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Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
𝐂𝐎𝐍𝐂𝐎𝐑𝐃𝐀𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐁𝐈𝐄𝐍𝐍𝐀𝐋𝐄, 𝐂𝐇𝐄 𝐅𝐀𝐑𝐄? (Leggi qui) 👇
Vediamo di chiarire da cosa dipende l’opportunità o meno di aderire al concordato fiscale perché, nonostante le variazioni intervenute dal progetto originario e le modifiche apportate per renderlo maggiormente appetibile, resta un istituto che permette al contribuente di scegliere se avvalersene o meno. Da ogni scelta è ovvio possono scaturire delle conseguenze. La scelta deve essere consapevole e basata su stime solide.
In questi giorni sono state notificate nei cassetti fiscali 2 differenti tipologie di comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, la prima ai soggetti Isa, la seconda ai soggetti in regime forfetario. Entrambe le missive hanno lo scopo di incentivare l’adesione al concordato enfatizzando sia i vantaggi, legati all’introduzione di un’imposta sostitutiva sulla parte di reddito da adesione al concordato, sia la possibilità di controlli fiscali in caso di mancata adesione, come previsto dall’art. 34, c. 2 D.Lgs. 13/2024 con i criteri di cui al comma 3.
Comma 2 - L'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.
Comma 3 - Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Da cosa dipende l’adesione al concordato? Per i soggetti Isa dipende sicuramente: dall’inerenza dell’Isa alla realtà produttiva aziendale, dalla sua corretta compilazione e dal suo corretto inquadramento nel MOB di riferimento. Un Isa non pertinente, che solitamente richiede annotazioni relative al non preciso allineamento, darà un risultato penalizzante ai fini della pagella fiscale, con un voto inferiore al 6 che porterà a una richiesta maggiore in esito alla proposta di concordato. In seconda battuta, il contribuente deve avere una visibilità prospettica che permette una vision strategica affidabile sulla redditività dell’anno 2024, ma anche sulla redditività del 2025, con stime che abbattono consapevolmente l’alea relativa al settore specifico merceologico in essere. In presenza di questi presupposti di base, il concordato potrà essere una vera opportunità di risparmio e pianificazione fiscale. Le aziende con una vision di ordini limitata a 3 o 6 mesi al massimo potranno effettuare una valutazione, ma dovranno basare la stima solo su dati storici consolidati con una percentuale di aleatorietà superiore.
L’opportunità per i soli soggetti ISA di definire gli anni dal 2018 al 2022 con una sorta di condono potrà rendere più appetibile l’adesione, portando a “rischiare un po’ di più” sull’alea dell’anno 2025 a fronte della raggiunta serenità fiscale sugli anni pregressi. Tanto è stato scritto in questo periodo sui rischi relativi all’utilizzo di dati non corretti o di perdita dei benefici nel caso di controlli che rilevino scostamenti superiori al 30%.
Per i soggetti forfetari, invece, in teoria è tutto più semplice: la possibilità di concordare il solo 2024 entro il 31.10.2024, infatti, riduce fortemente l’alea di cui sopra e permette valutazioni più serene.
Chi ha già fatto previsioni ante mese di agosto dovrà rivedere i conti e rivalutare le nuove condizioni. Questo richiede tempo anche alla luce della necessità per le società “trasparenti” di consultarsi con i soci e valutare pro e contro e in alcuni casi il discorso vale anche nelle società di capitali. Viste le tempistiche e le modifiche normative, sarebbe opportuno un ulteriore slittamento dei termini di adesione al fine di una scelta coerente e consapevole.
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𝐃𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐞 𝐑𝐢𝐬𝐜𝐨𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞. (Leggi qui) 👇
Il provvedimento 2.10.2024, n. 375356 dell’Agenzia delle Entrate ha definito la delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, come previsto dal D.Lgs. 1/2024. La delega può essere conferita al massimo a 2 intermediari e scade il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è rilasciata, indipendentemente dalla data in cui viene conferita.
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𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢. (Leggi qui) 👇
Molte conferme e alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della circolare n. 18/E/2024 che riepiloga in modo organico gli aspetti generali della disciplina sul concordato preventivo biennale di cui agli artt. 6-37 D.Lgs. 13/2024, con l’intento di fornire agli Uffici le prime istruzioni operative sull’applicazione dell’istituto e sulle relative attività di controllo. Risultano sicuramente più interessanti alcune risposte ai quesiti indicate nell’ultima parte del documento di prassi. Con i recenti chiarimenti e con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 5.08.2024, n. 108 viene da chiedersi se siano cambiate le chance di successo di un istituto che fin dalla nascita è stato battezzato come un probabile fallimento.
Alcune risposte conferiscono tranquillità su alcuni aspetti. Sul fronte dell’attività di controllo, la circolare ricorda come il decreto CPB presuppone, ai fini dell’efficacia della proposta, la fedeltà della dichiarazione (con riguardo soprattutto ai dati rilevanti ai fini Isa), ma, al tempo stesso, stabilisce che l’infedeltà non fa saltare il concordato in termini assoluti, ma solo in caso di scostamento superiore al 30% rispetto ai dati dichiarati. In particolare, la preclusione per l’Amministrazione Finanziaria di effettuare gli accertamenti di cui all’art. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 (analitico-induttivo), in caso di adesione al CPB, non garantisce al contribuente la totale immunità. Pertanto, se in sede di controllo con altre modalità, dovesse emergere l’esistenza di attività non dichiarate o l’insussistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, superando la soglia del 30%, si verifica la cessazione degli effetti del concordato per entrambe le annualità. Al contrario, in caso di rettifiche sotto la soglia predetta, l’imponibile ai fini del CPB sarà rideterminato di conseguenza.
Sul fronte delle operazioni straordinarie che sono causa di esclusione, la norma fa riferimento a fusione, scissione e conferimento, nonché alla modifica della compagine sociale. Su questo aspetto, il documento di prassi chiarisce che anche le cessioni d’azienda e di ramo d’azienda costituiscono operazioni straordinarie e come tali, suscettibili di produrre causa di esclusione. In relazione alla modifica della compagine sociale, viene chiarito che non costituisce causa di decadenza la cessione di quote (o la loro rideterminazione) che non determina cambiamenti nelle persone dei soci. Ci si chiede tuttavia se il cambiamento da socio accomandante a socio accomandatario o viceversa possa essere considerata una vera e propria modifica sostanziale della compagine sociale.
Uno spiraglio che può portare in taluni casi a una rivalutazione di un interesse per l’adesione, potrebbe essere l’introduzione della facoltà di assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo eccedente rispetto a quanto dichiarato nel periodo d’imposta precedente all’adesione (una sorta di riedizione della flat tax incrementale). Il recente emendamento al decreto Omnibus tenta in extremis di introdurre una sorta di sanatoria per le annualità 2018-2022 nella speranza di dare l’ultima spinta all’adesione. Ne vedremo delle belle, anche se il tempo ormai stringe e si avvicina il momento delle scelte.
Tuttavia, di fronte a un 2024 ormai prossimo alla fine, con una previsione reddituale non impossibile, si contrappone un anno 2025 difficile da prevedere e la scommessa potrebbe costare un caro prezzo.
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𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨
𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐂𝐀𝐑𝐃 💳
Si informa la gentile clientela che siamo abilitati al rilascio, direttamente presso i nostri uffici di Via Murano N.8 (Cz), della Smart card o Carta Nazionale dei Servizi contenente gli elementi di sicurezza necessari per l’identificazione in rete per l’accesso ai siti istituzionali come INAIL, Agenzia delle Entrate, Regione, Comune, Camere di Commercio ecc..
Concordare appuntamento per il ritiro telefonando allo 0961/34951.
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𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞. (Leggi qui) 👇
Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato l'emendamento al decreto Omnibus che prevede il condono per 5 anni d’imposta (dal 2018 al 2022) per i titolari di partita Iva che hanno applicato le pagelle fiscali e che aderiranno al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024. Il calcolo del maggior imponibile da sanare prevede una maggiorazione dal 5% al 50% a seconda del punteggio Isa. All’imponibile ottenuto si applicherà un’imposta sostitutiva su 3 aliquote:
- 10% per i voti dall’8 in su;
- 12% per i voti da 6 a 8;
- 15% per chi non ha raggiunto la sufficienza.
È prevista la possibilità di sanare anche l’Irap con un’aliquota unica del 3,9%.
Il versamento è previsto entro il 31.03.2025, in un’unica soluzione o come prima rata di 24 rate mensili. A fronte di ciò è previsto un aumento dei termini di accertamento: (fino al 31.12.2027) per chi sceglie il ravvedimento, più contenuto (un anno per i termini in scadenza fino al 2024) per chi accetta solo il risultato del Fisco con il concordato preventivo biennale. La proroga al 2027 dei termini di accertamento per il periodo (o i periodi) d’imposta oggetto di regolarizzazione riguarda i contribuenti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale e si avvalgono del ravvedimento speciale per uno o più periodi d’imposta dal 2018 al 2021. La seconda proroga interessa i contribuenti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo, ma non si avvalgono del ravvedimento. Per loro la proroga ha effetto solo per i termini in scadenza al 31.12.2024, che vengono fatti slittare al 31.12.2025. Tutte le nuove proroghe, a prescindere dall’adesione o meno al ravvedimento, riguardano anche l’Iva e non solo le imposte sui redditi e l’Irap.
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𝐏𝐀𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐄𝐃𝐈𝐋𝐈𝐙𝐈𝐀: 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢? (Leggi qui) 👇
Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha , modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. La disciplina operativa è stata dettagliata nel D.M. pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024
L'obbligo di possesso della patente a crediti per operare nei cantieri entra in vigore il prossimo 1 ottobre.
Già dal 23 settembre la patente può essere richiesta tramite PEC all'ispettorato del lavoro territorialmente competente mentre dal 1 ottobre si potrà inoltrare una domanda telematica tramite la piattaforma in corso di attivazione.
Dal primo novembre sarà impossibile operare se la richiesta non sarà almeno stata regolarmente inoltrata.
Per il TU sulla sicurezza 81 2001 il cantiere temporaneo o mobile è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X, ovvero:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e
le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, .
gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
L'obbligo riguarda:
tutte le imprese e lavoratori autonomi , NON SOLO del settore edile,
ai fini dell'accesso ai cantieri sopracitati ,
ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Si tratta dunque di soggetti che operano “fisicamente” nei cantieri. come precisato dall'INL nella circolare 4 2024.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato diverso dall'Italia sono anch’esse tenute al possesso della patente.
In questo caso il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a
richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
ATTENZIONE Non sono tenute al possesso della patente le imprese con attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Fonte: fiscoetasse.com
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #patenteedilizia
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