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14 ore fa

๐“๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ข ๐๐ข ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ˆ๐ซ๐ž๐ฌ/๐ˆ๐ซ๐š๐ฉ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐ž๐ญร  ๐๐ข ๐œ๐š๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Per le societร  di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, la data di pagamento del saldo Ires/Irap 2025 e del primo acconto 2026 dipende dai tempi di approvazione del bilancio. Approvando entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 30.04.2026), saldo e primo acconto scadevano il 30.06.2026, con possibilitร  di versare nei successivi 30 giorni (entro il 30.07) applicando la maggiorazione dello 0,40%. Se l'approvazione avviene entro 180 giorni dalla chiusura, termine che per l'esercizio chiuso al 31.12.2025 scadeva il 29.06.2026, i versamenti vanno effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione: approvando in giugno, la scadenza cade quindi al 31.07.2026, prorogabile al 31.08 (il 30 cadendo di domenica) con maggiorazione dello 0,40%. In assenza di approvazione entro i 180 giorni resta comunque fermo il termine del 31.07, prorogabile di ulteriori 30 giorni.
Per le societร  soggette agli Isa va invece verificato il mese di approvazione: se avvenuta entro aprile o rinviata a maggio, la scadenza originaria del 30.06 slitta al 20.07 (o al 20.08 con lo 0,80%); se l'approvazione cade in giugno, compreso il 29.06, il termine ordinario del 31.07 resta fermo senza proroga Isa, con possibilitร  di versare entro il 31.08 con lo 0,40%.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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๐“๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ข ๐๐ข ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ˆ๐ซ๐ž๐ฌ/๐ˆ๐ซ๐š๐ฉ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐ž๐ญร  ๐๐ข ๐œ๐š๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Per le societร  di capitali con esercizio coincidente con lanno solare, la data di pagamento del saldo Ires/Irap 2025 e del primo acconto 2026 dipende dai tempi di approvazione del bilancio. Approvando entro 120 giorni dalla chiusura dellesercizio (quindi entro il 30.04.2026), saldo e primo acconto scadevano il 30.06.2026, con possibilitร  di versare nei successivi 30 giorni (entro il 30.07) applicando la maggiorazione dello 0,40%. Se lapprovazione avviene entro 180 giorni dalla chiusura, termine che per lesercizio chiuso al 31.12.2025 scadeva il 29.06.2026, i versamenti vanno effettuati entro lultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione: approvando in giugno, la scadenza cade quindi al 31.07.2026, prorogabile al 31.08 (il 30 cadendo di domenica) con maggiorazione dello 0,40%. In assenza di approvazione entro i 180 giorni resta comunque fermo il termine del 31.07, prorogabile di ulteriori 30 giorni.
Per le societร  soggette agli Isa va invece verificato il mese di approvazione: se avvenuta entro aprile o rinviata a maggio, la scadenza originaria del 30.06 slitta al 20.07 (o al 20.08 con lo 0,80%); se lapprovazione cade in giugno, compreso il 29.06, il termine ordinario del 31.07 resta fermo senza proroga Isa, con possibilitร  di versare entro il 31.08 con lo 0,40%.

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2 giorni fa

๐‘๐จ๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž-๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ž๐ฌ, ๐ฅ๐š ๐ซ๐ข๐œ๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐š ๐œ๐จ๐ฉ๐ข๐š ๐ฏ๐ข๐š ๐ฆ๐š๐ข๐ฅ. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Con un primo comunicato stampa del 23.06.2026 lโ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato che sono disponibili le Comunicazioni delle somme dovute, nellโ€™area riservata del proprio sito Internet istituzionale accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, o, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso area pubblica, la comunicazione oltre a essere presente nellโ€™area riservata รจ stata inviata anche tramite PEC o raccomandata al domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

รˆ stato poi pubblicato un secondo comunicato stampa datato 7.07.2026 che informa circa la possibilitร  di chiedere copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione giร  resa disponibile nellโ€™area riservata. Questa funzione รจ stata concepita per ottenere velocemente copia, senza necessitร  di possedere credenziali di accesso per lโ€™area riservata, poichรฉ il servizio, a cui si puรฒ accedere direttamente dallโ€™area pubblica del sito istituzionale, consente di inviare in pochi passaggi la richiesta, fornendo:
- codice fiscale;
- documento di riconoscimento;
- indirizzo e-mail al quale ricevere la copia.
Si ricorda che la comunicazione fornisce:
- lโ€™esito di accoglimento o rigetto della domanda;
- un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare e le scadenze di versamento delle eventuali rate;
- le informazioni per chiedere lโ€™attivazione dellโ€™addebito diretto delle rate della Rottamazione sul conto corrente o per lโ€™attivazione del servizio ContiTu, che consente di scegliere di pagare in via agevolata solo alcuni avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione.
Pertanto, in questi giorni chi dovesse avere difficoltร  di accesso al sito istituzionale o alla propria PEC o altre difficoltร  generiche per recuperare la comunicazione inviata, ha la possibilitร  di richiederne velocemente e semplicemente una copia via mail.

Il 31.07.2026 rappresenta la data termine per il versamento in unโ€™unica soluzione o della prima delle rate bimestrali di pari importo (massimo 54 e con un importo minimo di 100 euro a rata) con interessi del 3% annuo a decorrere dal 1.08.2026. Le rate avranno quindi le seguenti scadenze:
- 1ยฐ 31.07.2026, 2ยฐ 30.09.2026, 3ยฐ 30.11.2026;
- dalla 4ยฐ alla 51ยฐ il 31.01-31.03-31.05-31.07-30.09-30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- 52ยฐ 31.01.3035, 53ยฐ 31.03.3035, 54ยฐ 31.05.3035.

Nella Comunicazione suddetta vengono forniti i moduli di pagamento PagoPa delle prime 10 rate. Se il contribuente ha optato per piรน di 10 rate i moduli di pagamento successivi verranno resi disponibili piรน avanti sempre nellโ€™area riservata (o anche via PEC o raccomandata per chi ha presentato domanda in area pubblica).

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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๐‘๐จ๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž-๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ž๐ฌ, ๐ฅ๐š ๐ซ๐ข๐œ๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐š ๐œ๐จ๐ฉ๐ข๐š ๐ฏ๐ข๐š ๐ฆ๐š๐ข๐ฅ. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Con un primo comunicato stampa del 23.06.2026 lโ€™Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato che sono disponibili le Comunicazioni delle somme dovute, nellโ€™area riservata del proprio sito Internet istituzionale accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, o, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso area pubblica, la comunicazione oltre a essere presente nellโ€™area riservata รจ stata inviata anche tramite PEC o raccomandata al domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

รˆ stato poi pubblicato un secondo comunicato stampa datato 7.07.2026 che informa circa la possibilitร  di chiedere copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione giร  resa disponibile nellโ€™area riservata. Questa funzione รจ stata concepita per ottenere velocemente copia, senza necessitร  di possedere credenziali di accesso per lโ€™area riservata, poichรฉ il servizio, a cui si puรฒ accedere direttamente dallโ€™area pubblica del sito istituzionale, consente di inviare in pochi passaggi la richiesta, fornendo:
- codice fiscale;
- documento di riconoscimento;
- indirizzo e-mail al quale ricevere la copia.
Si ricorda che la comunicazione fornisce:
- lโ€™esito di accoglimento o rigetto della domanda;
- un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare e le scadenze di versamento delle eventuali rate;
- le informazioni per chiedere lโ€™attivazione dellโ€™addebito diretto delle rate della Rottamazione sul conto corrente o per lโ€™attivazione del servizio ContiTu, che consente di scegliere di pagare in via agevolata solo alcuni avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione.
Pertanto, in questi giorni chi dovesse avere difficoltร  di accesso al sito istituzionale o alla propria PEC o altre difficoltร  generiche per recuperare la comunicazione inviata, ha la possibilitร  di richiederne velocemente e semplicemente una copia via mail.

Il 31.07.2026 rappresenta la data termine per il versamento in unโ€™unica soluzione o della prima delle rate bimestrali di pari importo (massimo 54 e con un importo minimo di 100 euro a rata) con interessi del 3% annuo a decorrere dal 1.08.2026. Le rate avranno quindi le seguenti scadenze:
- 1ยฐ 31.07.2026, 2ยฐ 30.09.2026, 3ยฐ 30.11.2026;
- dalla 4ยฐ alla 51ยฐ il 31.01-31.03-31.05-31.07-30.09-30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- 52ยฐ 31.01.3035, 53ยฐ 31.03.3035, 54ยฐ 31.05.3035.

Nella Comunicazione suddetta vengono forniti i moduli di pagamento PagoPa delle prime 10 rate. Se il contribuente ha optato per piรน di 10 rate i moduli di pagamento successivi verranno resi disponibili piรน avanti sempre nellโ€™area riservata (o anche via PEC o raccomandata per chi ha presentato domanda in area pubblica).

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
3 giorni fa

๐•๐ž๐ซ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š ๐ซ๐ž๐ ๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ญ๐šโ€™ ๐Ÿ๐ข๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ข ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ข ๐ง๐ž๐ข ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข ๐œ๐จ๐ง ๐ฅ๐š ๐๐€. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Lโ€™art. 2-ter D.L. 38/2026, convertito nella L. 88/2026, interviene sulla disciplina della verifica di regolaritร  fiscale prevista per i pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti degli esercenti arti e professioni, modificando in modo significativo il perimetro applicativo dellโ€™obbligo di controllo di cui allโ€™art. 48-bis D.P.R. 602/1973. La disposizione si colloca in un contesto normativo volto a presidiare la riscossione dei crediti erariali attraverso un meccanismo di compensazione interna tra debiti del contribuente e crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione.

Nel sistema previgente, la disciplina prevedeva unโ€™impostazione particolarmente rigorosa: le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a verificare, prima di procedere al pagamento di compensi anche di modesta entitร , se il professionista fosse inadempiente rispetto a obblighi di versamento derivanti da cartelle di pagamento, indipendentemente dallโ€™ammontare del debito. In presenza di una posizione debitoria, il pagamento veniva bloccato e le somme dovute venivano destinate, in tutto o in parte, allโ€™agente della riscossione.

Lโ€™intervento normativo modifica questo assetto introducendo una distinzione concettualmente analoga a quella vista in materia di definizione agevolata, tra situazioni di inadempimento rilevante e situazioni che, pur in presenza di un debito, non giustificano lโ€™attivazione del meccanismo di blocco del pagamento. In particolare, la norma introduce una soglia di rilevanza pari a 5.000 euro, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni non siano tenute a effettuare la verifica qualora lโ€™ammontare complessivo delle cartelle di pagamento risulti pari o inferiore a tale limite. In tal modo, si individua una fascia di โ€œirrilevanza operativaโ€ dellโ€™inadempimento, al di sotto della quale il debito del professionista non incide sul pagamento dovuto dalla PA.

Sotto il profilo sistematico, la disposizione consente di distinguere tra:
- inadempimento sostanziale rilevante, che ricorre quando il contribuente presenta debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 5.000 euro e che continua a determinare lโ€™attivazione del meccanismo di verifica e compensazione;
- inadempimento non rilevante ai fini della verifica, che si configura quando lโ€™esposizione debitoria รจ contenuta entro la soglia di 5.000 euro e che non comporta alcuna limitazione al pagamento da parte della pubblica amministrazione.

La novitร  normativa non elimina, dunque, il meccanismo di controllo, ma ne delimita lโ€™ambito applicativo, escludendo le situazioni di minore entitร  dal perimetro di operativitร  della verifica. Ciรฒ comporta che, in presenza di debiti di importo contenuto, il rapporto tra professionista e Pubblica Amministrazione possa svolgersi senza interruzioni, evitando blocchi dei pagamenti che, nel regime precedente, potevano risultare sproporzionati rispetto allโ€™entitร  dellโ€™inadempimento.
Per il professionista, ciรฒ implica la possibilitร  di gestire con maggiore flessibilitร  le situazioni di esposizione debitoria contenuta, evitando che debiti di modesta entitร  compromettano i flussi finanziari derivanti da incarichi con la PA. Rimane comunque essenziale monitorare lโ€™andamento complessivo del debito iscritto a ruolo, in quanto il superamento della soglia determina il ripristino integrale del meccanismo di verifica e compensazione.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Lโ€™art. 2-ter D.L. 38/2026, convertito nella L. 88/2026, interviene sulla disciplina della verifica di regolaritร  fiscale prevista per i pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti degli esercenti arti e professioni, modificando in modo significativo il perimetro applicativo dellโ€™obbligo di controllo di cui allโ€™art. 48-bis D.P.R. 602/1973. La disposizione si colloca in un contesto normativo volto a presidiare la riscossione dei crediti erariali attraverso un meccanismo di compensazione interna tra debiti del contribuente e crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione.

Nel sistema previgente, la disciplina prevedeva unโ€™impostazione particolarmente rigorosa: le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a verificare, prima di procedere al pagamento di compensi anche di modesta entitร , se il professionista fosse inadempiente rispetto a obblighi di versamento derivanti da cartelle di pagamento, indipendentemente dallโ€™ammontare del debito. In presenza di una posizione debitoria, il pagamento veniva bloccato e le somme dovute venivano destinate, in tutto o in parte, allโ€™agente della riscossione.

Lโ€™intervento normativo modifica questo assetto introducendo una distinzione concettualmente analoga a quella vista in materia di definizione agevolata, tra situazioni di inadempimento rilevante e situazioni che, pur in presenza di un debito, non giustificano lโ€™attivazione del meccanismo di blocco del pagamento. In particolare, la norma introduce una soglia di rilevanza pari a 5.000 euro, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni non siano tenute a effettuare la verifica qualora lโ€™ammontare complessivo delle cartelle di pagamento risulti pari o inferiore a tale limite. In tal modo, si individua una fascia di โ€œirrilevanza operativaโ€ dellโ€™inadempimento, al di sotto della quale il debito del professionista non incide sul pagamento dovuto dalla PA.

Sotto il profilo sistematico, la disposizione consente di distinguere tra:
- inadempimento sostanziale rilevante, che ricorre quando il contribuente presenta debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 5.000 euro e che continua a determinare lโ€™attivazione del meccanismo di verifica e compensazione;
- inadempimento non rilevante ai fini della verifica, che si configura quando lโ€™esposizione debitoria รจ contenuta entro la soglia di 5.000 euro e che non comporta alcuna limitazione al pagamento da parte della pubblica amministrazione.

La novitร  normativa non elimina, dunque, il meccanismo di controllo, ma ne delimita lโ€™ambito applicativo, escludendo le situazioni di minore entitร  dal perimetro di operativitร  della verifica. Ciรฒ comporta che, in presenza di debiti di importo contenuto, il rapporto tra professionista e Pubblica Amministrazione possa svolgersi senza interruzioni, evitando blocchi dei pagamenti che, nel regime precedente, potevano risultare sproporzionati rispetto allโ€™entitร  dellโ€™inadempimento.
Per il professionista, ciรฒ implica la possibilitร  di gestire con maggiore flessibilitร  le situazioni di esposizione debitoria contenuta, evitando che debiti di modesta entitร  compromettano i flussi finanziari derivanti da incarichi con la PA. Rimane comunque essenziale monitorare lโ€™andamento complessivo del debito iscritto a ruolo, in quanto il superamento della soglia determina il ripristino integrale del meccanismo di verifica e compensazione.

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6 giorni fa

๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ญ๐ซ๐š๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข: ๐ข๐ง ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข ๐œ๐š๐ฌ๐ข ๐ฅ๐ž ๐๐ž๐๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐Ÿ๐จ๐ซ๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ซ๐ข๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Lโ€™art. 95, c. 4 del Tuir prevede, per le imprese autorizzate allโ€™autotrasporto di merci, una deduzione forfettaria in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale. Gli importi sono pari a 59,65 euro al giorno (trasferte in Italia) e 95,80 euro al giorno (trasferte allโ€™estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate 8.07.2026, n. 136 interviene su un caso molto frequente nella prassi: unโ€™impresa di autotrasporto, regolarmente iscritta al Registro Elettronico Nazionale, che utilizza sia autisti dipendenti sia lavoratori somministrati e che, in base al Ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, non riconosce in concreto indennitร  o rimborsi di trasferta alla maggioranza degli autisti, in ragione dellโ€™orario di lavoro prestato. La societร  istante chiedeva se, in quanto impresa agevolata, potesse comunque fruire delle deduzioni forfettarie ex art. 95, c. 4 del Tuir per le trasferte effettuate fuori Comune dagli autisti, inclusi quelli somministrati, pur in โ€œassenza di qualsiasi indennitร  o rimborso erogato ai lavoratoriโ€.

Lโ€™Agenzia delle Entrate, richiamando anche lโ€™orientamento giร  espresso con la risoluzione 11.02.2002, n. 39/E, che circoscrive lโ€™ambito oggettivo e soggettivo dellโ€™agevolazione alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi nellโ€™esercizio dellโ€™attivitร  soggetta ad autorizzazione, comprensiva delle attivitร  strumentali o integrate nel ciclo dellโ€™autotrasporto, concentra lโ€™attenzione su un profilo spesso dato per implicito: il requisito del sostenimento delle spese.

Il dato letterale della norma richiama, infatti, le โ€œspese sostenuteโ€ in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti. La deduzione forfettaria non รจ quindi una sorta di premio automatico collegato al mero fatto che il dipendente (o il socio lavoratore) si sposti fuori Comune, ma rappresenta un criterio semplificato di determinazione di costi effettivi di vitto e alloggio che, per scelta del legislatore, possono non essere documentati analiticamente. Nella risposta n. 136/2026 lโ€™Agenzia esplicita questo concetto: la deduzione forfettaria รจ ammessa solo se lโ€™impresa sostiene, in concreto, lโ€™onere economico delle trasferte dei propri dipendenti. In assenza di erogazioni (indennitร , rimborsi, somme assimilabili) non vi รจ alcun costo da โ€œforfettizzareโ€ e, conseguentemente, viene meno il presupposto stesso per lโ€™applicazione dellโ€™art. 95, c. 4. Nel caso esaminato, poichรฉ la societร  non riconosce alcuna indennitร  nรฉ ai dipendenti autisti nรฉ ai lavoratori somministrati, lโ€™Agenzia esclude la spettanza della deduzione forfettaria. Il fatto che i lavoratori operino effettivamente fuori dal territorio comunale non รจ sufficiente; occorre che vi sia un effettivo esborso a carico dellโ€™impresa correlato alla trasferta.

Sul piano operativo, il chiarimento impone un ripensamento delle prassi contabili diffuse nel settore. Le imprese di autotrasporto che finora hanno applicato la deduzione forfettaria โ€œa prescindereโ€ dallโ€™effettiva corresponsione di indennitร  di trasferta potrebbero trovarsi esposte a rilievi in sede di accertamento, con recupero di imposta, interessi e potenziali sanzioni. Sarร  quindi necessario verificare puntualmente:
1) la sussistenza dellโ€™iscrizione quale impresa autorizzata allโ€™autotrasporto merci, condizione soggettiva imprescindibile;
2) lโ€™effettiva erogazione di somme collegate alle trasferte (anche in forme diverse dallโ€™indennitร  classica, purchรฉ qualificabili come costi di trasferta);
3) la corretta documentazione delle giornate di trasferta fuori Comune (prospetti viaggi, destinazioni, collegamento con lโ€™attivitร  autorizzata).

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ญ๐ซ๐š๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข: ๐ข๐ง ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข ๐œ๐š๐ฌ๐ข ๐ฅ๐ž ๐๐ž๐๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐Ÿ๐จ๐ซ๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ซ๐ข๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Lโ€™art. 95, c. 4 del Tuir prevede, per le imprese autorizzate allโ€™autotrasporto di merci, una deduzione forfettaria in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale. Gli importi sono pari a 59,65 euro al giorno (trasferte in Italia) e 95,80 euro al giorno (trasferte allโ€™estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

La risposta dellAgenzia delle Entrate 8.07.2026, n. 136 interviene su un caso molto frequente nella prassi: unโ€™impresa di autotrasporto, regolarmente iscritta al Registro Elettronico Nazionale, che utilizza sia autisti dipendenti sia lavoratori somministrati e che, in base al Ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, non riconosce in concreto indennitร  o rimborsi di trasferta alla maggioranza degli autisti, in ragione dellโ€™orario di lavoro prestato. La societร  istante chiedeva se, in quanto impresa agevolata, potesse comunque fruire delle deduzioni forfettarie ex art. 95, c. 4 del Tuir per le trasferte effettuate fuori Comune dagli autisti, inclusi quelli somministrati, pur in โ€œassenza di qualsiasi indennitร  o rimborso erogato ai lavoratoriโ€.

Lโ€™Agenzia delle Entrate, richiamando anche lโ€™orientamento giร  espresso con la risoluzione 11.02.2002, n. 39/E, che circoscrive lโ€™ambito oggettivo e soggettivo dellโ€™agevolazione alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi nellโ€™esercizio dellโ€™attivitร  soggetta ad autorizzazione, comprensiva delle attivitร  strumentali o integrate nel ciclo dellโ€™autotrasporto, concentra lโ€™attenzione su un profilo spesso dato per implicito: il requisito del sostenimento delle spese.

Il dato letterale della norma richiama, infatti, le โ€œspese sostenuteโ€ in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti. La deduzione forfettaria non รจ quindi una sorta di premio automatico collegato al mero fatto che il dipendente (o il socio lavoratore) si sposti fuori Comune, ma rappresenta un criterio semplificato di determinazione di costi effettivi di vitto e alloggio che, per scelta del legislatore, possono non essere documentati analiticamente. Nella risposta n. 136/2026 lโ€™Agenzia esplicita questo concetto: la deduzione forfettaria รจ ammessa solo se lโ€™impresa sostiene, in concreto, lโ€™onere economico delle trasferte dei propri dipendenti. In assenza di erogazioni (indennitร , rimborsi, somme assimilabili) non vi รจ alcun costo da โ€œforfettizzareโ€ e, conseguentemente, viene meno il presupposto stesso per lโ€™applicazione dellโ€™art. 95, c. 4. Nel caso esaminato, poichรฉ la societร  non riconosce alcuna indennitร  nรฉ ai dipendenti autisti nรฉ ai lavoratori somministrati, lโ€™Agenzia esclude la spettanza della deduzione forfettaria. Il fatto che i lavoratori operino effettivamente fuori dal territorio comunale non รจ sufficiente; occorre che vi sia un effettivo esborso a carico dellโ€™impresa correlato alla trasferta.

Sul piano operativo, il chiarimento impone un ripensamento delle prassi contabili diffuse nel settore. Le imprese di autotrasporto che finora hanno applicato la deduzione forfettaria โ€œa prescindereโ€ dallโ€™effettiva corresponsione di indennitร  di trasferta potrebbero trovarsi esposte a rilievi in sede di accertamento, con recupero di imposta, interessi e potenziali sanzioni. Sarร  quindi necessario verificare puntualmente:
1) la sussistenza dellโ€™iscrizione quale impresa autorizzata allโ€™autotrasporto merci, condizione soggettiva imprescindibile;
2) lโ€™effettiva erogazione di somme collegate alle trasferte (anche in forme diverse dallโ€™indennitร  classica, purchรฉ qualificabili come costi di trasferta);
3) la corretta documentazione delle giornate di trasferta fuori Comune (prospetti viaggi, destinazioni, collegamento con lโ€™attivitร  autorizzata).

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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๐‚๐ซ๐ž๐๐ข๐ญ๐จ ๐'๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐ฆ๐จ๐๐š ๐ž ๐๐ž๐ฌ๐ข๐ ๐ง ๐›๐ซ๐ฎ๐œ๐ข๐š๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐ฆ๐ž๐ง๐จ ๐๐ข ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐จ๐ซ๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il Mimit, con il comunicato 8.07.2026, ha reso noto l'esaurimento del plafond per il credito dโ€™imposta design e ideazione estetica, che ha bruciato in 24 ore dallโ€™apertura della piattaforma la dotazione disponibile di 60 milioni di euro, con oltre 400 pratiche presentate. Le richieste provengono in misura prevalente dalle imprese della filiera della moda, alle quali la misura si rivolge in via prioritaria. Una nota ha precisato che lo sportello resterร  aperto e le comunicazioni di prenotazione continueranno a essere acquisite secondo lโ€™ordine cronologico di trasmissione ai fini del successivo scorrimento.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Il Mimit, con il comunicato 8.07.2026, ha reso noto lesaurimento del plafond per il credito dโ€™imposta design e ideazione estetica, che ha bruciato in 24 ore dallโ€™apertura della piattaforma la dotazione disponibile di 60 milioni di euro, con oltre 400 pratiche presentate. Le richieste provengono in misura prevalente dalle imprese della filiera della moda, alle quali la misura si rivolge in via prioritaria. Una nota ha precisato che lo sportello resterร  aperto e le comunicazioni di prenotazione continueranno a essere acquisite secondo lโ€™ordine cronologico di trasmissione ai fini del successivo scorrimento.

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Con comunicato del 6.07.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota la sospensione dell'invio delle cartelle di pagamento durante il mese di agosto, al fine di evitare disagi nel periodo estivo; la sospensione riguarda anche la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata e l'invio delle lettere di compliance, salvi i casi di indifferibilitร  e urgenza. Resta inoltre operante, ai sensi dell'art. 7-quater D.L. 193/2016, la sospensione dal 1.08 al 4.09 dei termini di 60 giorni per il pagamento della prima rata relativa alle comunicazioni di irregolaritร  ricevute prima della moratoria, cosรฌ come la sospensione della trasmissione di atti e documenti richiesti dagli uffici fiscali nello stesso periodo, in base all'art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Con comunicato del 6.07.2026 lAgenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota la sospensione dellinvio delle cartelle di pagamento durante il mese di agosto, al fine di evitare disagi nel periodo estivo; la sospensione riguarda anche la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata e linvio delle lettere di compliance, salvi i casi di indifferibilitร  e urgenza. Resta inoltre operante, ai sensi dellart. 7-quater D.L. 193/2016, la sospensione dal 1.08 al 4.09 dei termini di 60 giorni per il pagamento della prima rata relativa alle comunicazioni di irregolaritร  ricevute prima della moratoria, cosรฌ come la sospensione della trasmissione di atti e documenti richiesti dagli uffici fiscali nello stesso periodo, in base allart. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Per le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, la data di pagamento del saldo Ires/Irap 2025 e del primo acconto 2026 dipende dai tempi di approvazione del bilancio. Approvando entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 30.04.2026), saldo e primo acconto scadevano il 30.06.2026, con possibilità di versare nei successivi 30 giorni (entro il 30.07) applicando la maggiorazione dello 0,40%. Se l'approvazione avviene entro 180 giorni dalla chiusura, termine che per l'esercizio chiuso al 31.12.2025 scadeva il 29.06.2026, i versamenti vanno effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione: approvando in giugno, la scadenza cade quindi al 31.07.2026, prorogabile al 31.08 (il 30 cadendo di domenica) con maggiorazione dello 0,40%. In assenza di approvazione entro i 180 giorni resta comunque fermo il termine del 31.07, prorogabile di ulteriori 30 giorni.
Per le società soggette agli Isa va invece verificato il mese di approvazione: se avvenuta entro aprile o rinviata a maggio, la scadenza originaria del 30.06 slitta al 20.07 (o al 20.08 con lo 0,80%); se l'approvazione cade in giugno, compreso il 29.06, il termine ordinario del 31.07 resta fermo senza proroga Isa, con possibilità di versare entro il 31.08 con lo 0,40%.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Con un primo comunicato stampa del 23.06.2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato che sono disponibili le Comunicazioni delle somme dovute, nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, o, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso area pubblica, la comunicazione oltre a essere presente nell’area riservata è stata inviata anche tramite PEC o raccomandata al domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

È stato poi pubblicato un secondo comunicato stampa datato 7.07.2026 che informa circa la possibilità di chiedere copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione già resa disponibile nell’area riservata. Questa funzione è stata concepita per ottenere velocemente copia, senza necessità di possedere credenziali di accesso per l’area riservata, poiché il servizio, a cui si può accedere direttamente dall’area pubblica del sito istituzionale, consente di inviare in pochi passaggi la richiesta, fornendo:
- codice fiscale;
- documento di riconoscimento;
- indirizzo e-mail al quale ricevere la copia.
Si ricorda che la comunicazione fornisce:
- l’esito di accoglimento o rigetto della domanda;
- un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare e le scadenze di versamento delle eventuali rate;
- le informazioni per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Rottamazione sul conto corrente o per l’attivazione del servizio ContiTu, che consente di scegliere di pagare in via agevolata solo alcuni avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione.
Pertanto, in questi giorni chi dovesse avere difficoltà di accesso al sito istituzionale o alla propria PEC o altre difficoltà generiche per recuperare la comunicazione inviata, ha la possibilità di richiederne velocemente e semplicemente una copia via mail.

Il 31.07.2026 rappresenta la data termine per il versamento in un’unica soluzione o della prima delle rate bimestrali di pari importo (massimo 54 e con un importo minimo di 100 euro a rata) con interessi del 3% annuo a decorrere dal 1.08.2026. Le rate avranno quindi le seguenti scadenze:
- 1° 31.07.2026, 2° 30.09.2026, 3° 30.11.2026;
- dalla 4° alla 51° il 31.01-31.03-31.05-31.07-30.09-30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- 52° 31.01.3035, 53° 31.03.3035, 54° 31.05.3035.

Nella Comunicazione suddetta vengono forniti i moduli di pagamento PagoPa delle prime 10 rate. Se il contribuente ha optato per più di 10 rate i moduli di pagamento successivi verranno resi disponibili più avanti sempre nell’area riservata (o anche via PEC o raccomandata per chi ha presentato domanda in area pubblica).

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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L’art. 2-ter D.L. 38/2026, convertito nella L. 88/2026, interviene sulla disciplina della verifica di regolarità fiscale prevista per i pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti degli esercenti arti e professioni, modificando in modo significativo il perimetro applicativo dell’obbligo di controllo di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/1973. La disposizione si colloca in un contesto normativo volto a presidiare la riscossione dei crediti erariali attraverso un meccanismo di compensazione interna tra debiti del contribuente e crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione.

Nel sistema previgente, la disciplina prevedeva un’impostazione particolarmente rigorosa: le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a verificare, prima di procedere al pagamento di compensi anche di modesta entità, se il professionista fosse inadempiente rispetto a obblighi di versamento derivanti da cartelle di pagamento, indipendentemente dall’ammontare del debito. In presenza di una posizione debitoria, il pagamento veniva bloccato e le somme dovute venivano destinate, in tutto o in parte, all’agente della riscossione.

L’intervento normativo modifica questo assetto introducendo una distinzione concettualmente analoga a quella vista in materia di definizione agevolata, tra situazioni di inadempimento rilevante e situazioni che, pur in presenza di un debito, non giustificano l’attivazione del meccanismo di blocco del pagamento. In particolare, la norma introduce una soglia di rilevanza pari a 5.000 euro, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni non siano tenute a effettuare la verifica qualora l’ammontare complessivo delle cartelle di pagamento risulti pari o inferiore a tale limite. In tal modo, si individua una fascia di “irrilevanza operativa” dell’inadempimento, al di sotto della quale il debito del professionista non incide sul pagamento dovuto dalla PA.

Sotto il profilo sistematico, la disposizione consente di distinguere tra:
- inadempimento sostanziale rilevante, che ricorre quando il contribuente presenta debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 5.000 euro e che continua a determinare l’attivazione del meccanismo di verifica e compensazione;
- inadempimento non rilevante ai fini della verifica, che si configura quando l’esposizione debitoria è contenuta entro la soglia di 5.000 euro e che non comporta alcuna limitazione al pagamento da parte della pubblica amministrazione.

La novità normativa non elimina, dunque, il meccanismo di controllo, ma ne delimita l’ambito applicativo, escludendo le situazioni di minore entità dal perimetro di operatività della verifica. Ciò comporta che, in presenza di debiti di importo contenuto, il rapporto tra professionista e Pubblica Amministrazione possa svolgersi senza interruzioni, evitando blocchi dei pagamenti che, nel regime precedente, potevano risultare sproporzionati rispetto all’entità dell’inadempimento.
Per il professionista, ciò implica la possibilità di gestire con maggiore flessibilità le situazioni di esposizione debitoria contenuta, evitando che debiti di modesta entità compromettano i flussi finanziari derivanti da incarichi con la PA. Rimane comunque essenziale monitorare l’andamento complessivo del debito iscritto a ruolo, in quanto il superamento della soglia determina il ripristino integrale del meccanismo di verifica e compensazione.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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L’art. 95, c. 4 del Tuir prevede, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, una deduzione forfettaria in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale. Gli importi sono pari a 59,65 euro al giorno (trasferte in Italia) e 95,80 euro al giorno (trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate 8.07.2026, n. 136 interviene su un caso molto frequente nella prassi: un’impresa di autotrasporto, regolarmente iscritta al Registro Elettronico Nazionale, che utilizza sia autisti dipendenti sia lavoratori somministrati e che, in base al Ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, non riconosce in concreto indennità o rimborsi di trasferta alla maggioranza degli autisti, in ragione dell’orario di lavoro prestato. La società istante chiedeva se, in quanto impresa agevolata, potesse comunque fruire delle deduzioni forfettarie ex art. 95, c. 4 del Tuir per le trasferte effettuate fuori Comune dagli autisti, inclusi quelli somministrati, pur in “assenza di qualsiasi indennità o rimborso erogato ai lavoratori”.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando anche l’orientamento già espresso con la risoluzione 11.02.2002, n. 39/E, che circoscrive l’ambito oggettivo e soggettivo dell’agevolazione alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi nell’esercizio dell’attività soggetta ad autorizzazione, comprensiva delle attività strumentali o integrate nel ciclo dell’autotrasporto, concentra l’attenzione su un profilo spesso dato per implicito: il requisito del sostenimento delle spese.

Il dato letterale della norma richiama, infatti, le “spese sostenute” in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti. La deduzione forfettaria non è quindi una sorta di premio automatico collegato al mero fatto che il dipendente (o il socio lavoratore) si sposti fuori Comune, ma rappresenta un criterio semplificato di determinazione di costi effettivi di vitto e alloggio che, per scelta del legislatore, possono non essere documentati analiticamente. Nella risposta n. 136/2026 l’Agenzia esplicita questo concetto: la deduzione forfettaria è ammessa solo se l’impresa sostiene, in concreto, l’onere economico delle trasferte dei propri dipendenti. In assenza di erogazioni (indennità, rimborsi, somme assimilabili) non vi è alcun costo da “forfettizzare” e, conseguentemente, viene meno il presupposto stesso per l’applicazione dell’art. 95, c. 4. Nel caso esaminato, poiché la società non riconosce alcuna indennità né ai dipendenti autisti né ai lavoratori somministrati, l’Agenzia esclude la spettanza della deduzione forfettaria. Il fatto che i lavoratori operino effettivamente fuori dal territorio comunale non è sufficiente; occorre che vi sia un effettivo esborso a carico dell’impresa correlato alla trasferta.

Sul piano operativo, il chiarimento impone un ripensamento delle prassi contabili diffuse nel settore. Le imprese di autotrasporto che finora hanno applicato la deduzione forfettaria “a prescindere” dall’effettiva corresponsione di indennità di trasferta potrebbero trovarsi esposte a rilievi in sede di accertamento, con recupero di imposta, interessi e potenziali sanzioni. Sarà quindi necessario verificare puntualmente:
1) la sussistenza dell’iscrizione quale impresa autorizzata all’autotrasporto merci, condizione soggettiva imprescindibile;
2) l’effettiva erogazione di somme collegate alle trasferte (anche in forme diverse dall’indennità classica, purché qualificabili come costi di trasferta);
3) la corretta documentazione delle giornate di trasferta fuori Comune (prospetti viaggi, destinazioni, collegamento con l’attività autorizzata).

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Il Mimit, con il comunicato 8.07.2026, ha reso noto l'esaurimento del plafond per il credito d’imposta design e ideazione estetica, che ha bruciato in 24 ore dall’apertura della piattaforma la dotazione disponibile di 60 milioni di euro, con oltre 400 pratiche presentate. Le richieste provengono in misura prevalente dalle imprese della filiera della moda, alle quali la misura si rivolge in via prioritaria. Una nota ha precisato che lo sportello resterà aperto e le comunicazioni di prenotazione continueranno a essere acquisite secondo l’ordine cronologico di trasmissione ai fini del successivo scorrimento.

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Con comunicato del 6.07.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota la sospensione dell'invio delle cartelle di pagamento durante il mese di agosto, al fine di evitare disagi nel periodo estivo; la sospensione riguarda anche la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata e l'invio delle lettere di compliance, salvi i casi di indifferibilità e urgenza. Resta inoltre operante, ai sensi dell'art. 7-quater D.L. 193/2016, la sospensione dal 1.08 al 4.09 dei termini di 60 giorni per il pagamento della prima rata relativa alle comunicazioni di irregolarità ricevute prima della moratoria, così come la sospensione della trasmissione di atti e documenti richiesti dagli uffici fiscali nello stesso periodo, in base all'art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006.

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L’Agenzia delle Entrate ha avviato una prima fase operativa inviando in queste settimane lettere di compliance relative a irregolarità nel monitoraggio fiscale (Quadro RW) sui cripto-asset per gli anni 2023-2024. L'iniziativa si inserisce nel quadro della direttiva Dac8 per lo scambio automatico di informazioni sui crypto-asset, dopo gli obblighi entrati in vigore dal 1.01.2026 per gli exchange e i prestatori di servizi crypto, che devono comunicare dati su saldi, transazioni e titolari residenti in Italia. I controlli antiriciclaggio sono affidati a UIF e Guardia di Finanza.

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Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).
La detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata dall’art. 1, comma 22, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026).
Il beneficio è previsto anche per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, con massimale di spesa agevolabile non superiore a 5.000 euro.
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Fino al periodo di imposta 2021, detti grandi elettrodomestici dovevano essere di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Attenzione, ai fini della dichiarazione 2026, per le spese sostenute nell’anno 2025 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (anno precedente all’acquisto).
Per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non era previsto alcun vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, potevano fruire del Bonus mobili i contribuenti che avevano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26 giugno 2012.
La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad esempio, soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il Bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Fonte:fiscoetasse.com

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Con comunicato del 23.06.2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono disponibili le Comunicazioni delle somme dovute per la rottamazione-quinquies, nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale.
Per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata la suddetta comunicazione è disponibile soltanto nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e vi si può accedere tramite le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o per professionisti e imprese anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso area pubblica, la comunicazione oltre a essere presente nell’area riservata, viene inviata anche tramite PEC o raccomandata al domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.
La comunicazione fornisce:
- l’esito di accoglimento o rigetto della domanda;
- un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare e le scadenze di versamento delle eventuali rate;
- le informazioni per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della rottamazione sul conto corrente o per l’attivazione del servizio ContiTu, che consente di scegliere di pagare in via agevolata solo alcuni avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione.

A tal proposito si ricorda che in fase di domanda è possibile optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2026 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con un importo minimo di 100 euro a rata) con interessi del 3% annuo a decorrere dal 1.08.2026. Le rate avranno quindi le seguenti scadenze:
- per le prime 3 rate 31.07.2026, 30.09.2026, 30.11.2026;
- dalla 4° alla 51° il 31.01-31.03-31.05-31.07-30.09-30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- le ultime 3 rate 31.01.2035, 31.03.2035, 31.05.2035.

Nella Comunicazione suddetta vengono forniti i moduli di pagamento PagoPa delle prime 10 rate. Se il contribuente ha optato per più di 10 rate i moduli di pagamento successivi verranno resi disponibili più avanti sempre nell’area riservata (o anche via PEC o raccomandata per chi ha presentato domanda in area pubblica).

Ai sensi dell’art. 1, c. 95 L. 199/2025 la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi, in caso di mancato o insufficiente versamento o, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a 5 giorni:
- dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
In altre parole, vi è una tolleranza di massimo 5 giorni di ritardo nel pagamento dell’unica rata o dell’ultima rata.

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Predisponendo la dichiarazione dei redditi del contribuente forfetario, tra le caselle da selezionare al rigo LM21 per attestare la possibilità di mantenere il regime agevolato ci sono:
- sussistenza requisiti di accesso e assenza cause di cessazione al regime (art. 1, cc. 54 e 71 L. 190/2014). Il riferimento normativo è al limite dei ricavi/compensi conseguiti;
- assenza cause ostative di applicazione al regime (art. 1, c. 57 L. 190/2014). In questo caso il riferimento va a tutte le casistiche di impossibilità di avvalersi del regime, da verificarsi nell’anno precedente l’accesso o nell’anno stesso.

Tra le cause ostative merita un focus la lettera d-bis) del suddetto comma 57: “non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”.
Su tale lettera, come sulle altre, è intervenuta la circolare n. 9/E/2019 a far chiarezza sui termini usati.

Anzitutto la verifica della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Il requisito va inteso in senso assoluto, ossia i ricavi/compensi percepiti/conseguiti nell’anno nei confronti dei datori suddetti devono essere superiori al 50% dei ricavi totali del soggetto forfetario.
La causa ostativa non si applica se la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta anteriormente ai 2 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario; quindi, ad esempio un soggetto che entra nel regime forfetario nel 2025 e nel 2025 ha fatturato in prevalenza verso l’ex datore di lavoro, se il rapporto di lavoro è avvenuto prima del 1.01.2023 non si integra la causa ostativa.
Poi la circolare prosegue sulla locuzione di “datore di lavoro” che deve ricomprendere sia il lavoro dipendente che quello assimilato. Con riferimento ai pensionati non opera la causa ostativa se il pensionamento è obbligatorio ai termini di legge. In caso in cui invece l’interruzione derivi da licenziamento, dimissioni e prosecuzione con l’ex datore come forfetario si integra proprio la casistica che la disposizione vuole evitare.

Infine, non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa i percettori dei seguenti redditi di cui all’art. 50, c. 1:
- lett. c) borse di studio, assegno, premio ai fini di studio, ecc.;
- lett. d) remunerazioni sacerdoti;
- lett. f) gettoni presenza per funzioni pubbliche;
- lett. g) indennità e assegni vitalizi per i membri del Parlamento;
- lett. h) rendite vitalizie e rendite a tempo determinato;
- lett. h-bis) prestazioni pensionistiche;
- lett. i) assegni periodici;
- lett. l) compensi per lavori socialmente utili.
Invece vi rientrano i percettori dei seguenti redditi di cui all’art. 50, c. 1:
- lett. a) compensi per i lavoratori soci delle cooperative;
- lett. b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente;
- lett. e) compensi per attività medica intramuraria.
Zona grigia per la lettera c-bis), dove si ritiene che non operi la causa ostativa solo per i compensi di revisori e sindaci, mentre operi per il compenso amministratore, collaboratore, ecc.

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Dopo il tax day del 30.06.2026, nel mese di luglio il calendario dell’Agenzia delle Entrate conta 135 scadenze, di cui 133 relative a versamenti, compresa la prima o unica rata della rottamazione-quinquies, la rata n. 13 della rottamazione-quater e la n. 5 della riammissione. Il 16.07 sono previsti 82 versamenti in scadenza, tra cui la seconda rata sulla cedolare secca a titolo di saldo per l’anno 2025 e di primo acconto per il 2026 con applicazione degli interessi dello 0,18%. Il 20.07 per circa 4,5 milioni di partite Iva soggette a pagelle fiscali (Isa) o collegate (forfettari) scade il versamento di imposte e contributi che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi 2026, spostata dal Decreto accise-quater, poi confluito nella conversione dell’accise-ter; dal 21.07 al 20.08 si applicherà la maggiorazione dello 0,8%.

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I rimborsi spese agli amministratori rappresentano una delle aree in cui il corretto inquadramento fiscale richiede particolare attenzione, perché il trattamento tributario dipende sia dalla qualificazione del reddito sia dalla tipologia di spesa sostenuta.

In primo luogo, occorre stabilire la natura fiscale del compenso percepito dall’amministratore. La regola generale prevede che i compensi costituiscano reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 e ss. del Tuir. L’eccezione riguarda gli amministratori che svolgono l’incarico nell’ambito della propria attività professionale abituale: in tal caso il compenso rientra nel reddito di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir.
Questa distinzione incide direttamente sul trattamento dei rimborsi. Gli amministratori inquadrati come parasubordinati applicano l’art. 51, c. 5 del Tuir, che prevede la non imponibilità dei rimborsi documentati per trasferte fuori Comune e la deducibilità per la società entro i limiti dell’art. 95, c. 3 del Tuir. Gli amministratori professionisti, invece, applicano le regole dei professionisti.

La norma distingue inoltre le spese sostenute all’interno del Comune, che concorrono ordinariamente al reddito dell’amministratore (inclusi i rimborsi chilometrici), dalle spese sostenute fuori Comune, che possono beneficiare del regime agevolato. Restano sempre imponibili i costi relativi al tragitto casa lavoro, mentre sono esclusi dalla tassazione i titoli di viaggio documentati relativi a mezzi pubblici di linea.
Per le trasferte fuori Comune, il sistema dell’art. 51, c. 5, consente rimborsi forfettari, analitici o misti. Nel caso dei rimborsi analitici, i costi che non costituiscono reddito per l’amministratore non seguono il principio di cassa e sono deducibili per la società secondo il principio di competenza.

L’art. 95, c. 3 del Tuir stabilisce i limiti giornalieri di deducibilità: 180,76 euro per le trasferte in Italia e 258,23 euro per quelle all’estero. Tali importi riguardano solo vitto e alloggio. Restano esclusi dal conteggio i biglietti ferroviari, aerei e altri mezzi di linea, che sono integralmente deducibili, e le indennità chilometriche, che seguono una disciplina autonoma basata sulle tariffe ACI. Le altre spese documentate a piè di lista non sono soggette a limiti specifici. Inoltre, non assume rilievo chi sostiene materialmente il costo: se l’hotel o il ristorante sono pagati direttamente dalla società, l’importo rileva comunque ai fini del limite giornaliero.

Dal 2025, il quadro si è arricchito con l’introduzione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per alcune spese sostenute nel territorio dello Stato. La L. 207/2024 integrata con il D.L. 84/2025 ha inserito nell’art. 110, cc. 5-bis e 5-ter del Tuir l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per le spese di vitto e alloggio e per le spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, individuati dall’art. 1 L. 21/1992 (taxi e NCC). La circolare 22.12.2025, n. 15/E ha confermato che restano escluse dall’obbligo le indennità chilometriche e i titoli di trasporto di linea, che continuano a seguire il proprio regime ordinario, indipendentemente dalla modalità di pagamento.

Rimane, infine, il profilo dell’inerenza e della congruità economica. La risoluzione n. 113/E/2012 ha chiarito che compensi e costi possono essere contestati quando risultano sproporzionati, privi di giustificazione economica o funzionali a finalità estranee all’attività d’impresa. Diventa quindi essenziale che la società sia in grado di dimostrare la connessione tra trasferta, attività svolta e interesse aziendale, attraverso delibere, documentazione analitica, pagamenti coerenti e un sistema di tracciabilità adeguato.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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(Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Nel Tfm il nodo critico non riguarda l’accantonamento in sé, bensì la sua sostenibilità fiscale. La società può prevedere una remunerazione differita per l’amministratore, ma deve dimostrare che il diritto sia sorto prima dell’inizio del rapporto, che l’importo sia determinato e che la misura sia proporzionata alla propria realtà economica.
L’Amministrazione Finanziaria ha più volte tentato di attrarre l’accantonamento nell’orbita del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, assumendo come parametro il limite dell’art. 2120 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia respinto tale assimilazione, chiarendo che il Tfm non costituisce un surrogato del Tfr, ma una componente autonoma della remunerazione dell’amministratore, da valutare alla luce del mandato, della struttura societaria e della realtà economica dell’impresa.

La deduzione per competenza non scaturisce dalla mera iscrizione del fondo, ma dalla corretta genesi del diritto dell’amministratore all’indennità. Gli artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir costruiscono una sequenza rigorosa. Occorre un atto scritto, munito di data certa, anteriore all’inizio del rapporto e idoneo a determinare l’importo spettante. Quando questa sequenza manca, il costo non viene meno, ma arretra sul piano temporale e diventa deducibile soltanto al momento dell’effettiva corresponsione, ai sensi dell’art. 95, c. 5 del Tuir.
L’anteriorità dell’atto assume quindi una funzione di presidio. Serve a impedire che il Tfm venga costruito a posteriori, come strumento di riduzione del reddito imponibile anziché come componente fisiologica della remunerazione gestoria.

Il secondo punto di verifica riguarda la misura dell’indennità. L’autonomia negoziale consente alla società di determinare il Tfm, ma non sottrae l’accantonamento al giudizio fiscale di ragionevolezza. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124/E/2017 ha collocato il parametro nella congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa. Tale criterio non può essere ridotto a formula percentuale. La verifica deve muovere da una lettura integrata dei dati aziendali. Reddito d’impresa, utile civilistico, volume d’affari, ruolo effettivo dell’amministratore, intensità dell’incarico e proporzione con il compenso corrente concorrono a delineare la sostenibilità dell’impegno. Nessun indicatore, isolatamente considerato, esaurisce il giudizio. Il fondo Tfm diventa fiscalmente difendibile quando la società è in grado di ricostruire la logica della delibera e di dimostrare che l’importo accantonato è compatibile con la propria capacità economica.

Il punto si fa ancora più sensibile quando il beneficiario è un amministratore già in carica. In tale ipotesi, la delibera adottata durante il mandato espone l’accantonamento alla contestazione più netta, poiché l’atto attributivo interviene quando il rapporto è già iniziato. La via più prudente richiede, allora, una discontinuità effettiva del rapporto. Il mandato deve cessare per scadenza o dimissioni, l’assemblea deve deliberare il diritto al Tfm e l’accettazione del nuovo incarico deve intervenire solo dopo tale attribuzione. L’ordine degli atti diventa sostanza fiscale. Non basta produrre una sequenza documentale formalmente ordinata, se manca una reale discontinuità tra i rapporti.

In conclusione, il Tfm non va trattato come beneficio standardizzato, ma come scelta di governo della remunerazione. La deduzione per competenza è difendibile quando la società dimostra anteriorità, determinatezza e congruità. L’errore metodologico è cercare una percentuale sicura. La prospettiva più solida è costruire un fascicolo deliberativo capace di spiegare perché quell’indennità, in quella società e in quel momento, rappresenti un costo inerente e razionale. Nel Tfm, infatti, la deduzione non si conquista con l’accantonamento, ma si difende nella qualità della decisione che lo precede.

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Con l'ordinanza n. 19006/2026, la Cassazione ha stabilito che il conseguimento di un elevato ritorno economico non è condizione sufficiente a qualificare un costo come pubblicitario. Per ottenere la piena deducibilità, l'impresa deve dimostrare la finalità promozionale diretta sul singolo prodotto e il nesso causale tra la spesa e l'incremento delle vendite, restando escluse le attività orientate al solo miglioramento dell'immagine del marchio.

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Oltre 86.000 negozi di vicinato scomparsi negli ultimi 10 anni, ma il saldo negativo supera addirittura le 106.000 unità rispetto al picco del 2018. Emerge dalla prima edizione dell'Osservatorio sulla reciprocità e il commercio locale curato da Nomisma, secondo cui il declino del commercio locale non riguarderebbe soltanto l’economia, ma anche la qualità della vita urbana e la coesione sociale dei territori. Più di 5.000 Comuni non hanno negozi di informatica o telefonia, oltre 3.000 sono privi di librerie, cartolerie, negozi di giocattoli o di altri prodotti culturali/ricreativi e 329 Comuni non hanno nemmeno un esercizio di vendita al dettaglio. Il Mezzogiorno mostra una maggiore tenuta, mentre il Centro-Nord non è riuscito a contenere i trend di lungo periodo che sono dietro alla desertificazione, dalla grande distribuzione all’e-commerce.

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A un mese e mezzo abbondante dal termine del 30.04.2026 per presentare adesione alla rottamazione-quinques, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione nell’area riservata del proprio sito istituzionale le comunicazioni delle somme dovute contenenti l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da versare e i moduli necessari per il pagamento.

Per le istanze presentate tramite l’area riservata del sito, la comunicazione è consultabile esclusivamente nella medesima area, accessibile mediante Spid, Cie, Cns e per professionisti e imprese anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. Diversamente, per le domande trasmesse tramite l’area pubblica, la comunicazione è resa disponibile sia nell’area riservata, sia mediante invio tramite raccomandata o Pec al domicilio indicato dal contribuente.

La comunicazione delle somme dovute riporta l’esito della domanda (accoglimento o eventuale rigetto), un prospetto di sintesi dei carichi inclusi, l’ammontare complessivo dovuto ai fini della definizione agevolata e il piano delle scadenze. In fase di adesione, i contribuenti potevano optare per il pagamento in un’unica soluzione oppure per una rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite nell’arco di 9 anni, con un importo minimo pari a 100 euro per ciascuna rata. Il versamento della prima o unica rata è fissato al 31.07.2026.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento relativi alle prime 10 rate del piano. Qualora il piano preveda un numero di rate superiore, i moduli successivi saranno resi disponibili nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; inoltre, per i contribuenti che hanno utilizzato l’area pubblica, tali moduli saranno inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell’undicesima rata.
La comunicazione contiene anche le indicazioni operative per richiedere la domiciliazione bancaria delle rate mediante addebito diretto (SDD). Tale richiesta può essere effettuata sia presso gli sportelli, sia online, utilizzando il servizio dedicato presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È stato inoltre attivato il servizio “ContiTu”, disponibile nell’area pubblica, che consente di selezionare e pagare in via agevolata solo alcuni dei carichi presenti nella Comunicazione, rinunciando agli altri.

Sotto il profilo oggettivo, la misura si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1.01.2000 e il 31.12.2023. Rientrano le imposte dichiarate e non versate, i contributi Inps omessi (diversi da quelli derivanti da accertamenti) e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture. Il beneficio consiste nella possibilità di estinguere il debito versando il solo importo residuo a titolo di capitale, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive e ai diritti di notifica.
Non sono invece dovuti gli importi relativi a sanzioni, interessi iscritti nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili sui crediti previdenziali e aggio. Per le violazioni al Codice della strada restano dovute le sanzioni principali, mentre non sono richiesti gli interessi, incluse le maggiorazioni, né l’aggio.

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๐ƒ๐จ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ข๐ฆ๐ฆ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž: ๐š๐œ๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ญ๐ž๐ซ๐ณ๐ข ๐š๐ฅ ๐ฌ๐ข๐œ๐ฎ๐ซ๐จ, ๐๐š๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ– ๐ ๐ข๐ฎ๐ ๐ง๐จ ๐ฌ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฏ๐ž๐ง๐๐ข๐ญ๐ž ๐ž ๐ฆ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il Consiglio Nazionale dei Notai con un comunicato del 18 dicembre scorso specificavano che, fino a prima dell'entrata in vigore della novità normativa prevista dalla legge 182/2025, se un acquirente comprava un immobile di provenienza donativa poteva correre il rischio che, dopo anni dalla firma del rogito e pur avendo pagato tutto regolarmente, gli eredi del donante originario potessero chiedergli di restituire la casa.
Secondo le vecchie regole, gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, potevano agire (esercitando l’azione di riduzione) anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene entro i dieci anni successivi alla morte del donatario.
Con la riforma non è più possibile far valere i propri diritti sul bene donato che è stato venduto, ma per gli eredi legittimari (coniuge, figli e - nei casi previsti- i genitori) che sono stati lesi dalla donazione non scompare la tutela: essi vantano un diritto di credito nei confronti del donatario, come già avviene in altri paesi europei.
Riepiloghiamo che dal 18 dicembre 2025 le nuove regole sono state applicate subito alle successioni aperte e alle donazioni perfezionate dopo l’entrata in vigore della legge. 
Per le successioni già aperte è entrata in vigore una norma transitoria, scaduta il 18 giugno 2026, sono rimaste in vigore le vecchie norme solo se:
l’azione di riduzione, in caso di successione aperta, o l’atto di opposizione, in caso di donazione effettuata, è già stata proposta o comunque viene trascritta entro 6 mesi dalla entrata in vigore della norma ossia entro il 18 giugno 2026. Fonte: fiscoetasse.com

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La liquidazione del credito Irpef emergente dal modello 730 si inserisce in un meccanismo che, nella sua apparente linearità, cela una serie di passaggi tecnici non sempre padroneggiati con piena consapevolezza dagli operatori chiamati a gestirlo. Come noto, il rimborso delle imposte in sede di conguaglio 730 non costituisce un pagamento del sostituto d'imposta in senso proprio, bensì l’erogazione, per conto dell'Erario, di somme che il contribuente vanta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Il sostituto recupera l'importo anticipato compensandolo con le ritenute che mensilmente trattiene sull'intera forza lavoro prima del relativo versamento. La distinzione ha conseguenze dirette sul regime di responsabilità e spiega perché l'operazione sia condizionata dalla disponibilità di ritenute sufficienti nel mese di riferimento. Il presupposto dell'intero iter è la ricezione del modello 730/4, ossia il prospetto di liquidazione che l'Agenzia delle Entrate trasmette telematicamente al sostituto indicato in dichiarazione. La data di trasmissione da parte del contribuente incide sulle tempistiche e colloca la dichiarazione in una finestra temporale che consente all'Agenzia di generare il flusso prima della chiusura del ciclo paghe del mese rilevante.

Il quadro normativo di riferimento si è consolidato con l'art. 16-bis, c. 1, lett. d) D.L. 124/2019, che a decorrere dal 2020 ha ridefinito le tempistiche di conguaglio ancorando l'operazione al mese di ricezione del prospetto 730/4 da parte del sostituto (o al mese immediatamente successivo) in luogo del previgente riferimento al mese di inizio. La disciplina anteriore, cristallizzata nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 14/E/2013 e 4/E/2018, già stabiliva le decorrenze minime tuttora operative: luglio per i dipendenti, agosto o settembre per i pensionati. Per i modelli 730 ordinari, il conguaglio deve essere eseguito nella prima retribuzione utile successiva alla ricezione del 730/4, nel rispetto delle predette decorrenze minime. La rateizzazione del debito fiscale scelta dal lavoratore nel proprio 730 segue il piano trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, sul quale il sostituto calcola trattenute e interessi.
Per le dichiarazioni integrative, con tipologie 1 e 3, il conguaglio si effettua sulla retribuzione di dicembre; per la tipologia 2 invece il conguaglio si effettua nella prima retribuzione utile successiva alla ricezione del prospetto di liquidazione. Al di là di questi minimi, lo scadenziario 2026 segue una progressione mensile:
- presentazione entro il 31.05 e accredito a luglio per i dipendenti, agosto per i pensionati;
- presentazione tra il 1.06 e il 20.06, rispettivamente agosto e settembre;
- presentazione tra il 21.06 e il 15.07, settembre e ottobre.
Le finestre successive slittano ulteriormente fino a novembre.
Il meccanismo di compensazione funziona regolarmente finché la somma dei conguagli a credito dell'intero organico non supera l'ammontare delle ritenute disponibili nel mese. Nelle realtà produttive di dimensioni contenute tale condizione può non verificarsi e, in questo caso, è prevista la rateizzazione automatica del rimborso residuo nelle mensilità successive, fino a capienza.

Per i contribuenti privi di sostituto d'imposta l'Agenzia eroga direttamente il credito a partire da dicembre, tramite accredito su conto corrente o, in assenza di Iban comunicato, mediante titolo di credito postale. La comunicazione tempestiva delle coordinate bancarie rimane quindi un adempimento di estrema importanza che può essere effettuato presentando il modello per la richiesta di accreditamento dei rimborsi direttamente presso gli sportelli dell’Agenzia, ovvero utilizzando i servizi online con credenziali Spid, Cie o Cns. Il rimborso diretto vale altresì, nei casi di dichiarazione modificata rispetto al precompilato, quando emergono crediti superiori a 4.000 euro o profili di incoerenza rispetto ai dati delle Certificazioni Uniche e delle annualità precedenti; in queste ipotesi l'Agenzia può sospendere l'erogazione fino a 6 mesi dalla scadenza ordinaria di presentazione.

Sul fronte della tutela del contribuente, merita segnalare che il diritto al rimborso è soggetto a prescrizione decennale decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione. L'interruzione del termine è ammessa mediante sollecito formale all'Amministrazione Finanziaria.

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๐Œ๐š๐ง๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐€๐๐„๐‘ ๐ฌ๐ฎ๐ฅ ๐›๐ฅ๐จ๐œ๐œ๐จ ๐ฉ๐š๐ ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐.๐€. ๐ฉ๐ž๐ซ ๐๐ž๐›๐ข๐ญ๐ข ๐Ÿ๐ข๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐ข ๐๐š๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ“.๐ŸŽ๐Ÿ”. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il 15.06.2026 è entrato in vigore il nuovo meccanismo di verifica fiscale sui professionisti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Prima di pagare i compensi professionali, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica dovranno verificare la presenza di cartelle esattoriali notificate al professionista e in presenza di debiti verso la P.A. pari almeno a 5.000,00 euro, procederanno a una decurtazione proporzionale della parcella, ricalcolandola al netto delle pendenze. Il 12.06.2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l’aggiornamento della procedura per il servizio e il relativo manuale tecnico “Verifiche di inadempienza” versione 9.0.0, chiarendo di fatto alcuni dubbi.

Il servizio consente alle Amministrazioni pubbliche di effettuare le verifiche, oggi disciplinate dal D.Lgs. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) in sostituzione dell’art. 48-bis D.P.R. 602/1973, per accertare se il beneficiario di un pagamento ha cartelle esattoriali iscritte per un importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro. La verifica va eseguita prima di pagare: somme superiori a 5.000 euro (pagamenti diversi da stipendi e indennità di lavoro), somme superiori a 2.500 euro per stipendi, salari e indennità da rapporto di lavoro; e somme di qualsiasi importo (fino a 5.000 euro) dovute ai professionisti per redditi di lavoro autonomo ex art. 54 del Tuir. Se il beneficiario è regolare, il sistema genera una liberatoria per procedere al pagamento, mentre in caso di inadempienza fornisce i dati (ufficio competente Agenzia delle Entrate-Riscossione, importo dovuto, Iban, intestatario e causale) per versare direttamente all’agente della riscossione senza attendere il pignoramento presso terzi.

L’incaricato può operare attraverso interrogazioni puntuali manuali o flussi massivi, che richiedono però il rispetto rigoroso di requisiti tecnici e orari di servizio specifici. Una criticità operativa rilevante si manifesta quando il sistema non fornisce un esito immediato, ma richiede ulteriori approfondimenti, costringendo l'operatore all'inserimento manuale dei dettagli di ogni singolo documento di pagamento; in questa fase, qualsiasi discrepanza tra l'importo totale della ricerca e la somma degli importi dei documenti genera un errore bloccante che impedisce di proseguire.

Le complicazioni aumentano nelle procedure massive, dove l'intera fornitura viene scartata dal sistema in presenza di una singola anomalia formale, come un codice fiscale errato, un nome file non conforme o la presenza di tipologie di pagamento miste all'interno dello stesso file, obbligando l'utente a correggere e ripetere l'intero upload. Per quanto riguarda le duplicazioni, il sistema prevede messaggi di avviso per segnalare verifiche già effettuate sullo stesso codice fiscale nella medesima giornata o in periodi recenti, evitando così la reiterazione di richieste identiche, ma richiedendo comunque un controllo manuale dell'operatore. Infine, si riscontrano complicazioni in caso di soggetti inadempienti su più ambiti provinciali, specialmente per i pagamenti a professionisti, poiché la procedura vieta l'esecuzione di bonifici cumulativi e impone al pagatore di effettuare pagamenti distinti per ogni singolo ambito coinvolto, ciascuno con la propria causale specifica e coordinate Iban dedicate.

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La legge di conversione del D.L. 89/2026 potrebbe estendere il ravvedimento speciale ai periodi d'imposta dal 2020 al 2024 per i soggetti che accedono al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027, sia in caso di prima adesione, sia di rinnovo dell'opzione.

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Un emendamento al D.D.L. di conversione del D.L. 63/2026 posticipa al 31.07.2026 il termine entro cui i Comuni possono deliberare l'adesione alla rottamazione-quinquies, modificando l'art. 10-quinquies D.L. 38/2026. Entro tale data la delibera deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune e trasmessa all'Agenzia delle Entrate-Riscossione unitamente al modulo "Comunicazione provvedimento di applicazione della definizione agevolata enti territoriali". AdER dispone di un mese aggiuntivo (dal 15.09 al 15.10) per rendere disponibili ai debitori le informazioni sui carichi definibili; il termine per la dichiarazione di adesione è spostato dal 31.10 al 15.12.2026 e il pagamento deve avvenire entro il 31.03.2027 in luogo del 31.01.2027, con possibilità di dilazione in 54 rate bimestrali. Benché non previsto dalla norma, la delibera dovrà dare conto dell'ammontare dei crediti definibili e degli effetti sull'equilibrio economico-finanziario dell'ente, informazioni da inserire anche nel parere dell'organo di revisione secondo lo schema Ancrel. I dati sono acquisibili tramite la funzione "Monitor Enti", che consente di verificare i residui da incassare sui ruoli 2000-2023 e di quantificare per codice tributo gli importi teoricamente abbuonati.

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Il 16 giugno 2026 scade il termine per versare l’acconto IMU. Sono interessati i proprietari di seconde case, immobili commerciali, terreni e tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale. Chi non paga in tempo rischia sanzioni e interessi. Ecco chi è tenuto a pagare, chi è esente e dove rivolgersi per non sbagliare.
L’IMU (Imposta Municipale Propria) si paga su quasi tutti gli immobili, con alcune eccezioni importanti. Sono tenuti al versamento dell’acconto entro il 16 giugno:
i proprietari di seconde case (appartamenti, ville, case al mare o in montagna non utilizzate come abitazione principale)
i titolari di immobili commerciali (negozi, uffici, capannoni, laboratori)
i proprietari di terreni agricoli e aree edificabili
chi possiede pertinenze non collegate all’abitazione principale (garage, cantine, soffitte).
L’abitazione principale — cioè l’immobile in cui il proprietario risiede anagraficamente e vive abitualmente — è esente dall’IMU. Questa esenzione si applica automaticamente e riguarda la grande maggioranza delle case di residenza.
Fanno eccezione le abitazioni considerate “di lusso” secondo la classificazione catastale: le categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). Per questi immobili l’IMU è dovuta anche se utilizzati come prima casa, con un’aliquota ridotta del 5‰ e una detrazione fissa di 200 euro.
Da segnalare anche una novità rilevante introdotta dal Decreto MEF del 6 novembre 2025: per le seconde case non locate (cioè non affittate), i Comuni possono applicare una riduzione dell’imposta fino al 50%. Conviene verificare le delibere del proprio Comune per sapere se questa agevolazione è stata adottata.
Il pagamento avviene tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici per ciascuna tipologia di immobile. Il versamento può essere effettuato:
online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o il proprio istituto bancario
presso sportelli bancari, uffici postali o ricevitorie autorizzate
È importante compilare correttamente il modello F24 indicando il codice Comune (codice catastale) del Comune dove si trova l’immobile, non quello di residenza del proprietario. Un errore nella compilazione può generare irregolarità anche in caso di pagamento effettuato.

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Dott. Gabriele Muzzi