Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
𝐂𝐚𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐄𝐂, 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐧𝐯𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐮𝐛𝐛𝐢. (Leggi qui) 👇
Il termine per la comunicazione delle Pec, in buona parte ancora poco chiaro, è fissato al 30.06.2025. L’obbligo riguarda tutti gli amministratori e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria, iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 31.12.2024 e consiste nella necessità di eleggere un domicilio digitale (PEC) da comunicare poi al Registro delle Imprese. Il nuovo adempimento è previsto dall’art. 1, c. 860 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025). Per l’attuazione dello stesso, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota operativa del 12.03.2025, ha fornito alcune istruzioni applicative finalizzate ad assicurare un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale del nuovo obbligo. Molti sono comunque i dubbi non ancora risolti.
Fra questi l’efficacia del nuovo obbligo su amministratori non residenti in Italia e come si debba interpretare, soprattutto nelle società di persone, la precisazione del MIMIT in relazione al fatto che la disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza e organizzazione. In sostanza, si tratta di capire se tutti i soci, ad esempio di una S.n.c., debbano leggere il domicilio digitale o se sia sufficiente che lo stesso sia acquisito da chi è effettivamente il legale rappresentante.
Dubbi anche sull’esatta decorrenza del nuovo obbligo. Unioncamere ha infatti evidenziato che, per le società già iscritte alla data di entrata in vigore della nuova norma, non è in realtà previsto un termine per l’adeguamento, per cui la comunicazione della casella PEC dovrebbe avvenire al primo rinnovo o variazione degli amministratori.
Per quanto riguarda le esclusioni queste riguardano: le società semplici (tranne quelle che svolgono attività agricole), le società di mutuo soccorso, i consorzi, anche con attività esterna e le società consortili. Gli amministratori non potranno utilizzare come loro domicilio digitale la casella PEC della società, mentre è possibile, per un soggetto che amministra più imprese, l’utilizzo dello stesso indirizzo PEC per ciascuna di esse.
Eleggere il proprio domicilio digitale ha un costo, sia per l’apertura della casella PEC sia per il suo rinnovo annuale, e comporta un obbligo di consultazione periodica e sistematica, per evitare che la notifica di atti aventi una scadenza di validità o di adempimento (classico caso la notifica di una cartella di pagamento) diventino definitivi.
Sulla base delle precisazioni del MIMIT, la comunicazione e la variazione del domicilio digitale degli amministratori nel Registro delle Imprese e le loro successive eventuali variazioni, sono invece esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Occhio però alle sanzioni e alle inibizioni che scattano in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC di amministratori e liquidatori, entro il 30.06.2025. L’omessa comunicazione può costituire infatti un vero e proprio impedimento alla presentazione di pratiche al Registro.
Sotto il profilo sanzionatorio invece, in applicazione dell’art. 2630 c.c., sull’omessa comunicazione del domicilio digitale si applicherà una sanzione da 103 a 1.032 euro, ridotte a 1/3 in caso di regolarizzazione entro 30 giorni della pratica.
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𝐌𝐮𝐭𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐚𝐠𝐞𝐯𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐚𝐩 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞. (Leggi qui) 👇
Nel quadro della mission di Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), particolare rilevanza è da attribuire alla gestione del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa. Tale Fondo è stato istituito con l'art. 1, c. 48, lett. c) L. 27.12.2013, n. 147 ed è finalizzato ad agevolare il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica, sul mutuo per l'acquisto della prima casa.
L’operatività del Fondo, prorogata fino al 31.12.2027 dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, cc. 113-115 L. 207/2024), ammette quali soggetti beneficiari:
- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età;
- giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio, il cui nucleo familiare sia stato costituito da almeno 2 anni e in cui uno dei due componenti non abbia superato 35 anni di età ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica (Isee) non superiore a 40.000 euro annui;
- nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’Isee non superiore a 45.000 euro annui;
- nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’Isee non superiore a 50.000 euro annui;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
Le disposizioni vigenti consentono il rilascio della garanzia pubblica fino all’80% del prezzo di acquisto dell’immobile e per mutui non superiori a 250.000 euro.
L’immobile interessato non deve appartenere alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere caratteristiche di lusso secondo il D.M. Lavori Pubblici 1072/1669.
Tra gli altri requisiti di accesso è da segnalare che il Fondo, è rivolto ai cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Le banche convenzionate, gestiscono la richiesta ed inoltrano telematicamente a Consap per la verifica dei requisiti del richiedente per l’ottenimento della garanzia del Fondo, il cui esito deve pervenire allo stesso intermediario finanziario entro 20 giorni; la banca ha poi 90 giorni per perfezionare il mutuo o comunicarne la mancata erogazione. Si ricorda inoltre che non possono essere richieste garanzie ulteriori oltre all'ipoteca sull'immobile e alla garanzia statale, salvo quelle assicurative nei limiti consentiti dalla legge.
In caso di inadempimento del mutuatario il Fondo interviene liquidando alla banca l'importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata. Al mutuatario, pertanto, resta l'obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero di quanto corrisposto, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo.
In conclusione, la misura in argomento, peraltro senza costi per il mutuatario, ha trovato sempre più consenso e per questo è stata rifinanziata fino al 2027 con stanziamenti significativi e modulati per il 2025 in 130 milioni di euro e per i 2 anni successivi in 270 milioni di euro.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟒.𝟎: 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢 𝐝'𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚. (Leggi qui) 👇
A partire dalle 14:00 del 17.06.2025 è finalmente operativo il sistema telematico per prenotare i crediti d'imposta destinati agli investimenti Transizione 4.0 relativi al 2025. La notizia arriva con la pubblicazione dei nuovi modelli di comunicazione avvenuta con il decreto direttoriale del 16.06.2025, che ha dato il via libera alla piattaforma informatica del Gse accessibile dal portale. Il decreto rappresenta l'ultimo tassello di un puzzle normativo piuttosto complesso, che ha visto il legislatore introdurre un limite massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro per il credito d'imposta destinato all'acquisto di beni strumentali materiali ad alta tecnologia. Il decreto del Mimit segue la risoluzione 11.06.2025, n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate che ha istituito il codice tributo 7077 destinato specificamente agli investimenti effettuati nel corso del 2025 (o entro il 30.06.2026 se rispettano determinate condizioni).
Il nuovo sistema prevede un iter articolato in 3 fasi distinte. Primo step: la comunicazione preventiva, che deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il portale GSE per "prenotare" una quota delle risorse disponibili. È fondamentale capire che questa prima comunicazione determina l'ordine cronologico di priorità nell'assegnazione dei fondi.
Seconda fase: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione che attesti il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione come acconto. Un aspetto importante da evidenziare riguarda i beni acquisiti mediante leasing finanziario: in questi casi, nella comunicazione preventiva con acconto non è richiesto il versamento dell'acconto del 20%, essendo sufficiente la sola indicazione del numero del contratto e la data di sottoscrizione dello stesso, in linea con quanto già previsto per gli investimenti ex transizione 5.0.
Terza e ultima fase: al completamento dell'investimento (entro il 31.12.2025 o il 30.06.2026 secondo i casi), va trasmessa la comunicazione di completamento. Solo a questo punto il MIMIT inserisce l'impresa nell'elenco mensile che viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate per rendere utilizzabile il credito in compensazione. Il credito diventa fruibile dal 10° giorno del mese successivo alla trasmissione. Dal punto di vista operativo, il codice 7077 deve essere utilizzato nella sezione "Erario" del modello F24, compilando l'importo nella colonna "importi a credito compensati". Una precisazione importante: ai sensi dell'art. 1, c. 1059 L. 178/2020, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e in 3 quote annuali di pari importo.
Un elemento che merita particolare attenzione riguarda il meccanismo sostanzialmente concorrenziale introdotto dal limite di 2,2 miliardi di euro. L'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive determina la priorità nell'accesso alle risorse, configurando quello che viene comunemente definito "click day". Va precisato che è previsto un doppio binario anche per le imprese che hanno già presentato comunicazioni: queste mantengono l'ordine cronologico acquisito, purché si conformino alle nuove modalità entro 30 giorni dall'attivazione del sistema.
È importante e fondamentale che le aziende valutino attentamente la tempistica delle proprie programmazioni di investimento, considerando che il sistema prevede, per la prima volta in questa forma, un tetto massimo di spesa che potrebbe esaurirsi prima della fine dell'anno fiscale. Un'eventualità che, nella prassi degli incentivi alle imprese, si è già verificata in passato con altri strumenti agevolativi. Le imprese devono quindi prestare particolare attenzione alla distinzione tra acquisizioni tramite acquisto diretto e quelle realizzate mediante contratti di leasing finanziario, poiché le modalità di attestazione dell'impegno economico risultano sostanzialmente diverse e potrebbero influenzare la strategia di accesso alle agevolazioni disponibili.
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𝐏𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟒. (Leggi qui) 👇
Il decreto fiscale, approvato dal Governo il 14.06.2025, prevede che siano considerate tempestive le dichiarazioni dei redditi e Irap presentate entro l'8.11.2024, il cui termine era fissato al 31.10.2024. Di conseguenza, non saranno irrogate le sanzioni amministrative in caso di dichiarazione tardiva.
Inoltre, si prevede che non sia dato luogo al rimborso in caso di ravvedimento operoso.
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𝐈𝐧𝐯𝐢𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓. (Leggi qui) 👇
L’art. 5 del decreto correttivo modifica i termini di invio dati al sistema Tessera sanitaria in relazione alle spese sanitarie, prevedendo che a partire dai dati del 2025 il termine di invio delle spese sanitarie alla precompilata diventa annuale. Professionisti e strutture sanitarie avranno una sola scadenza di invio, che sarà fissata con decreto Mef.
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𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐚𝐥 𝟐𝟏.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟎.𝟎𝟔. (Leggi qui) 👇
Il Consiglio dei Ministri del 12.06.2025 ha definitivamente approvato il decreto legge fiscale che sancisce il rinvio dei versamenti tributari e ridisegna il regime di deducibilità delle spese di trasferta. Una mossa attesa da settimane dal mondo professionale, che finalmente trova certezza normativa dopo le anticipazioni circolate nelle scorse settimane.
La misura di maggior rilievo riguarda lo spostamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Come spesso accade in questi casi, la data del 30.06.2025 viene superata dal differimento al 20.07.2025, che tuttavia, cadendo di domenica, determina il posticipo effettivo al 21.07.2025.
Il beneficio si estende senza alcuna maggiorazione ai versamenti di Irpef, Ires, Irap e Iva derivanti dalle dichiarazioni, includendo anche l'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato disciplinata dagli artt. 20-bis e 31-bis D.Lgs. 13/2024. Rimane naturalmente operativa la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
L'ambito soggettivo della proroga abbraccia un ventaglio significativo di operatori economici: dai professionisti e imprese di minori dimensioni soggetti agli ISA ai soggetti in regime di vantaggio o forfetario e ai soci o associati di entità che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità.
Il decreto interviene anche sul delicato tema della tracciabilità delle spese di trasferta, introducendo modifiche che potrebbero generare non poche perplessità operative.
Per i lavoratori dipendenti, l'innovazione più rilevante riguarda la limitazione dell'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio italiano. Una distinzione geografica che, se da un lato semplifica gli adempimenti per le trasferte estere, dall'altro potrebbe creare zone grigie interpretative nella casistica comune delle missioni transfrontaliere. Le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporti (inclusi taxi e NCC) sostenute in Italia dovranno essere effettuate tramite strumenti tracciabili per poter essere escluse dalla base imponibile del dipendente. Una disposizione che, nella pratica, potrebbe generare criticità ricorrenti per quelle situazioni, non infrequenti, in cui il lavoratore si trova nell'impossibilità di utilizzare mezzi di pagamento elettronici.
Più articolata risulta la disciplina per i lavoratori autonomi, dove il decreto corregge alcune incongruenze normative emerse con la legge di Bilancio 2025. La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo oscillante il rapporto tra rimborsi e deducibilità delle spese; il nuovo intervento mira a fornire maggiore certezza. I rimborsi percepiti per spese sostenute in Italia saranno tassati qualora i relativi pagamenti non siano stati effettuati con strumenti tracciabili, mentre le spese non rimborsate potranno essere dedotte solo se pagate tramite mezzi tracciabili.
Aspetti spesso trascurati riguardano le spese di rappresentanza, che secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto saranno deducibili solo se tracciabili, indipendentemente dal territorio di sostenimento. Una precisazione che estende l'obbligo anche alle trasferte estere, diversamente da quanto previsto per i dipendenti.
Si consideri inoltre che l'ambito applicativo si estende alle spese sostenute quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché ai rimborsi analitici relativi alle trasferte o missioni dei dipendenti. Per i lavoratori autonomi, le modifiche si applicheranno alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, mentre per le spese di rappresentanza e quelle sostenute come committenti, la decorrenza coincide con l'entrata in vigore del decreto stesso.
Nel decreto compaiono inoltre anche altre novità: cambia il riporto delle perdite fiscali, arrivano novità sul costo deducibile per chi assume nuovo personale, viene prorogato il prospetto con le aliquote Imu, il reverse charge si estende a logistica e trasporto merci, mentre per le società FTSE MIB lo split payment viene sospeso temporaneamente.
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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