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๐ˆ๐ง๐ฌ๐จ๐ฅ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ฅโ€™๐š๐ณ๐ข๐ž๐ง๐๐š ๐œ๐จ๐ง ๐ข๐ง๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐๐ž๐›๐ข๐ญ๐ข ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐จ ๐ฅโ€™๐ž๐ซ๐š๐ซ๐ข๐จ. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La Cassazione (ordinanza n. 12463/2024) ha ritenuto insolvente l'azienda che ha ingenti debiti verso l'Erario, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, a maggior ragione, delle possibilitร  di ottenere un pagamento rateale dall'Amministrazione Finanziaria.
Il default si configura quando l'imprenditore commerciale non ha piรน le condizioni di liquiditร  e di credito per soddisfare le proprie obbligazioni in modo regolare e con mezzi normali, a patto che la condizione di impotenza sia strutturale e non solo transitoria: non conta se le cause del dissesto siano imputabili o meno alla societร .

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #debiti #erario
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๐ˆ๐ง๐ฌ๐จ๐ฅ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ฅโ€™๐š๐ณ๐ข๐ž๐ง๐๐š ๐œ๐จ๐ง ๐ข๐ง๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐๐ž๐›๐ข๐ญ๐ข ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐จ ๐ฅโ€™๐ž๐ซ๐š๐ซ๐ข๐จ. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La Cassazione (ordinanza n. 12463/2024) ha ritenuto insolvente lazienda che ha ingenti debiti verso lErario, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, a maggior ragione, delle possibilitร  di ottenere un pagamento rateale dallAmministrazione Finanziaria.
Il default si configura quando limprenditore commerciale non ha piรน le condizioni di liquiditร  e di credito per soddisfare le proprie obbligazioni in modo regolare e con mezzi normali, a patto che la condizione di impotenza sia strutturale e non solo transitoria: non conta se le cause del dissesto siano imputabili o meno alla societร .

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3 giorni fa
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๐…๐ข๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐๐š๐ญ๐š ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐š ๐š๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฅ๐š๐ฌ๐œ๐ข๐จ
๐’๐Œ๐€๐‘๐“ ๐‚๐€๐‘๐ƒ ๐Ÿ’ณ
Si informa la gentile clientela che siamo abilitati al rilascio, direttamente presso i nostri uffici di Via Murano N.8 (Cz), della Smart card o Carta Nazionale dei Servizi contenente gli elementi di sicurezza necessari per lโ€™identificazione in rete per lโ€™accesso ai siti istituzionali come INAIL, Agenzia delle Entrate, Regione, Comune, Camere di Commercio ecc..
Concordare appuntamento per il ritiro telefonando allo 0961/34951.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #smartcard
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Si informa la gentile clientela che siamo abilitati al rilascio, direttamente presso i nostri uffici di Via Murano N.8 (Cz), della Smart card o Carta Nazionale dei Servizi contenente gli elementi di sicurezza necessari per lโ€™identificazione in rete per lโ€™accesso ai siti istituzionali come INAIL, Agenzia delle Entrate, Regione, Comune, Camere di Commercio ecc..
Concordare appuntamento per il ritiro telefonando allo 0961/34951.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro  #smartcard
4 giorni fa
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๐‚๐จ๐ซ๐ฌ๐š ๐š๐ฅ ๐’๐ˆ๐’๐Œ๐€ ๐๐Ž๐๐”๐’ ๐š๐œ๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il sismabonus acquisti รจ in scadenza il 31.12.2024 e molte imprese di costruzioni potrebbero non riuscire a ottenere tutti i documenti necessari e portare la costruzione dellโ€™immobile al livello minimo consentito dallโ€™Agenzia delle Entrate, per consentire agli acquirenti dellโ€™immobile ricostruito lo sconto sul prezzo previsto dallโ€™art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013.
In caso di scadenza dellโ€™agevolazione, le imprese immobiliari potranno comunque optare per la fruizione del sismabonus ordinario (art. 16 D.L. 63/2013), detraendo esse stesse, anche se solo parzialmente, le spese sostenute, invece di applicare il bonus a favore dellโ€™acquirente.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #sismabonus
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Il sismabonus acquisti รจ in scadenza il 31.12.2024 e molte imprese di costruzioni potrebbero non riuscire a ottenere tutti i documenti necessari e portare la costruzione dellโ€™immobile al livello minimo consentito dallโ€™Agenzia delle Entrate, per consentire agli acquirenti dellโ€™immobile ricostruito lo sconto sul prezzo previsto dallโ€™art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013.
In caso di scadenza dellโ€™agevolazione, le imprese immobiliari potranno comunque optare per la fruizione del sismabonus ordinario (art. 16 D.L. 63/2013), detraendo esse stesse, anche se solo parzialmente, le spese sostenute, invece di applicare il bonus a favore dellโ€™acquirente.

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5 giorni fa
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๐€๐“๐“๐ˆ ๐ˆ๐Œ๐Œ๐„๐ƒ๐ˆ๐€๐“๐€๐Œ๐„๐๐“๐„ ๐„๐’๐„๐‚๐”๐“๐ˆ๐•๐ˆ. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La bozza di D.Lgs. di riforma della riscossione prevede che gli avvisi di recupero, gli atti di irrogazione sanzioni e gli avvisi di accertamento e liquidazione dellโ€™imposta di registro diventeranno immediatamente esecutivi.
Al contrario, non ci saranno modifiche alle procedure automatizzate di controllo delle dichiarazioni, rappresentate da liquidazioni e controlli formali, che continueranno a confluire nelle cartelle di pagamento, quando i contribuenti non perfezioneranno le comunicazioni di irregolaritร .

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #attiesecutivi
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La bozza di D.Lgs. di riforma della riscossione prevede che gli avvisi di recupero, gli atti di irrogazione sanzioni e gli avvisi di accertamento e liquidazione dellโ€™imposta di registro diventeranno immediatamente esecutivi.
Al contrario, non ci saranno modifiche alle procedure automatizzate di controllo delle dichiarazioni, rappresentate da liquidazioni e controlli formali, che continueranno a confluire nelle cartelle di pagamento, quando i contribuenti non perfezioneranno le comunicazioni di irregolaritร .

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6 giorni fa
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๐๐ˆ๐‹๐€๐๐‚๐ˆ๐Ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ž ๐จ๐ซ๐ ๐š๐ง๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ/๐ซ๐ž๐ฏ๐ข๐ฌ๐จ๐ซ๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Entro il 29.05.2024, quale termine ultimo di deposito per i bilanci convocati nei termini ordinari di 120 giorni (data massima per lโ€™assemblea dei soci per approvazione bilancio 2023: 29.04.2024) รจ necessario depositare il bilancio dellโ€™esercizio 2023 e le eventuali relazioni sulla gestione, relazione del revisore, relazione dei sindaci.

A proposito dellโ€™organo di controllo si ricorda che, come lโ€™anno scorso, occorre verificare se si superano i limiti che obbligano lโ€™impresa a dotarsi di tale organo. La nomina dellโ€™organo di controllo o del revisore รจ obbligatoria per le societร  che:
sono tenute a redigere il bilancio consolidato;
controllano una societร  obbligata alla revisione legale dei conti;
hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unitร .
Per quanto riguarda i 2 esercizi consecutivi da monitorare per la verifica dei suddetti limiti sono: 2022-2023. Pertanto, se nel 2022 si ha un attivo, per esempio, di 4.500.000 euro e nel 2023 di 4.600.000, la societร  nellโ€™assemblea che approva il bilancio 2023, tenutasi o che si terrร  nel 2024, dovrร  anche nominare il revisore. Le alternative di scelta per la nomina possono essere:
nomina dellโ€™organo di controllo, ossia un collegio sindacale o un sindaco unico, che svolga la funzione di controllo di gestione, a cui affidare anche la funzione di revisione legale;
nomina di un revisore che svolga solo la funzione di revisione legale;
nomina di un organo di controllo, ossia un collegio sindacale o sindaco unico che eserciti il controllo di gestione e di un revisore che svolga la revisione legale.
Poi la nomina cesserร  quando per 3 esercizi consecutivi non si supera nemmeno 1 dei 3 limiti suddetti.

Per quanto riguarda le modalitร  di svolgimento dellโ€™assemblea per lโ€™approvazione del bilancio si ricorda che lโ€™art. 11, c. 2 L. 21/2024 ha differito il termine dellโ€™assemblea da remoto al 31.12.2024 (in precedenza era stato prorogato al 30.04.2024 dallโ€™art. 3, c. 12-duodecies D.L. 215/2023 - Decreto Milleproroghe, poi al 31.07.2024).
In particolare, il voto puรฒ avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e l'intervento all'assemblea puรฒ avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano lโ€™identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #bilancio2023
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๐๐ˆ๐‹๐€๐๐‚๐ˆ๐Ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ž ๐จ๐ซ๐ ๐š๐ง๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ/๐ซ๐ž๐ฏ๐ข๐ฌ๐จ๐ซ๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Entro il 29.05.2024, quale termine ultimo di deposito per i bilanci convocati nei termini ordinari di 120 giorni (data massima per lโ€™assemblea dei soci per approvazione bilancio 2023: 29.04.2024) รจ necessario depositare il bilancio dellโ€™esercizio 2023 e le eventuali relazioni sulla gestione, relazione del revisore, relazione dei sindaci.

A proposito dellโ€™organo di controllo si ricorda che, come lโ€™anno scorso, occorre verificare se si superano i limiti che obbligano lโ€™impresa a dotarsi di tale organo. La nomina dellโ€™organo di controllo o del revisore รจ obbligatoria per le societร  che:
sono tenute a redigere il bilancio consolidato;
controllano una societร  obbligata alla revisione legale dei conti;
hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
totale dellattivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
dipendenti occupati in media durante lesercizio: 20 unitร .
Per quanto riguarda i 2 esercizi consecutivi da monitorare per la verifica dei suddetti limiti sono: 2022-2023. Pertanto, se nel 2022 si ha un attivo, per esempio, di 4.500.000 euro e nel 2023 di 4.600.000, la societร  nellโ€™assemblea che approva il bilancio 2023, tenutasi o che si terrร  nel 2024, dovrร  anche nominare il revisore. Le alternative di scelta per la nomina possono essere:
nomina dellโ€™organo di controllo, ossia un collegio sindacale o un sindaco unico, che svolga la funzione di controllo di gestione, a cui affidare anche la funzione di revisione legale;
nomina di un revisore che svolga solo la funzione di revisione legale;
nomina di un organo di controllo, ossia un collegio sindacale o sindaco unico che eserciti il controllo di gestione e di un revisore che svolga la revisione legale.
Poi la nomina cesserร  quando per 3 esercizi consecutivi non si supera nemmeno 1 dei 3 limiti suddetti.

Per quanto riguarda le modalitร  di svolgimento dellโ€™assemblea per lโ€™approvazione del bilancio si ricorda che lโ€™art. 11, c. 2 L. 21/2024 ha differito il termine dellโ€™assemblea da remoto al 31.12.2024 (in precedenza era stato prorogato al 30.04.2024 dallโ€™art. 3, c. 12-duodecies D.L. 215/2023 - Decreto Milleproroghe, poi al 31.07.2024).
In particolare, il voto puรฒ avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e lintervento allassemblea puรฒ avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano lโ€™identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #bilancio2023
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๐‚๐ซ๐ž๐๐ข๐ญ๐จ ๐โ€™๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐…๐Ž๐“๐Ž๐•๐Ž๐‹๐“๐€๐ˆ๐‚๐Ž ๐ข๐ง ๐›๐š๐ฌ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐จ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐š. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Lโ€™art. 38, c. 17, lett. b-bis) L. 56/2024, introdotto in sede di conversione del D.L. 19/2024, prevede che il tetto massimo di spesa ammissibile al credito d'imposta per il fotovoltaico previsto nel Piano Transizione 5.0 sarร  inversamente proporzionale alla potenza dell'impianto istallato: piรน sarร  alto il rendimento del pannello, piรน bassa sarร  la spesa dell'impianto ammessa ad ottenere il credito d'imposta.
La legge non indica l'entitร  del tetto massimo di spesa ammissibile, che sarร  invece determinata con uno degli attesi decreti attuativi necessari per l'avvio dell'operativitร  del piano 5.0.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #fotovoltaico #creditodimposta
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๐‚๐ซ๐ž๐๐ข๐ญ๐จ ๐โ€™๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐…๐Ž๐“๐Ž๐•๐Ž๐‹๐“๐€๐ˆ๐‚๐Ž ๐ข๐ง ๐›๐š๐ฌ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐จ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐š. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Lโ€™art. 38, c. 17, lett. b-bis) L. 56/2024, introdotto in sede di conversione del D.L. 19/2024, prevede che il tetto massimo di spesa ammissibile al credito dimposta per il fotovoltaico previsto nel Piano Transizione 5.0 sarร  inversamente proporzionale alla potenza dellimpianto istallato: piรน sarร  alto il rendimento del pannello, piรน bassa sarร  la spesa dellimpianto ammessa ad ottenere il credito dimposta.
La legge non indica lentitร  del tetto massimo di spesa ammissibile, che sarร  invece determinata con uno degli attesi decreti attuativi necessari per lavvio delloperativitร  del piano 5.0.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #fotovoltaico #creditodimposta
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La Cassazione (ordinanza n. 12463/2024) ha ritenuto insolvente l'azienda che ha ingenti debiti verso l'Erario, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, a maggior ragione, delle possibilità di ottenere un pagamento rateale dall'Amministrazione Finanziaria.
Il default si configura quando l'imprenditore commerciale non ha più le condizioni di liquidità e di credito per soddisfare le proprie obbligazioni in modo regolare e con mezzi normali, a patto che la condizione di impotenza sia strutturale e non solo transitoria: non conta se le cause del dissesto siano imputabili o meno alla società.

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Si informa la gentile clientela che siamo abilitati al rilascio, direttamente presso i nostri uffici di Via Murano N.8 (Cz), della Smart card o Carta Nazionale dei Servizi contenente gli elementi di sicurezza necessari per l’identificazione in rete per l’accesso ai siti istituzionali come INAIL, Agenzia delle Entrate, Regione, Comune, Camere di Commercio ecc..
Concordare appuntamento per il ritiro telefonando allo 0961/34951.

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Il sismabonus acquisti è in scadenza il 31.12.2024 e molte imprese di costruzioni potrebbero non riuscire a ottenere tutti i documenti necessari e portare la costruzione dell’immobile al livello minimo consentito dall’Agenzia delle Entrate, per consentire agli acquirenti dell’immobile ricostruito lo sconto sul prezzo previsto dall’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013.
In caso di scadenza dell’agevolazione, le imprese immobiliari potranno comunque optare per la fruizione del sismabonus ordinario (art. 16 D.L. 63/2013), detraendo esse stesse, anche se solo parzialmente, le spese sostenute, invece di applicare il bonus a favore dell’acquirente.

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La bozza di D.Lgs. di riforma della riscossione prevede che gli avvisi di recupero, gli atti di irrogazione sanzioni e gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’imposta di registro diventeranno immediatamente esecutivi.
Al contrario, non ci saranno modifiche alle procedure automatizzate di controllo delle dichiarazioni, rappresentate da liquidazioni e controlli formali, che continueranno a confluire nelle cartelle di pagamento, quando i contribuenti non perfezioneranno le comunicazioni di irregolarità.

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Entro il 29.05.2024, quale termine ultimo di deposito per i bilanci convocati nei termini ordinari di 120 giorni (data massima per l’assemblea dei soci per approvazione bilancio 2023: 29.04.2024) è necessario depositare il bilancio dell’esercizio 2023 e le eventuali relazioni sulla gestione, relazione del revisore, relazione dei sindaci.

A proposito dell’organo di controllo si ricorda che, come l’anno scorso, occorre verificare se si superano i limiti che obbligano l’impresa a dotarsi di tale organo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria per le società che:
sono tenute a redigere il bilancio consolidato;
controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Per quanto riguarda i 2 esercizi consecutivi da monitorare per la verifica dei suddetti limiti sono: 2022-2023. Pertanto, se nel 2022 si ha un attivo, per esempio, di 4.500.000 euro e nel 2023 di 4.600.000, la società nell’assemblea che approva il bilancio 2023, tenutasi o che si terrà nel 2024, dovrà anche nominare il revisore. Le alternative di scelta per la nomina possono essere:
nomina dell’organo di controllo, ossia un collegio sindacale o un sindaco unico, che svolga la funzione di controllo di gestione, a cui affidare anche la funzione di revisione legale;
nomina di un revisore che svolga solo la funzione di revisione legale;
nomina di un organo di controllo, ossia un collegio sindacale o sindaco unico che eserciti il controllo di gestione e di un revisore che svolga la revisione legale.
Poi la nomina cesserà quando per 3 esercizi consecutivi non si supera nemmeno 1 dei 3 limiti suddetti.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio si ricorda che l’art. 11, c. 2 L. 21/2024 ha differito il termine dell’assemblea da remoto al 31.12.2024 (in precedenza era stato prorogato al 30.04.2024 dall’art. 3, c. 12-duodecies D.L. 215/2023 - Decreto Milleproroghe, poi al 31.07.2024).
In particolare, il voto può avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e l'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

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L’art. 38, c. 17, lett. b-bis) L. 56/2024, introdotto in sede di conversione del D.L. 19/2024, prevede che il tetto massimo di spesa ammissibile al credito d'imposta per il fotovoltaico previsto nel Piano Transizione 5.0 sarà inversamente proporzionale alla potenza dell'impianto istallato: più sarà alto il rendimento del pannello, più bassa sarà la spesa dell'impianto ammessa ad ottenere il credito d'imposta.
La legge non indica l'entità del tetto massimo di spesa ammissibile, che sarà invece determinata con uno degli attesi decreti attuativi necessari per l'avvio dell'operatività del piano 5.0.

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Il nuovo concordato preventivo biennale, in attesa della completa definizione degli strumenti operativi, riguarda potenzialmente una vasta platea di professionisti e imprese: in sintesi, tutti coloro che sono soggetti agli Isa e i “forfetari”, anche se per questi ultimi il regime è annuale (per il solo 2024).
Rimangono diversi punti da considerare:
gli importi richiesti, sui quali sarà difficile stimare il risultato degli Isa 2024 e 2025;
il fatto che l’adesione al concordato biennale non inibisce la possibilità di accessi, ispezioni e verifiche dell’Amministrazione Finanziaria;
la convenienza fiscale della proposta, che dipende dagli importi che saranno richiesti.
Ciò premesso, è prevedibile che gli importi proposti portino a raggiungere risultati simili a quelli che si avrebbero avuti con un voto Isa pari almeno a 8.
Da considerare, altresì, anche le ipotesi che possono determinare la decadenza dal concordato: oltre a quella che riguarda l’accertamento di maggiori imponibili superiori al 30% dei ricavi dichiarati, è prevista fra tali cause anche l’indicazione, nella dichiarazione, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini dell’elaborazione della proposta.
Si è di fronte a uno strumento che, peraltro, non è una novità assoluta: si ricorda, infatti, il precedente tentativo di definizione concordata del reddito, previsto dal D.L. 269/2003, che incontrò pochissimo consenso.

Ebbene, l’unico dato certo, salvo smentite che appaiono assai improbabili, è che i contribuenti che sottoscriveranno l’accordo con l’Agenzia delle Entrate si troveranno a pagare imposte complessivamente superiori rispetto all’annualità preconcordataria: in altri termini, le proposte formulate dal Fisco non saranno al ribasso in termini di prelievo a titolo di Irpef, Ires e Irap. Si tratta, dunque, si tratta di una vera e propria scommessa, che potrebbe rivelarsi vincente ed estremamente conveniente nell’ipotesi, ad esempio, in cui un professionista sia a conoscenza che, negli anni in cui sarà tassato in base all’accordo, gli sarà assegnato un incarico che farà lievitare significativamente i compensi: è di chiara evidenza che il surplus di reddito beneficerà di una totale esenzione, legittimamente e senza possibilità alcuna che tale situazione possa essere contestata dall’Amministrazione Finanziaria.
D’altra parte, un calo significativo dei compensi o dei ricavi, fatte salve le esimenti che saranno regolamentate normativamente, avrà effetti penalizzanti non trascurabili, poiché alla contrazione degli introiti non corrisponderà un minor carico fiscale, irrimediabilmente pattuito con l’accettazione della proposta.
Peraltro, corre l’obbligo di segnalare un ulteriore rischio, derivante da una discutibile previsione normativa: coloro che non accetteranno la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate o non aderiranno, anche per effetto dell’omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta, o che, accettata la proposta, decadranno dalla medesima per effetto di una causa di stabilita dalla legge, saranno inseriti in specifiche liste selettive utilizzabili per eventuali controlli fiscali.

In conclusione, non è obbligatorio dichiararsi disponibili a valutare la proposta né, ricevuta la medesima, accettarla. Restano, però, non poche perplessità, sia sullo strumento in quanto tale sia, aspetto non trascurabile, sulla minaccia potenziale, di questo si tratta, di essere inseriti, come osservato, in liste selettive dalle quali potranno attingere sia l’Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza.

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In base alle previsioni del decreto verranno promosse la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Investire al Sud 2.0) e di attività libero professionali (Autoimpiego Centro nord-Italia); ma sono previsti anche importati incentivi contributivi per chi assume giovani, giovane nelle zone del Mezzogiorno (Bonus ZES), donne svantaggiate e personale dipendente da grandi imprese in crisi che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Analizziamo di seguito gli incentivi destinati ai lavoratori dipendenti.

Bonus Giovani (art. 22) - Il Decreto prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani, che in qualche modo ristora le aziende della perdita del precedente incentivo under36 che, ricordiamo, ha cessato di produrre effetti lo scorso 31 dicembre 2023. Le nuove previsioni normative prevedono per tutti i datori di lavoro privato, con esclusione del settore domestico, un esonero pari al 100% dei contributi a carico azienda per l’assunzione di giovani, intercorse fra il 1° luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025, under 35 che non abbiano avuto in precedenza un’occupazione a tempo indeterminato; l’assunzione dovrà essere a tempo indeterminato, con esclusione di assunzione di giovani dirigenti o di apprendisti.

L’esonero è riconosciuto per la durata di 24 mesi e non interesserà i contributi assistenziali Inail.

L’importo è soggetto ad un tetto massimo mensile pari a euro 500, che diventano euro 666 per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La norma prevede inoltre che la misura agevolativa spetta anche in caso di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il testo del decreto ricorda inoltre che, per poter accedere all’esonero, è necessario rispettare i principi generali di accesso alle misure agevolative, fra cui non aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti; parimenti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La misura agevolativa esclude la cumulabilità con altri esoneri e/o riduzioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, ammettendo tuttavia il cumulo della misura con l’incentivo previsto dal Decreto Fiscale (D.Lgs. 216/2023, art. 4) pari al 120/130% in caso di incremento occupazionale per l’anno di imposta 20024.

La misura non sarà operativa fino a pubblicazione di apposito decreto ministeriale, i cui contenuti saranno comunque soggetti a preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

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Con il provvedimento 22.04.2024, n. 205127 l’Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi di affidabilità fiscale necessari all’accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023, così come previsto dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017. Da quest’anno, in particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.Lgs. 1/2024 in materia di esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a Iva, imposte dirette e Irap, nonché per il rimborso del credito Iva, è stata prevista una graduazione del beneficio in funzione del comparto impositivo e del voto attribuito. Così, in presenza di specifici livelli Isa, sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. 600/1973 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
In tema di visto di conformità, in particolare, vengono previste 2 ipotesi di esonero con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto.
In primo luogo, ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, sia per il periodo d’imposta 2023 che in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
70.000 euro annui relativi all'Iva, maturati nell'annualità 2024;
50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2023.
Agli stessi, è riconosciuto l'esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Nella seconda ipotesi, i contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8 ovvero un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità per i periodi d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità:
sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all'Iva, maturati nell'annualità 2024 ovvero a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2023;
sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Due ipotesi anche nel caso di esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, per il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale o del credito Iva infrannuale. Infatti, ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, tanto per il periodo d’imposta 2023 quanto come “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per l'anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. Ai medesimi contribuenti è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto/prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Nella seconda ipotesi, ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9, ma almeno pari a 8 ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia:
sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per l'anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Restano confermati i punteggi ISA anche per i restanti benefici fiscali. Infatti, ove il risultato di affidabilità fiscale sia pari almeno a 9, tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto come “media semplice” dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
esclusione dalla disciplina delle società non operative;
esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Inoltre, per l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici occorre un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, ovvero almeno pari a 9 in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
Infine, per la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento occorre un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

L’Agenzia delle Entrate, da ultimo, puntualizza ulteriori condizioni per accedere al beneficio premiale. Infatti, i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:
applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

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๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐š๐ฉ๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐ž๐ณ๐ณ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ’๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐œ๐ซ๐ž๐๐ข๐ญ๐จ ๐’๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐ข๐ง๐ง๐ž๐ฌ๐œ๐š ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐ซ๐จ๐๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La fattispecie analizzata riguardava un legale rappresentante di una S.r.l., accusato di aver indicato in dichiarazione dei redditi crediti d’imposta inesistenti ceduti da altra società. I giudici di legittimità hanno ritenuto sussistere il reato di cui all’art. 3 D.Lgs. 74/2000 che, rispetto alla fattispecie di indebita compensazione di crediti inesistenti di cui all’art. 10-quater dello stesso decreto, prevede una pena più alta.
Nel caso di specie, attraverso una pluralità di elementi, si è ritenuta dimostrata la piena consapevolezza da parte del ricorrente dell’inesistenza dei crediti ceduti e la finalità di evasione sottesa al loro acquisto. In particolare, era stato appurato che il contribuente aveva acquistato, da altra società, 240.000 euro di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate, accertati come inesistenti.

Nell’ambito del ricorso per Cassazione il rappresentante legale della S.r.l. acquirente lamentava l’assenza di dolo specifico valorizzando a tal fine:
la corresponsione, in sede di acquisto, di un importo significativo (240.000 euro) come corrispettivo di acquisto;
la tempestiva presentazione di una denuncia per truffa a carico della società cedente;
l’utilizzo, per finalizzare l’operazione, di professionisti e consulenti qualificati.
Di avviso contrario, invece, la Cassazione che ha confermato la condanna del rappresentante legale rilevando come, sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo, risultava evidente la consapevolezza dell’interessato rispetto all’inesistenza del credito. In particolare, secondo i giudici di legittimità, la società cedente era sconosciuta al Fisco, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, né depositato alcun bilancio ed era inoltre evidente la sproporzione del corrispettivo di tali cessioni (pari a 240.000 euro a fronte del valore dei crediti ceduti, pari a 1.625.065 euro).

Inoltre, gli stessi Giudici evidenziano che la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato non è confutata dal versamento di un cospicuo importo quale corrispettivo dell’acquisto, essendo al contrario strumentale al conseguimento di un risparmio d’imposta che, nel corso degli anni, sarebbe risultato superiore all’esborso effettuato. Si tratta di un chiarimento di estrema rilevanza in quanto, di norma, in presenza di crediti ritenuti inesistenti, si tende a configurare solo il reato di indebita compensazione, con soglia di utilizzo annuo a 50.000 euro (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).
Dunque, sulla base dei chiarimenti della Corte, nel caso di esposizione consapevole del credito inesistente nel modello dichiarativo, il reato cambia e si passa al più grave delitto, sotto il profilo sanzionatorio, della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, fattispecie che, non solo si manifesta al superamento della più esigua soglia di 30.000 euro di imposta evasa e del 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, ma comporta come pena la reclusione da 3 a 8 anni.

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L'agente di commercio in regime forfetario che riceve indennizzi assicurativi dell'auto non deve tassarli. Infatti, nel regime forfetario l'unico componente positivo tassabile è rappresentato dal ricavo, definito dall'art. 85 del Tuir, e, nel caso degli agenti, si tratta dei ricavi per provvigioni.
Gli indennizzi assicurativi per perdita di beni strumentali sono qualificabili come plusvalenze ex art. 86 del Tuir e, come tali, non sono rilevanti nel regime forfetario.

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Secondo il decreto legislativo di riforma del sistema riscossione, bollinato e mandato al Parlamento, l’istante che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà può ottenere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di 120 rate per le somme di importo superiore a 120.000 euro e indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta mentre, per importi fino a 120.000 euro, con piani da un minimo di 85 rate mensili (7 anni ed un mese) fino a 120 rate per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026.
Per le richieste trasmesse nel 2027 e 2028, i piani fino a 120.000 euro avranno un ventaglio da 97 a 120 rate che passerà a un minimo di 109 rate, con massimo sempre a 120 rate per le istanze presentate dal 1.01.2029.
Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, le presone fisiche e ditte individuale dovranno prendere come riferimento l’indicatore della situazione economia equivalente (Isee) del nucleo familiare e l’entità del debito da dilazionare tenendo conto anche di altre rateizzazioni in essere.

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Nel corso di un question time alla Camera, il Ministro delle Imprese e del made in Italy ha confermato che è in lavorazione ed è atteso per la prossima settimana il decreto direttoriale che consentirà di sbloccare la compensazione dei crediti d’imposta del piano Transizione 4.0.
Il problema non riguarda la compensazione dei crediti d'imposta per investimenti interconnessi nel 2023 o nel 2024, che erano stati effettuati nel 2022 e nel 2021: come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una Faq del 16.04.2024, tali crediti sono liberamente compensabili e non rientrano nella stretta disposta dal D.L. 39/2024.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #Compensazionicreditidimposta #transizione40
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Dopo l’assunzione in una scuola pubblica, il docente part-time che impartisce con regolarità lezioni private e ripetizioni, deve mantenere la partita Iva: l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 8.03.2024, n. 63, chiarisce che, in questo caso, l’insegnante, anche se dipendente pubblico, deve avere la propria partita Iva poiché svolge un’attività economica rilevante ai fini dell’imposta.

Il quesito riguardava il caso particolare di un docente che impartiva con regolarità lezioni di lingua straniera (con partita Iva) e che intendeva continuare tale attività, anche dopo aver vinto una cattedra part-time in una scuola statale. Nello specifico, si chiedeva se fosse possibile chiudere la partita Iva e beneficiare del regime agevolativo speciale previsto dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 13-16 L. 30.12.2018 n. 145), cioè l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi provenienti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra.
Nello specifico, la legge di Bilancio 2019 a cui si fa riferimento, riconosce la possibilità di svolgere lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra, sottoponendo tale reddito alla tassazione sostitutiva del 15%, senza alcun altro adempimento. Secondo tale interpretazione, non risulterebbe dunque obbligatoria l’apertura di una partita Iva e nemmeno il versamento di contributi previdenziali.

Nella propria risposta, l’Agenzia, esaminando quanto stabilito dai cc. 13-16 della legge di Bilancio 2019, chiarisce che gli stessi disciplinano il regime di tassazione dei redditi derivanti da lezioni private. Tuttavia, precisa che tali previsioni riguardano esclusivamente un aspetto reddituale legato a tali compensi. Nulla viene specificato dalla suddetta normativa in merito agli obblighi previsti in materia di Iva. Per tali obblighi occorre fare sempre riferimento agli artt. 1, 3 e 5 D.P.R. 633/1972 che prevede che l’Iva debba applicarsi: “(…) alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti e professioni”. Costituiscono “(…) prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte”, mentre per esercizio di arti e professioni si intende: “(…) l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche (…)”. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ribadisce il concetto di abitualità nell’accezione di “porre in essere atti economici con regolarità, sistematicità e ripetitività, finalizzati ad uno scopo”.

Avendo il contribuente dichiarato che intenderebbe svolgere con regolarità 5/6 lezioni a settimana, secondo l’Agenzia, tale attività non può essere considerata occasionale, configurando il requisito dell’abitualità. Sarà quindi necessario svolgerla attraverso l’apertura e la gestione di una partita Iva. Con esclusione, dunque, di attività svolte in modo meramente occasionale, in tutti gli altri casi risulta obbligatoria:
l’apertura della partita Iva;
l’emissione della fattura. Nel caso specifico delle lezioni private, la fattura sarà emessa in esenzione Iva ex art. 10, c. 1, n. 20 D.P.R. 633/1972, in quanto lezioni relative a materie scolastiche e universitarie.
Infine, l’Agenzia sottolinea che il regime speciale previsto dalla legge di Bilancio 2019, non è compatibile con il regime forfetario in quanto, quest’ultimo, non può essere adottato dalle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito (art. 1, c. 57, lett. a) L. 190/2014).
Il docente, pertanto, dovrà mantenere la partita Iva e valutare in alternativa se:
continuare ad applicare il regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l’aliquota del 15%, senza applicazione dell’Iva, ma con obbligo di fatturazione (si ricorda che il regime forfetario è però incompatibile con il reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro);
applicare il regime speciale (art. 1, cc. 13-16 L. 145/2018) con applicazione dell’imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi che derivano dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, n. 20 D.P.R. 633/1972 (salva l’opzione per dispensa degli adempimenti ex art. 36-bis D.P.R. 633/1972).

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #partitaiva #insegnanti
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Com’è noto l’art. 6 D.L. 39/2024 ha imposto, a partire dal 30.03.2024, l’obbligo di effettuare una complessa serie di comunicazioni prima di utilizzare i crediti di imposta. La norma riguarda esclusivamente i c.d. “investimenti 4.0” (disciplinati dall’art. 1, cc. da 1057-bis a 1058-ter L. 178/2020) e le spese relative alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design, ideazione estetica e innovazione tecnologica (ex art. 1, cc. 200, 201, 202, 203, quarto periodo, 203-quinques, 203-sexies L. 160/2019).
Le comunicazioni da presentare (a pena dello scarto del modello F24) si differenziano a seconda delle date degli investimenti e delle spese di R&S. Infatti:
per investimenti e attività che si intendono effettuare a partire dal 30.03.2024, occorrerà effettuare una doppia comunicazione (ex ante ed ex post);
per gli investimenti e le spese R&S realizzati nel 2024 (fino al 29.03.2024) sarà necessaria la sola comunicazione ex post.
Quest’ultima è richiesta anche per investimenti 4.0 “relativi” al 2023, ma non, viceversa, per le spese R&S di tale periodo i cui crediti possono tuttora essere compensati liberamente.
Considerata la poca chiarezza del testo normativo nell’individuare la “datazione” degli investimenti 4.0 a cui applicare i nuovi obblighi, nella risoluzione 12.04.2024, n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate aveva disposto un blocco generalizzato alla trasmissione degli F24 contenenti la compensazione dei seguenti codici tributo:
“6936” (beni materiali 4.0) e “6937” (beni immateriali 4.0) indicanti come anno di riferimento il 2023 e il 2024;
“6938”, “6939” e “6940” (crediti ricerca e sviluppo) indicanti l’anno 2024.
Tuttavia, considerato che l’anno da indicare nel modello F24 è quello di interconnessione e non quello di effettuazione dell’investimento, la sospensione disposta dall’Agenzia delle Entrate, violando quanto previsto dal D.L. 39/2024, ha avuto l’effetto di bloccare anche le compensazioni dei crediti d’imposta relativi agli investimenti 4.0:
effettuati nel 2022 (o addirittura nel 2021), disciplinati dall’art. 1, c. 1057 (o 1056) L. 178/2020;
interconnessi nel 2023 o nel 2024.
Questo effetto era lesivo del D.L. 39/2024 che, come visto sopra, impone di monitorare i soli investimenti effettuati nel 2023 e successivamente.

Chiarimento - Nel quadro sopra riepilogato era quindi atteso un intervento chiarificatore, per ripristinare la compensazione dei crediti d’imposta sugli investimenti effettuati anteriormente all’anno 2023 a prescindere dal momento di interconnessione. Coerentemente con quanto sopra, nella Faq del 16.04.2024, l’Agenzia delle Entrate ha integrato il contenuto della risoluzione n. 19/E/2024, riconoscendo la possibilità di compensare i crediti di imposta 4.0 relativi agli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022 (disciplinati dall’art. 1, cc. 1056 e 1057 L. 178/2020), in quanto esclusi dalla stretta disposta dall’art. 6 D.L. 39/2024.
Si ricorda che i crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.11.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In particolare, in questi casi, al fine di operare la compensazione occorrerà indicare come anno di riferimento, non quello dell’avvenuta interconnessione (come generalmente è richiesto per questi crediti), ma quello in cui è iniziato l’investimento (ovvero il 2021 o il 2022) a prescindere dall'anno in cui lo stesso si è concluso o dal momento di interconnessione del bene strumentale (ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 occorrerà indicare l'anno di riferimento “2022”).

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #bonusinvestimenti
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La Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia (sentenze nn. 39, 44 e 45/2024) ha stabilito che la ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’Iva da parte del fornitore di beni o servizi, di per sé, non può comportare il diniego del diritto alla detrazione dell’imposta da parte del committente/cessionario. Infatti, l’omesso versamento dell’Iva non può essere messo sullo stesso piano della frode Iva, tanto più se il Fisco non abbia ha prova dell’assenza di buona fede in capo al contribuente.

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Dal 11.04.2024 è ripartito il registro dei titolari effettivi. Una nota inviata dal direttore generale alle Camere di commercio ha reso noto che il Tar del Lazio, in data 9.04.2024, ha pubblicato le sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi sulla disciplina in materia. Si ribadisce la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, compresa la scadenza del 11.04.2024. La riapertura dei relativi adempimenti di iscrizione lascia alle Camere di Commercio la scelta di come procedere.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #titolarieffettivi
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Il 2024 è ultimo anno (ad oggi) per fruire del Bonus mobili, prorogato con la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 37 L. 234/2021) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024. Per il 2024 spetta nella misura massima di spese pari a 5.000 euro; pertanto, la detrazione massima fruibile sarà di 2.500 euro (il 50% di 5.000), da ripartire in 10 quote annuali pari a 250 euro l’una.

Per fruire del Bonus mobili 2024 è necessario avere iniziato ad eseguire un intervento di recupero edilizio a partire dallo scorso 1.01.2023. Gli interventi edilizi in questione sono i seguenti:
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili è necessario:
aver sostenuto le spese per l’intervento edilizio (anche solo una parte delle spese – Circ. 19/2020 - e non necessariamente le spese per l’intervento edilizio devono essere più alte di quelle per l’acquisto dell’arredo);
aver sostenuto la spesa per arredo soltanto dopo l’inizio dei lavori edilizi.
Se nel 2023 per ipotesi si è già fruito di 2.000 euro per acquistare mobili per la casa in ristrutturazione (iniziata per esempio il 2.03.2023) quest’anno, 2024, sono ancora disponibili 3.000 per l’acquisto di ulteriori mobili/elettrodomestici per l’arredo della casa in questione.
Il bonus è riferito alla singola unità immobiliare, quindi in caso di ristrutturazione di più unità spetta interamente per le diverse unità.

Le modalità di pagamento dell’arredo possono essere: bonifico, carta di credito o debito, finanziamento a rate. Non è ammesso l’assegno bancario o i contanti.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Si ricorda che gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea. Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione 18.04.2019 n. 46/E).

I documenti da conservare sono i seguenti:
la ricevuta del bonifico o di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito) o la documentazione di addebito sul conto corrente;
le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

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La Cassazione, nella prima pronuncia di merito in materia (sentenza 21.03.2024, n. 7657), ha rigettato il ricorso delle Entrate e confermato che l’omesso o tardivo invio della comunicazione Enea oltre i 90 giorni dal termine dei lavori non provoca la perdita del diritto alla detrazione ecobonus 50-65%, all’epoca disciplinata dall’art. 1, cc. 344 e seg. L. 296/2006 (e attualmente dall’art. 14 D.L. 63/2013), perché questa conseguenza non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia.
La pronuncia è in disaccordo con la precedente ordinanza n. 34151/2022, precisando che la semplice tardività nella comunicazione (era prevista dall’art. 4 D.M. Economia 19.02.2007, e attualmente dall’art. 6 D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020, c.d. decreto Requisiti) non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione.
In passato, nel merito, si segnalano le seguenti pronunce a favore dei contribuenti, considerando l’adempimento come di natura formale: Cgt I° grado Firenze n. 141/03/2023; secondo grado Lombardia, nn. 4318/22/2022 e 1125/2023; Ctr Lombardia n. 1500/17/2022 e Ctr Piemonte n. 314/06/2021. In senso contrario, le decisioni Ctr Trentino-Alto Adige nn. 35/01/2020 e 20/01/2021; Ctp Novara n. 24/02/2017.

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28.03.2024, n. 8386, ha affrontato il caso di un accertamento induttivo, ai fini delle imposte dirette, con il quale si richiedeva ai contribuenti la maggiore imposta derivante da un atto di vendita immobiliare. Il presupposto su cui l’Ufficio fondava la pretesa era unicamente la definizione, da parte dell’acquirente, del valore accertato ai fini dell’imposta di registro.
Il giudizio di appello, in particolare, riteneva legittimo l’accertamento induttivo, basato sul valore definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro, e precisava inoltre che il contribuente (venditore) non aveva fornito la prova contraria ai fini delle imposte dirette.
Avverso la decisione d’appello il contribuente ricorre per Cassazione affermando che la pretesa erariale, in tema di imposte dirette, si fonda unicamente sul valore definito ai fini dell’imposta di registro. Il contribuente deduce, in particolare, la violazione dell'art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015, la quale ha previsto che l'esistenza di un maggior corrispettivo non può presumersi sulla base del solo valore dichiarato accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

La decisione di legittimità, in continuità con altre sentenze sia di merito che di legittimità (Cassazione: sentenze nn. 9513/2018 e 12131/2019), conferma la bontà delle censure formulate dal ricorrente e statuisce che, in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione Finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.
È utile ricordare infatti che, a seguito dell'intervento legislativo del 2015, la norma costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina con efficacia retroattiva.

L’ordinanza in commento è un’ulteriore conferma dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema. Di recente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3725/2024, aveva affrontato un caso del tutto analogo riguardante l’accertamento, ai fini delle imposte dirette, relativo a una vendita di un terreno edificabile e aveva precisato che l'art. 5, c. 3 D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 ha previsto che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del Tuir si interpretano nel senso che, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

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Dott. Gabriele Muzzi