Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
𝐋𝐚 𝐍𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢: 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚. (Leggi qui) 👇
Se il contribuente decidesse di acquistare o acquistare in leasing un macchinario, al ricorrere delle condizioni più sotto descritte, potrebbe fruire dell’agevolazione “Beni strumentali - Nuova Sabatini”.
La Nuova Sabatini è stata rifinanziata dalla legge di Bilancio 2025 con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. Questa agevolazione nasce per facilitare l’accesso al credito delle imprese e viene gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Si tratta di un contributo in conto impianti (non in regime de minimis) che va a coprire parte degli interessi pagati dall’impresa su finanziamenti che devono andare da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 4.000.000 per l’acquisto in proprietà o in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, hardware, software e tecnologie digitali. Non sono ammissibili spese relative a terreni e fabbricati e gli investimenti devono avere le seguenti caratteristiche:
- autonomia funzionale dei beni;
- correlazione dei beni all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Il contributo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese iscritte nel Registro delle Imprese, non in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali liquidatorie, non in difficoltà, che operino in qualsiasi settore produttivo eccetto “attività finanziarie e assicurative” e che abbiano sede legale o unità locale in Italia.
I beni oggetto dell’agevolazione devono essere nuovi e devono essere classificabili nelle voci: B.II.2 (impianti e macchinario) o B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) o B.II.4 (altri beni). Nonché software e tecnologie digitali.
L’agevolazione si sostanzia in un contributo il cui ammontare è determinato convenzionalmente su un finanziamento di 5 anni con un tasso di interesse annuo del 2,75% per gli investimenti ordinari, mentre del 3,575% per gli investimenti 4.0 e green. Il finanziamento può essere richiesto dal contribuente, presentando apposita domanda, ad una banca o intermediario finanziario che abbia aderito. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento, che deve avere durata non superiore a 5 anni e può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di Garanzia per le PMI”.
L’impresa deve accedere alla sezione “Beni strumentali-Nuova Sabatini” del sito del Ministero suddetto, accedere tramite SPID alla sezione riservata alle imprese e scaricare la domanda che va compilata in ogni campo, chiusa e firmata digitalmente. Poi va inviata tramite PEC all’indirizzo PEC della banca/intermediario prescelto. Si deve fornire una descrizione dell’investimento che si intende finanziare indicando l’importo complessivo al netto dell’Iva e distinguendo gli importi tra le differenti voci dello stato patrimoniale suddette (macchinari e impianti, attrezzature industriali e commerciali, altri beni) in caso di investimenti ordinari. Per contributi che superano i 150.000 euro è richiesta la certificazione antimafia.
La banca una volta ricevuta la domanda ne verifica la regolarità formale e i requisiti e trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. Gli investimenti possono essere avviati solo dopo l’invio della domanda via PEC, non è necessario allegare preventivi o fatture e devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐃𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢𝐯𝐞: 𝐟𝐢𝐧𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟐𝟗.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟔. (Leggi qui) 👇
Il 31.10.2025 ha rappresentato il termine ordinario di presentazione del modello Redditi 2025, ma la normativa tributaria riconosce ai contribuenti un ulteriore margine operativo prima che si concretizzi il regime sanzionatorio più severo. Secondo quanto previsto dall'art. 2, c. 7 D.P.R. 322/1998, coloro il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare dispongono di una finestra temporale aggiuntiva pari a 90 giorni e quindi fino al 29.01.2025.
Una “dichiarazione tardiva” trasmessa entro questo intervallo mantiene piena efficacia dal punto di vista sostanziale, pur comportando l'obbligo di versare la relativa sanzione in modo concomitante. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E/2016 ha chiarito che la contestualità non richiede simultaneità assoluta: il pagamento può perfezionarsi anche nei giorni successivi all'invio, purché entro il limite massimo del 29.01.2026.
È opportuno rilevare che mediante dichiarazione tardiva non risulta possibile aderire al concordato preventivo biennale, circostanza confermata dall'Agenzia con la circolare n. 18/E/2024, poiché il CPB presuppone il rigoroso rispetto dei termini ordinari.
Per quanto concerne l'ammontare sanzionatorio, la base di partenza è fissata a 250 euro. Tuttavia, si applica la riduzione a 1/5 determinando una sanzione effettiva di 25 euro in assenza di imposte dovute. Nel modello F24, occorre indicare il codice tributo 8911 e, aspetto critico frequentemente omesso, l'anno in cui la violazione materialmente si è consumata (2025) anziché quello del periodo d'imposta (2024).
Qualora dalla dichiarazione emergano imposte non versate, si aggiungono le sanzioni relative all'omesso versamento. La sanzione applicabile corrisponde al 25% dell'importo tributario omesso, ma è soggetta a riduzione mediante ravvedimento, secondo il momento temporale in cui il contribuente procede effettivamente al pagamento.
La situazione si differenzia notevolmente quando il problema non sia il ritardo bensì l'infedeltà dichiarativa. Il sistema sanzionatorio, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024, prevede diverse casistiche per la regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli o con errori, distinguendo tra errori formali e sostanziali, e in base al momento in cui interviene la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso. Se la dichiarazione integrativa viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per la trasmissione del modello, per gli errori che hanno determinato un minor versamento o un maggior credito e che non sono rilevabili tramite controlli automatizzati o formali, le sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso sono pari a 27,78 euro (250 euro x 1/9). Le dichiarazioni integrative presentate esclusivamente a favore del contribuente non subiscono alcuna sanzione.
Dopo il 29.01.2026, senza che si sia provveduto a trasmettere la dichiarazione tardiva, la dichiarazione viene considerata omessa. In questo scenario, la sanzione amministrativa si colloca tra il 120% e il 240% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro; nel caso opposto, tra 250 e 1.000 euro, raddoppiabili per soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Il D.Lgs. 87/2024, entrato in vigore dal 1.09.2024, ha tuttavia introdotto una disposizione di parziale salvaguardia: se la dichiarazione viene presentata oltre i 90 giorni ma entro i termini di accertamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973, senza che sia stato notificato alcun atto di verifica, la sanzione scende al 75% delle imposte dovute.
Sotto il profilo procedurale, occorre prestare attenzione alla corretta compilazione della dichiarazione integrativa. La dichiarazione produce effetti legittimi anche ai fini del calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e dei relativi benefici premiali.
Infine, la dichiarazione tardiva produce effetti anche sulla decorrenza dei termini di accertamento che, se trasmessa nel 2026 consente di allungare di 12 mesi il tempo per l'attività di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria che si protrae, così, fino al 31.12.2031 anziché scadere al 31.12.2030.
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𝐂𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠𝐮𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚’. (Leggi qui) 👇
Con l’ordinanza n. 25143/2025, la Cassazione ha chiarito che ai fini Iva e Ires, la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuata negli obiettivi perseguiti. Le prime mirano a rafforzare l’immagine e il prestigio dell’impresa, senza generare direttamente nuove vendite, mentre le seconde hanno finalità promozionali esplicite, volte a informare il pubblico sui prodotti o servizi offerti e a incentivarne la diffusione commerciale.
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𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟𝐚𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐞 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞. (Leggi qui) 👇
L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali (come terremoti, alluvioni, frane) per le micro e piccole imprese scatta il 1.01.2026; la scadenza si applica alle imprese che occupano meno di 50 persone e hanno un fatturato o un bilancio annuo che non supera i 10 milioni di euro. Per le grandi imprese l’obbligo è scattato il 1.04.2025. per le medie imprese il 1.10.2025 Le aziende non assicurate potrebbero perdere il diritto di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, oltre a difficoltà nell’ottenere credito dalle banche, che potrebbero giudicare la loro posizione eccessivamente rischiosa.
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𝐑𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐞𝐬: 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇
Prima di vedere le regole generali è bene evidenziare che chi ha in corso la Rottamazione quater, dovrà pagare la rata del 30 novembre e non potrà lasciarla cadere pensado di aderire alla quinquies.
Come evidenzia la prima bozza del DDL di bilancio 2026 per l'attesa rottamazione quinquies i debiti risultanti:
dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026
b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal norma ancora bozza..
Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore della dichiarazione prevista e della comunicazione prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Fonte: fiscoetasse.com
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐃𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝟏𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐚𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨. (Leggi qui) 👇
Salvo modifiche nel corso dei lavori parlamentari, dal 1.01.2026 il valore dei buoni pasto erogati in forma elettronica aumenterà da 8 euro a 10 euro giornalieri. Rimane invariato il valore massimo non imponibile dei buoni pasto cartacei. In tal senso l’art. 5 della bozza di legge di Bilancio 2026 sostituisce nel corpo dell’art. 51, c. 2, lett. c) il valore “8” con “10” con il seguente effetto:
“c ) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
Il previgente valore di 5,29 euro si applica solo alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
I buoni pasto di cui all’art. 144 D.Lgs. 50/2016 costituiscono prestazioni in natura sotto forma di documenti di legittimazione che attribuiscono al titolare il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono, siano essi cartacei, elettronici, digitali (cioè utilizzabili da smartphone tramite app). Per il principio dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali i suddetti importi, oltre che esenti da imposte, nemmeno sono soggetti a contribuzione.
Malgrado la legge non lo preveda espressamente l'Agenzia delle Entrate ritiene che per fruire del beneficio fiscale l'attribuzione dei buoni pasto debba comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi.
Il datore di lavoro può decidere di erogare buoni pasto per un valore nominale eccedente il limite di esonero fiscale, ma l'eccedenza è soggetta ad imposte e contributi come reddito di lavoro dipendente.
Nel tempo la loro attribuzione si è svincolata dalla c.d. “pausa pranzo” tant’è che ne è consentito l’utilizzo cumulativo fino a un massimo di 8 buoni. Con il Principio di diritto 12.02.2019, n. 6 l'Agenzia delle Entrate ha però espresso l’opinione che l’eventuale uso improprio dei buoni pasto ricevuti non incide sulla loro esclusione dal reddito di lavoro dipendente.
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