certificato di malattia all'INPS
  L'attestato di malattia (cartaceo) al datore di lavoro, privo dei dati di diagnosi
Prosecuzione della malattia: L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda con le stesse modalità e tempistiche.
Si segnala che a decorrere dalla data  della circolare INPS 92 2026 - 4  settembre 2026 - è stata introdotta una parziale retroattività del certificato di malattia : in sostanza, il lavoratore che si reca dal medico curante giorno successivo rispetto all'insorgenza del malessere e  in quella data ottiene il  certificato potrà vedersi riconosciuta la copertura previdenziale anche per la giornata precedente, purché il  medico riporti correttamente l'indicazione della data di inizio della malattia nel campo dedicato.

 Questo vale ora sia per le visite domiciliari sia, come novità, per quelle effettuate in ambulatorio. Il riconoscimento del giorno antecedente non è però automatico né incondizionato, viene cioè statuito dal Medico curante .
Fonte: fiscoetasse.com

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๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”:๐ข๐ฅ ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž  è l’ultimo giorno per l’invio. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ” scade il termine per la presentazione del Modello 730/2026. La scadenza riguarda sia il 730 precompilato sia quello presentato tramite CAF o professionista. 
๐Ÿ”Ž ๐€๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข: prima dell'invio è importante verificare che le spese indicate siano effettivamente detraibili e che la relativa documentazione sia correttamente conservata.
Tra le informazioni già presenti nella precompilata rientrano, tra le altre, spese sanitarie, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali e spese per interventi edilizi.

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La riforma fiscale sta rafforzando il modello di ๐š๐๐ž๐ฆ๐ฉ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐œ๐จ๐ฅ๐ฅ๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐จ (๐œ๐จ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐œ๐ž) basato su un rapporto più preventivo e trasparente tra grandi imprese e Agenzia delle Entrate.

L'obiettivo è spostare sempre più il rapporto con il Fisco ๐๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฏ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐ก๐ข๐จ ๐Ÿ๐ข๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐ž, attraverso sistemi di gestione e controllo dei rischi tributari. Le modifiche introdotte dalla riforma hanno ampliato e ridefinito il regime, mentre l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria sul tema continua a crescere. 
๐Ÿ”Ž ๐๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ฆ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ ๐ž’ ๐œ๐ก๐ข๐š๐ซ๐จ: la gestione del rischio fiscale diventa sempre più parte integrante della governance aziendale.

Non si tratta soltanto di “pagare correttamente le imposte”, ma di poter dimostrare di avere ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐๐ฎ๐ซ๐ž, ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ฅ๐ข ๐ž ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐š’ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐ž adeguate a prevenire errori e comportamenti fiscalmente rischiosi.

๐Ÿ’ก ๐ˆ๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ๐š:
la compliance fiscale non dovrebbe essere considerata soltanto un adempimento, ma uno strumento di gestione del rischio e tutela dell'impresa.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Vicenda processuale - La controversia riguarda un avviso di accertamento Imu relativo all’anno 2012, notificato il 20.12.2017 per omesso versamento dell’imposta, per 103.675,00 euro. La società contribuente ne chiedeva l’annullamento per intervenuta prescrizione, sostenendo che il credito era ormai estinto.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che il termine quinquennale fosse stato rispettato grazie al principio di postalizzazione. L’appello confermava la decisione, ma con diversa motivazione: il Comune avrebbe esercitato legittimamente il potere impositivo, poiché la notifica dell’accertamento era avvenuta entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall’art. 1, c. 161 L. 296/2006. La società ricorreva in Cassazione articolando 3 motivi:
- il primo denunciava omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione;
- il secondo lamentava violazione dell’art. 1, c. 161 L. 296/2006 e dell’art. 2948, n. 4 c.c., sostenendo che la prescrizione quinquennale era maturata;
- il terzo motivo, centrale per la decisione, eccepiva l'omesso esame di un fatto decisivo. Secondo la ricorrente, il tributo era prescritto al 31.12.2017, poiché l’avviso era stato ricevuto solo il 26.02.2018. La censura si fondava dunque sulla distinzione tra data di spedizione e data di ricezione dell’atto.

Soluzione della Corte - Il Giudice di legittimità, con l’ordinanza 26.08.2026, n. 24788, tratta congiuntamente i 3 motivi, ritenendoli infondati.
La questione centrale è rappresentata dalla terza censura. Qui la Corte di Cassazione esclude la fondatezza della tesi difensiva, evidenziando la confusione tra 2 piani diversi: la decadenza dell’accertamento, che delimita il potere dell’ente di notificare l’atto, e la prescrizione del credito tributario, che interviene solo dopo l’accertamento definitivo e determina l’estinzione del diritto di credito.
La parte motiva della pronuncia richiama, in primo luogo, il contenuto della L. 296/2006, che, per i tributi locali, ha fissato un termine unitario di decadenza: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. La giurisprudenza (Cassazione n. 4283/2010) ha poi ricondotto tali tributi alle prestazioni periodiche, soggette a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.
Nell’ordinanza in commento, è altresì ribadito il postulato secondo il quale, ai fini della decadenza degli atti tributari, rileva la data in cui l’ente ha attuato gli elementi necessari alla notifica, non quella in cui l’atto è stato ricevuto dal contribuente, considerata l’applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, sancito dall’art. 60 D.P.R. 600/1973.

Osservazioni conclusive - La decisione offre un chiarimento utile per la prassi degli enti locali e (soprattutto) dei contribuenti: la distinzione tra notifica dell’accertamento e prescrizione del ruolo è fondamentale.
La notifica dell’accertamento Imu è soggetta al termine decadenziale quinquennale previsto dall’art. 1, c. 161 L. 296/2006. Il termine si considera rispettato quando l’ente spedisce l’atto entro il 31.12 del 5° anno successivo, indipendentemente dalla data di ricezione. La prescrizione riguarda invece il credito tributario già accertato: una volta definitivo l’accertamento, il ruolo deve essere notificato entro il 3° anno successivo (Cassazione n. 21810/2022) e il credito si prescrive in 5 anni ex art. 2948, n. 4 c.c.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ง๐ฌ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ข ๐œ๐ซ๐ž๐๐ข๐ญ๐ข: ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฏ๐ž๐ซ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ก๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฏ๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La compensazione dei crediti tributari attraverso il modello ๐…๐Ÿ๐Ÿ’ richiede particolare attenzione, soprattutto quando si utilizzano crediti derivanti da ๐š๐ ๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐Ÿ๐ข๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐ข.

Prima di procedere alla compensazione è opportuno verificare:

๐Ÿ”น la ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐œ๐ซ๐ž๐๐ข๐ญ๐จ;  
๐Ÿ”น l'eventuale presenza di ๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ข ๐š๐ง๐ง๐ฎ๐š๐ฅ๐ข ๐๐ข ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐จ;
๐Ÿ”น i termini entro i quali il credito può essere utilizzato;  
๐Ÿ”น gli eventuali obblighi di ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ข๐ง ๐๐ข๐œ๐ก๐ข๐š๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž;
๐Ÿ”น la presenza della documentazione necessaria a dimostrare la spettanza del beneficio.

โš ๏ธ L'utilizzo di un credito ๐ง๐จ๐ง ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐จ ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ญ๐ž può comportare il recupero dell'importo compensato, oltre alle conseguenti sanzioni e interessi.

๐Ÿ’ก๐ˆ๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ๐š:
prima di compensare un credito, non è sufficiente verificare quanto risulta disponibile nel cassetto fiscale: occorre verificarne anche la corretta formazione e la piena spettanza.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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I lavoratori dipendenti hanno diritto di essere informati dei dettagli della retribuzione lorda mensile e delle trattenute per contributi e imposte che portano poi al netto liquidato sul conto corrente o con altri strumenti di pagamento tracciabili. L’obbligo di informazione è assolto dal datore di lavoro a mezzo consegna del cedolino (o busta) paga. Se il libro unico del lavoro (LUL) ha la funzione di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e facilitare l’attività di controllo da parte degli enti competenti, il cedolino paga risponde esclusivamente alla necessità di permettere ai dipendenti di comprendere quali voci concorrono alla determinazione della retribuzione mensile e a quanto ammonta quest’ultima. Analizziamo la questione in dettaglio.

Cosa contiene il cedolino paga? A norma dell’art. 1 L. 4/1953 i datori di lavoro sono tenuti a consegnare un prospetto paga in cui devono essere indicati:
- cognome, nome e qualifica professionale del lavoratore;
- periodo cui la retribuzione si riferisce;
- ANF e altri elementi che compongono la retribuzione siano essi somme in denaro o beni e servizi (retribuzione in natura);
- trattenute a titolo di contributi, imposte o ad altro titolo;
- contratto collettivo nazionale del lavoro applicato al dipendente, indicato a mezzo del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL.
Il prospetto paga deve riportare la firma o il timbro del datore di lavoro. L’adempimento datoriale può essere assolto mediante consegna al dipendente di copia delle scritturazioni effettuate sul LUL.
Quale modello di cedolino paga utilizzare? Fatta salva l’indicazione delle informazioni imposte dalla L. 4/1953 i datori di lavoro possono ricorrere a un ventaglio eterogeneo di modelli di busta paga, a seconda della tipologia di software paghe utilizzato internamente o da parte del professionista delegato all’elaborazione dei cedolini.
Tempistiche di consegna del cedolino - Ai sensi del citato art. 1, c. 1 i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai dipendenti il cedolino paga “all’atto della corresponsione della retribuzione”. La contemporaneità tra consegna del cedolino e liquidazione della retribuzione risponde alla necessità di consentire al lavoratore la verifica immediata sulla corrispondenza tra le annotazioni riportate sul prospetto paga e la retribuzione percepita.
Modalità di consegna del cedolino - La normativa non prescrive determinate modalità di consegna del cedolino ai dipendenti. Non mancano tuttavia le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, come Internet e la posta elettronica.
Invio con posta elettronica - La risposta del Ministero del Lavoro all’interpello 11.02.2008, n. 1 ha ammesso la possibilità di trasmettere il cedolino paga come file allegato a un apposito messaggio di posta elettronica (anche non certificata), a condizione che “venga trasmesso a un indirizzo telematico intestato al dipendente, provvisto di password personale” e vi sia “prova legale dell’effettiva consegna” alla scadenza prevista “per il pagamento della retribuzione”.
Pubblicazione su sito web - Un’altra risposta a interpello del Ministero del Lavoro (interpello 30.05.2012, n. 13) ammette la possibilità di assolvere l’obbligo di consegna del cedolino a mezzo pubblicazione del documento su un sito web dotato di un’area riservata, con accesso consentito al solo lavoratore interessato, a patto che venga predisposta una postazione Internet dotata di stampante e siano assegnate ai dipendenti apposite password o codici personali. Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore è necessario che della collocazione mensile dei prospetti paga risulti traccia sul sito Internet.
Sanzioni - A norma dell’art. 5 L. 4/1953 l’omessa o tardiva consegna del cedolino al lavoratore è punita con una sanzione amministrativa da 150 a 900 euro.

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Scade il 30.09.2026 il termine per il versamento dei contributi volontari; il pagamento riguarda il secondo trimestre del 2026, cioè aprile, maggio e giugno.
Vediamo quali sono i requisiti per accedere a tale forma di versamento di contribuzione, dato che i versamenti volontari rappresentano una via, certe volte l’unica, con la quale si può arrivare a raggiungere il diritto a pensione.

È da ricordare che, per ottenere l’autorizzazione, il lavoratore deve essere in possesso di almeno 5 anni di contributi, 260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili, indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati o, alternativamente, di almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni che precedono la data di presentazione della domanda.
I requisiti temporali per ottenere l’autorizzazione devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva, obbligatoria, confluita sul conto assicurativo mediante trasferimento, ricongiunzione e riscatto e alcuni tipi di contribuzione figurativa (CIG, TBC, aspettativa per motivi politici o sindacali).
Per i lavoratori autonomi, l’autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa, quando siano stati versati, per artigiani e commercianti, 5 anni di contribuzione effettiva riferita a qualsiasi epoca oppure, in via alternativa, 3 anni di contributi versati nei 5 precedenti la domanda di autorizzazione; per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 contributi giornalieri per le donne e i giovani nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione.
Per i parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata, è richiesto un anno di contribuzione versato nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione; dal 1.01.2001 è possibile ottenere l’autorizzazione anche sulla base del requisito alternativo di 5 anni di effettiva contribuzione, introdotto dall’art. 69, c. 10 L. 388/2000. Il requisito contributivo per l’autorizzazione deve essere perfezionato sulla base della sola contribuzione della Gestione Separata.
Per i lavoratori dipendenti l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria decorre dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda; invece, per i lavoratori autonomi dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda.
Il versamento dei contributi volontari per i periodi arretrati deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati e insieme agli stessi.

Il pagamento dei contributi avviene per trimestre; in particolare, le scadenze da rispettare sono le seguenti: 30.06, per il versamento dei contributi riguardanti il 1° trimestre dell’anno; 30.09, per il versamento dei contributi riguardanti il 2° trimestre; 31.12, per il versamento dei contributi riguardanti il 3° trimestre; 31.03, per il versamento dei contributi riguardanti l’ultimo trimestre dell’anno precedente.
I versamenti effettuati oltre i termini di scadenza sono nulli e rimborsabili, oppure possono essere fatti valere per il trimestre successivo.
Dal 2026, la comunicazione recante l’importo annuale dei versamenti volontari, nonché i modelli di pagamento pagoPA aggiornati nell’importo del contributo annualmente dovuto, non verranno più inviati a mezzo posta, e saranno consultabili esclusivamente in formato digitale.

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Le attività rese sotto l’egida del lavoro autonomo occasionale beneficiano di un’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dalla conseguente iscrizione alla Gestione Separata Inps. Il legislatore ha, infatti, individuato una soglia di compensi annui, al di sotto della quale le prestazioni occasionali vengono qualificate come non rilevanti ai fini dell’imposizione contributiva. Posto che nel conteggio del limite reddituale entrano in gioco le prestazioni complessivamente rese dal lavoratore, anche a beneficio di più committenti, la questione richiede la massima attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto.

Soglia dei 5.000 euro - Il D.L. 269/2003 contempla (art. 44, c. 2) a decorrere dal 1.01.2004 l’iscrizione alla Gestione Separata Inps per quanti esercitano attività di lavoro autonomo occasionale, a condizione che il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Ne consegue che l’obbligo di iscrizione all’Inps - Gestione Separata (che il lavoratore deve effettuare autonomamente una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa) scatta soltanto se risulta superata la soglia descritta.
Obbligo contributivo - In parallelo all’iscrizione in Inps - Gestione Separata il superamento del limite reddituale fa scattare un obbligo contributivo a carico del committente e del lavoratore. Nello specifico, sui soli redditi che eccedono i 5.000 euro annui il committente:
- è tenuto a calcolare e versare all’Inps con Mod. F24 la quota di contributi a suo carico;
- trattiene sul compenso dovuto al lavoratore la quota di contributi a carico di quest’ultimo, da versare all’Inps con Mod. F24;
- invia apposita denuncia mensile telematica all’Inps a mezzo del Mod. UniEmens.
A quanto ammontano i contributi Inps - Sui compensi che eccedono la soglia di 5.000 euro annui il carico contributivo è ripartito 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente, da versare (e trattenere) con le modalità sopra descritte.
Al pari di quanto avviene per i collaboratori coordinati e continuativi (i quali scontano i contributi senza la franchigia prevista per gli occasionali) il carico contributivo varia a seconda della condizione professionale del lavoratore:
- per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, i contributi sono pari al 33,72% dei compensi (di cui 11,24% a carico del lavoratore e 22,48% in capo al committente);
- per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio in qualità di lavoratori dipendenti) o già pensionati, i contributi sono pari al 24% dei compensi imponibili (di cui 8% a carico del lavoratore e il 16% in capo al committente).
Come si interpreta la soglia dei 5.000 euro - Viste le conseguenze economico-contributive previste in caso di superamento della soglia reddituale di cinquemila euro, è importante comprendere come tale soglia dev’essere interpretata.
Gli obblighi contributivi scattano solo se il lavoratore autonomo realizza (per effetto delle attività occasionali) un reddito annuo fiscalmente imponibile superiore a 5.000 euro, anche per effetto di prestazioni rese a favore di più committenti.
Il riferimento al reddito annuo (come chiarito dall'Inps con Circ. 6.07.2004 n. 103) è da intendersi nel senso che hanno rilievo gli emolumenti percepiti nell’arco di ciascun anno solare, intendendosi per tale il periodo 1.01 - 31.12.
Cosa chiedere al lavoratore occasionale - Al fine di rispettare gli adempimenti contributivi è fatto obbligo al lavoratore di:
- comunicare ai committenti, all’avvio della collaborazione, il superamento o meno della soglia reddituale;
- informare tempestivamente il committente, in costanza di collaborazione, del superamento della soglia reddituale.

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Dott. Gabriele Muzzi