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2 giorni fa
Fiscaldata srl

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Il mondo dello sport deve fare i conti con una nuova riforma. รˆ stato infatti emanato il D.Lgs. 120/2023 con alcune novitร  per lavoratori, collaboratori e volontari del settore. Facciamo chiarezza sul tema.
Che cosโ€™รจ il lavoro sportivo? Per lavoro sportivo si intende il riconoscimento di un corrispettivo nei confronti di un soggetto che svolge attivitร  sportiva a livello sia professionistico che dilettantistico. Fanno parte di tale categoria tutti i tesserati che svolgono mansioni inserite in un apposito elenco tenuto dal Ministero e comprese tra le seguenti: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.
Il Decreto definisce lโ€™esclusione di coloro che eseguono prestazioni nellโ€™esercizio professionale per le quali รจ richiesta lโ€™iscrizione in appositi albi e di coloro che hanno funzioni tecnico-amministrative.
La nuova riforma tocca direttamente il tema delle prestazioni coordinate e continuative. A riguardo, infatti, viene promosso lโ€™innalzamento della durata settimanale della prestazione che passa da 18 a 24 ore, escluso il tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive.
Inoltre, il versamento dei contributi per le prestazioni svoltesi nel periodo tra luglio 2023 e settembre 2023 puรฒ essere effettuato entro il 31.10.2023.
A quanto detto finora si aggiunge la completa esenzione Inail per i co.co.co. ai quali verrร  applicata solamente la tutela assicurativa obbligatoria e la non concorrenza ai fini Irap di tutti i compensi inferiori a 85.000 euro annui.
Uno degli aspetti sicuramente piรน importanti della nuova riforma riguarda il sostegno contributivo, che dovrร  garantire una tutela anche per gli sport dilettantistici fino a oggi esclusi da tale beneficio.
Tra coloro che giร  ne usufruiscono in quanto non dilettantistici ne troviamo alcuni tra i piรน conosciuti come calcio, basket, ciclismo e golf.
Va ricordato, tuttavia che giร  prima dellโ€™uscita del correttivo era prevista unโ€™agevolazione con uno sconto del 50% dei contributi fino al 2027.
Il nuovo Decreto prevede un riconoscimento economico verso le associazioni piรน piccole. Viene definito come un vero e proprio versamento proporzionato alla quota di contributi previdenziali pagati dalla societร  sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi compresi tra luglio e novembre 2023 alle associazioni e societร  sportive dilettantistiche.
Le suddette dovranno essere iscritte nel Registro nazionale delle attivitร  sportive dilettantistiche e dovranno aver conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro nel periodo dโ€™imposta in corso al 31.12 dellโ€™anno precedente a quello di erogazione del contributo.
Preme fare presente che tutti i dettagli di questa agevolazione verranno definiti dal Ministero dello Sport nei prossimi mesi.
Dato il continuo rinnovo delle disposizioni nel settore sportivo e la recente emanazione, si prevede che gli effetti della riforma non saranno certamente immediati.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #nuovariforma #lavorosportivo
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๐‹๐€ ๐๐”๐Ž๐•๐€ ๐‘๐ˆ๐…๐Ž๐‘๐Œ๐€ ๐ƒ๐„๐‹ ๐‹๐€๐•๐Ž๐‘๐Ž ๐’๐๐Ž๐‘๐“๐ˆ๐•๐Ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il mondo dello sport deve fare i conti con una nuova riforma. รˆ stato infatti emanato il D.Lgs. 120/2023 con alcune novitร  per lavoratori, collaboratori e volontari del settore. Facciamo chiarezza sul tema.
Che cosโ€™รจ il lavoro sportivo? Per lavoro sportivo si intende il riconoscimento di un corrispettivo nei confronti di un soggetto che svolge attivitร  sportiva a livello sia professionistico che dilettantistico. Fanno parte di tale categoria tutti i tesserati che svolgono mansioni inserite in un apposito elenco tenuto dal Ministero e comprese tra le seguenti: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.
Il Decreto definisce lโ€™esclusione di coloro che eseguono prestazioni nellโ€™esercizio professionale per le quali รจ richiesta lโ€™iscrizione in appositi albi e di coloro che hanno funzioni tecnico-amministrative.
La nuova riforma tocca direttamente il tema delle prestazioni coordinate e continuative. A riguardo, infatti, viene promosso lโ€™innalzamento della durata settimanale della prestazione che passa da 18 a 24 ore, escluso il tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive.
Inoltre, il versamento dei contributi per le prestazioni svoltesi nel periodo tra luglio 2023 e settembre 2023 puรฒ essere effettuato entro il 31.10.2023.
A quanto detto finora si aggiunge la completa esenzione Inail per i co.co.co. ai quali verrร  applicata solamente la tutela assicurativa obbligatoria e la non concorrenza ai fini Irap di tutti i compensi inferiori a 85.000 euro annui.
Uno degli aspetti sicuramente piรน importanti della nuova riforma riguarda il sostegno contributivo, che dovrร  garantire una tutela anche per gli sport dilettantistici fino a oggi esclusi da tale beneficio.
Tra coloro che giร  ne usufruiscono in quanto non dilettantistici ne troviamo alcuni tra i piรน conosciuti come calcio, basket, ciclismo e golf.
Va ricordato, tuttavia che giร  prima dellโ€™uscita del correttivo era prevista unโ€™agevolazione con uno sconto del 50% dei contributi fino al 2027.
Il nuovo Decreto prevede un riconoscimento economico verso le associazioni piรน piccole. Viene definito come un vero e proprio versamento proporzionato alla quota di contributi previdenziali pagati dalla societร  sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi compresi tra luglio e novembre 2023 alle associazioni e societร  sportive dilettantistiche.
Le suddette dovranno essere iscritte nel Registro nazionale delle attivitร  sportive dilettantistiche e dovranno aver conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro nel periodo dโ€™imposta in corso al 31.12 dellโ€™anno precedente a quello di erogazione del contributo.
Preme fare presente che tutti i dettagli di questa agevolazione verranno definiti dal Ministero dello Sport nei prossimi mesi.
Dato il continuo rinnovo delle disposizioni nel settore sportivo e la recente emanazione, si prevede che gli effetti della riforma non saranno certamente immediati.

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3 giorni fa
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La Cassazione (sentenza 15.09.2023, n. 37827) ha ribadito che commette un reato chi rifiuta di mostrare alla Guardia di Finanza la documentazione tributaria, nello specifico la contabilitร , per ricostruire il reddito della societร . Il reato รจ previsto all'art. 10 D.L. 74/2000; si configura con la temporanea indisponibilitร  delle scritture contabili e diventa reato permanente con l'occultamento.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #rifiutoesibizione #contabilitร  #reato
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๐‘๐„๐€๐“๐Ž ๐ƒ๐ˆ ๐‘๐ˆ๐…๐ˆ๐”๐“๐Ž ๐ƒ๐ˆ ๐„๐’๐ˆ๐๐ˆ๐™๐ˆ๐Ž๐๐„ ๐ƒ๐„๐‹๐‹๐€ ๐‚๐Ž๐๐“๐€๐๐ˆ๐‹๐ˆ๐“๐€โ€™. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La Cassazione (sentenza 15.09.2023, n. 37827) ha ribadito che commette un reato chi rifiuta di mostrare alla Guardia di Finanza la documentazione tributaria, nello specifico la contabilitร , per ricostruire il reddito della societร . Il reato รจ previsto allart. 10 D.L. 74/2000; si configura con la temporanea indisponibilitร  delle scritture contabili e diventa reato permanente con loccultamento.

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4 giorni fa
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๐“๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ฌ๐ž ๐๐ข ๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข ๐ข๐ฆ๐ฆ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Le spese di manutenzione, dal punto di vista contabile e fiscale, sono trattate in maniera differente a seconda che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il principio OIC 16 fornisce la definizione e la disciplina contabile.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono costituite da quelle spese di natura corrente come pulizia, verniciatura, riparazione o sostituzione di componenti, effettuate per garantire il buono stato di funzionamento dei cespiti e la loro vita utile prevista, la capacitร  e la produttivitร  originarie. Tali costi sono iscritti a conto economico dellโ€™esercizio in cui sono stati sostenuti e non sono imputati a incremento del valore dei cespiti iscritti in stato patrimoniale.
Le spese di manutenzione straordinaria riguardano ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e quindi tutti gli interventi che producono un aumento significativo e misurabile di capacitร  o produttivitร  dei cespiti, prolungandone anche la vita utile. Pertanto, tali costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene e possono essere portati a incremento del costo dellโ€™immobile.
La disciplina fiscale รจ contenuta nellโ€™art. 102, c. 6 del Tuir. Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. Le spese che eccedono il limite del 5% sono deducibili in quote costanti nei successivi 5 periodi dโ€™imposta. Nellโ€™anno del superamento del limite si rileva una variazione in aumento equivalente allโ€™eccedenza non deducibile, mentre negli anni successivi si rileverร  una variazione in diminuzione. La deducibilitร  di tali spese รจ valida anche se i beni a cui erano inizialmente legate sono stati ceduti o dismessi e non sono quindi piรน iscritti a bilancio.
I beni inferiori a 516,46 euro e i beni in leasing iscritti nellโ€™attivo del bilancio concorrono alla formazione del plafond del 5% mentre il valore dellโ€™area sottostante i fabbricati non รจ ricompresa nel calcolo.
I costi dei beni parzialmente deducibili, come gli autoveicoli, sono considerati solo per la parte fiscalmente rilevante. I beni rivalutati a norma di legge rilevano per il maggior valore a partire dallโ€™esercizio di riconoscimento fiscale della rivalutazione. Infine, il canone contrattualmente dovuto per la manutenzione periodica di certi beni non concorre alla formazione del plafond in quanto risulta interamente deducibile nel periodo di sostenimento.
Se le spese di manutenzione straordinaria riguardano beni di terzi acquisiti in locazione o in leasing, si possono generare 2 casistiche:
le spese riguardano interventi che non possono essere rimossi dai beni in relazione ai quali sono state sostenute: in questo caso vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali alla voce โ€œcosti per migliorie e spese incrementative su beni di terziโ€ (OIC 24) e lโ€™ammortamento si effettua nel periodo minore tra quello di utilitร  futura delle spese e la durata residua contrattuale, comprensiva del periodo di rinnovo, se dipende dal conduttore. Ai sensi dellโ€™art. 108, c. 3 del Tuir tali spese sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio;
le spese sono separabili dai beni ai quali si riferiscono: in questo caso il costo va capitalizzato tra le immobilizzazioni materiali nella specifica voce di appartenenza e la disciplina fiscale viene regolata dallโ€™art. 102, c. 6 del Tuir.
Le spese di manutenzione ordinaria su beni di terzi sono invece deducibili interamente, se rispettano il requisito dellโ€™inerenza allโ€™attivitร  dโ€™impresa.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #spesemanutenzioneimmobili
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๐“๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ฌ๐ž ๐๐ข ๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข ๐ข๐ฆ๐ฆ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Le spese di manutenzione, dal punto di vista contabile e fiscale, sono trattate in maniera differente a seconda che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il principio OIC 16 fornisce la definizione e la disciplina contabile.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono costituite da quelle spese di natura corrente come pulizia, verniciatura, riparazione o sostituzione di componenti, effettuate per garantire il buono stato di funzionamento dei cespiti e la loro vita utile prevista, la capacitร  e la produttivitร  originarie. Tali costi sono iscritti a conto economico dellโ€™esercizio in cui sono stati sostenuti e non sono imputati a incremento del valore dei cespiti iscritti in stato patrimoniale.
Le spese di manutenzione straordinaria riguardano ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e quindi tutti gli interventi che producono un aumento significativo e misurabile di capacitร  o produttivitร  dei cespiti, prolungandone anche la vita utile. Pertanto, tali costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene e possono essere portati a incremento del costo dellโ€™immobile.
La disciplina fiscale รจ contenuta nellโ€™art. 102, c. 6 del Tuir. Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. Le spese che eccedono il limite del 5% sono deducibili in quote costanti nei successivi 5 periodi dโ€™imposta. Nellโ€™anno del superamento del limite si rileva una variazione in aumento equivalente allโ€™eccedenza non deducibile, mentre negli anni successivi si rileverร  una variazione in diminuzione. La deducibilitร  di tali spese รจ valida anche se i beni a cui erano inizialmente legate sono stati ceduti o dismessi e non sono quindi piรน iscritti a bilancio.
I beni inferiori a 516,46 euro e i beni in leasing iscritti nellโ€™attivo del bilancio concorrono alla formazione del plafond del 5% mentre il valore dellโ€™area sottostante i fabbricati non รจ ricompresa nel calcolo.
I costi dei beni parzialmente deducibili, come gli autoveicoli, sono considerati solo per la parte fiscalmente rilevante. I beni rivalutati a norma di legge rilevano per il maggior valore a partire dallโ€™esercizio di riconoscimento fiscale della rivalutazione. Infine, il canone contrattualmente dovuto per la manutenzione periodica di certi beni non concorre alla formazione del plafond in quanto risulta interamente deducibile nel periodo di sostenimento.
Se le spese di manutenzione straordinaria riguardano beni di terzi acquisiti in locazione o in leasing, si possono generare 2 casistiche:
le spese riguardano interventi che non possono essere rimossi dai beni in relazione ai quali sono state sostenute: in questo caso vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali alla voce โ€œcosti per migliorie e spese incrementative su beni di terziโ€ (OIC 24) e lโ€™ammortamento si effettua nel periodo minore tra quello di utilitร  futura delle spese e la durata residua contrattuale, comprensiva del periodo di rinnovo, se dipende dal conduttore. Ai sensi dellโ€™art. 108, c. 3 del Tuir tali spese sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio;
le spese sono separabili dai beni ai quali si riferiscono: in questo caso il costo va capitalizzato tra le immobilizzazioni materiali nella specifica voce di appartenenza e la disciplina fiscale viene regolata dallโ€™art. 102, c. 6 del Tuir.
Le spese di manutenzione ordinaria su beni di terzi sono invece deducibili interamente, se rispettano il requisito dellโ€™inerenza allโ€™attivitร  dโ€™impresa.

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5 giorni fa
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Possono beneficiare del contributo a fondo perduto, ricordiamo, le agenzie di viaggio e i tour operator operativi che, al momento della presentazione della richiesta, esercitano unโ€™attivitร  di impresa primaria o prevalente identificata dai codici Ateco 79.1, 79.11 o 79.12 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato registrato nel 2019 oppure, in mancanza di questโ€™ultimo requisito, costituite tra il 1.01.2020 e la data di conversione del decreto โ€œSostegni-terโ€.
Lโ€™assegnazione dei contributi รจ disposta con decreto del Segretariato Generale del Ministero del Turismo. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi che dovessero comportare rettifiche o revoche al riconoscimento del contributo.
Il 50% del contributo assegnato รจ erogato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, nelle more dellโ€™istruttoria e salvo ripetizione dellโ€™indebito, nei limiti della capienza disponibile nellโ€™ambito del regime โ€œde minimisโ€. Il saldo, pari al rimanente 50% del contributo, sarร  corrisposto previo esito positivo dei controlli.

Al termine della procedura, il Ministero del Turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolaritร  delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegati alle istanze e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo. Nel caso in cui, allโ€™esito dei controlli di cui al c. 1, la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per lโ€™ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del Turismo dispone la revoca parziale o totale del contributo assegnato, provvede al recupero delle somme versate, eventualmente maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, e denuncia le irregolaritร  riscontrate alle competenti Autoritร  per lโ€™accertamento delle responsabilitร  penali, civili e amministrativo-contabili.
Nel caso in cui il soggetto richiedente voglia rinunciare alla presentazione dellโ€™istanza giร  trasmessa dopo il termine per la presentazione delle domande, dovrร  inviare unโ€™apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) allโ€™indirizzo adv-to2023@pec.ministeroturismo.gov.it, con il seguente oggetto: โ€œAnnullamento istanza Agenzie di viaggio e tour operator di cui al decreto prot. n. 12331 del 28 giugno 2023โ€.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #superbonus #Contributo2023 #agenziediviaggio #touroperator
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Possono beneficiare del contributo a fondo perduto, ricordiamo, le agenzie di viaggio e i tour operator operativi che, al momento della presentazione della richiesta, esercitano unโ€™attivitร  di impresa primaria o prevalente identificata dai codici Ateco 79.1, 79.11 o 79.12 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato registrato nel 2019 oppure, in mancanza di questโ€™ultimo requisito, costituite tra il 1.01.2020 e la data di conversione del decreto โ€œSostegni-terโ€.
Lโ€™assegnazione dei contributi รจ disposta con decreto del Segretariato Generale del Ministero del Turismo. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi che dovessero comportare rettifiche o revoche al riconoscimento del contributo.
Il 50% del contributo assegnato รจ erogato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, nelle more dellโ€™istruttoria e salvo ripetizione dellโ€™indebito, nei limiti della capienza disponibile nellโ€™ambito del regime โ€œde minimisโ€. Il saldo, pari al rimanente 50% del contributo, sarร  corrisposto previo esito positivo dei controlli.

Al termine della procedura, il Ministero del Turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolaritร  delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegati alle istanze e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo. Nel caso in cui, allโ€™esito dei controlli di cui al c. 1, la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per lโ€™ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del Turismo dispone la revoca parziale o totale del contributo assegnato, provvede al recupero delle somme versate, eventualmente maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, e denuncia le irregolaritร  riscontrate alle competenti Autoritร  per lโ€™accertamento delle responsabilitร  penali, civili e amministrativo-contabili.
Nel caso in cui il soggetto richiedente voglia rinunciare alla presentazione dellโ€™istanza giร  trasmessa dopo il termine per la presentazione delle domande, dovrร  inviare unโ€™apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) allโ€™indirizzo adv-to2023@pec.ministeroturismo.gov.it, con il seguente oggetto: โ€œAnnullamento istanza Agenzie di viaggio e tour operator di cui al decreto prot. n. 12331 del 28 giugno 2023โ€.

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6 giorni fa
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๐’๐”๐๐„๐‘๐๐Ž๐๐”๐’: ๐๐Ž ๐€ ๐๐‘๐Ž๐‘๐Ž๐†๐‡๐„, ๐’๐ˆ ๐€ ๐Œ๐Ž๐ƒ๐ˆ๐…๐ˆ๐‚๐‡๐„. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il Ministro dell'Economia (risposta a interrogazione 3-00631/2023), riferendosi al superbonus, ha affermato che โ€œsi tratta di misure pagate da tutti gli italiani, ma hanno interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare esistenteโ€, senza distinzione tra le prime e le seconde case, al mare e ai monti, di ricchi e poveri e, addirittura, 6 castelli.

Nella risposta il Ministro ha evidenziato quanto segue. In merito all'impatto macroeconomico positivo dell'agevolazione in esame, occorre precisare che se anche diverse istituzioni, associazioni e centri di ricerca hanno rilevato il carattere espansivo del superbonus e delle altre misure di incentivazione edilizia, gli stessi studi hanno sottolineato come le valutazioni di impatto di tali misure siano soggette a un ampio margine di incertezza. Ciรฒ รจ confermato dalla significativa variabilitร  dei risultati prodotti. Inoltre, non si puรฒ tralasciare che il contributo alla crescita deve essere necessariamente analizzato alla luce dei costi per il loro finanziamento. Come ogni politica pubblica, essa deve essere sottoposta a una rigorosa analisi costi-benefici. Come specificato, tra gli altri, da Banca d'Italia, l'effetto espansivo verosimilmente non รจ stato tale da rendere lo strumento a impatto nullo per il conto economico delle Amministrazioni Pubbliche.
A questo bisogna aggiungere che i maggiori investimenti per abitazioni hanno, nella migliore delle ipotesi, sostituito e, nella peggiore, spiazzato alcune delle spese che si sarebbero comunque realizzate, anche in assenza del superbonus, tramite l'aumento dei prezzi nel settore. In sintesi, se da una parte la stima dell'impatto macroeconomico del superbonus 110% รจ incerta, dall'altra parte la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche รจ certa e se ne dovrร  dare conto anche nella prossima nota di aggiornamento al DEF.

Proprio per questo motivo, non รจ intenzione del Governo procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute. Sono allo studio dell'Esecutivo strumenti attraverso i quali consentire la verifica della bontร  dei crediti ancora in possesso di cittadini e imprese sorti nel periodo precedente all'introduzione dei vincoli di appropriatezza. Tale circostanza dovrebbe contribuire a rimuovere gli ostacoli frapposti alla loro cessione.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #superbonus
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๐’๐”๐๐„๐‘๐๐Ž๐๐”๐’: ๐๐Ž ๐€ ๐๐‘๐Ž๐‘๐Ž๐†๐‡๐„, ๐’๐ˆ ๐€ ๐Œ๐Ž๐ƒ๐ˆ๐…๐ˆ๐‚๐‡๐„. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il Ministro dellEconomia (risposta a interrogazione 3-00631/2023), riferendosi al superbonus, ha affermato che โ€œsi tratta di misure pagate da tutti gli italiani, ma hanno interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare esistenteโ€, senza distinzione tra le prime e le seconde case, al mare e ai monti, di ricchi e poveri e, addirittura, 6 castelli.

Nella risposta il Ministro ha evidenziato quanto segue. In merito allimpatto macroeconomico positivo dellagevolazione in esame, occorre precisare che se anche diverse istituzioni, associazioni e centri di ricerca hanno rilevato il carattere espansivo del superbonus e delle altre misure di incentivazione edilizia, gli stessi studi hanno sottolineato come le valutazioni di impatto di tali misure siano soggette a un ampio margine di incertezza. Ciรฒ รจ confermato dalla significativa variabilitร  dei risultati prodotti. Inoltre, non si puรฒ tralasciare che il contributo alla crescita deve essere necessariamente analizzato alla luce dei costi per il loro finanziamento. Come ogni politica pubblica, essa deve essere sottoposta a una rigorosa analisi costi-benefici. Come specificato, tra gli altri, da Banca dItalia, leffetto espansivo verosimilmente non รจ stato tale da rendere lo strumento a impatto nullo per il conto economico delle Amministrazioni Pubbliche.
A questo bisogna aggiungere che i maggiori investimenti per abitazioni hanno, nella migliore delle ipotesi, sostituito e, nella peggiore, spiazzato alcune delle spese che si sarebbero comunque realizzate, anche in assenza del superbonus, tramite laumento dei prezzi nel settore. In sintesi, se da una parte la stima dellimpatto macroeconomico del superbonus 110% รจ incerta, dallaltra parte la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche รจ certa e se ne dovrร  dare conto anche nella prossima nota di aggiornamento al DEF.

Proprio per questo motivo, non รจ intenzione del Governo procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute. Sono allo studio dellEsecutivo strumenti attraverso i quali consentire la verifica della bontร  dei crediti ancora in possesso di cittadini e imprese sorti nel periodo precedente allintroduzione dei vincoli di appropriatezza. Tale circostanza dovrebbe contribuire a rimuovere gli ostacoli frapposti alla loro cessione.

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1 settimana fa
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๐‘๐š๐ฏ๐ฏ๐ž๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐จ๐ฌ๐จ ๐ฉ๐ข๐ฎโ€™ ๐š๐ฆ๐ฉ๐ข๐จ. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La legge delega per la riforma fiscale (art. 14 L. 111/2023) prevede la promozione dellโ€™adempimento spontaneo del contribuente. Si tratta dellโ€™ampliamento del ravvedimento operoso e del debutto del contraddittorio preventivo, con effetti sui procedimenti relativi ai tributi locali. A partire dal 2015, il ravvedimento locale non ha piรน scadenze fisse prestabilite, ma non รจ stata disinnescata la causa ostativa rappresentata dalla conoscenza di atti del procedimento di controllo.
In particolare, mentre nei tributi erariali solo la ricezione di un atto impositivo costituisce un impedimento alla regolarizzazione, nei tributi locali, almeno in apparenza, รจ sufficiente lโ€™invio di un questionario per bloccarla.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #Ravvedimentooperoso
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๐‘๐š๐ฏ๐ฏ๐ž๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐จ๐ฌ๐จ ๐ฉ๐ข๐ฎโ€™ ๐š๐ฆ๐ฉ๐ข๐จ. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La legge delega per la riforma fiscale (art. 14 L. 111/2023) prevede la promozione dellโ€™adempimento spontaneo del contribuente. Si tratta dellโ€™ampliamento del ravvedimento operoso e del debutto del contraddittorio preventivo, con effetti sui procedimenti relativi ai tributi locali. A partire dal 2015, il ravvedimento locale non ha piรน scadenze fisse prestabilite, ma non รจ stata disinnescata la causa ostativa rappresentata dalla conoscenza di atti del procedimento di controllo.
In particolare, mentre nei tributi erariali solo la ricezione di un atto impositivo costituisce un impedimento alla regolarizzazione, nei tributi locali, almeno in apparenza, รจ sufficiente lโ€™invio di un questionario per bloccarla.

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Il mondo dello sport deve fare i conti con una nuova riforma. È stato infatti emanato il D.Lgs. 120/2023 con alcune novità per lavoratori, collaboratori e volontari del settore. Facciamo chiarezza sul tema.
Che cos’è il lavoro sportivo? Per lavoro sportivo si intende il riconoscimento di un corrispettivo nei confronti di un soggetto che svolge attività sportiva a livello sia professionistico che dilettantistico. Fanno parte di tale categoria tutti i tesserati che svolgono mansioni inserite in un apposito elenco tenuto dal Ministero e comprese tra le seguenti: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.
Il Decreto definisce l’esclusione di coloro che eseguono prestazioni nell’esercizio professionale per le quali è richiesta l’iscrizione in appositi albi e di coloro che hanno funzioni tecnico-amministrative.
La nuova riforma tocca direttamente il tema delle prestazioni coordinate e continuative. A riguardo, infatti, viene promosso l’innalzamento della durata settimanale della prestazione che passa da 18 a 24 ore, escluso il tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive.
Inoltre, il versamento dei contributi per le prestazioni svoltesi nel periodo tra luglio 2023 e settembre 2023 può essere effettuato entro il 31.10.2023.
A quanto detto finora si aggiunge la completa esenzione Inail per i co.co.co. ai quali verrà applicata solamente la tutela assicurativa obbligatoria e la non concorrenza ai fini Irap di tutti i compensi inferiori a 85.000 euro annui.
Uno degli aspetti sicuramente più importanti della nuova riforma riguarda il sostegno contributivo, che dovrà garantire una tutela anche per gli sport dilettantistici fino a oggi esclusi da tale beneficio.
Tra coloro che già ne usufruiscono in quanto non dilettantistici ne troviamo alcuni tra i più conosciuti come calcio, basket, ciclismo e golf.
Va ricordato, tuttavia che già prima dell’uscita del correttivo era prevista un’agevolazione con uno sconto del 50% dei contributi fino al 2027.
Il nuovo Decreto prevede un riconoscimento economico verso le associazioni più piccole. Viene definito come un vero e proprio versamento proporzionato alla quota di contributi previdenziali pagati dalla società sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi compresi tra luglio e novembre 2023 alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Le suddette dovranno essere iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e dovranno aver conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro nel periodo d’imposta in corso al 31.12 dell’anno precedente a quello di erogazione del contributo.
Preme fare presente che tutti i dettagli di questa agevolazione verranno definiti dal Ministero dello Sport nei prossimi mesi.
Dato il continuo rinnovo delle disposizioni nel settore sportivo e la recente emanazione, si prevede che gli effetti della riforma non saranno certamente immediati.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #nuovariforma #lavorosportivo
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La Cassazione (sentenza 15.09.2023, n. 37827) ha ribadito che commette un reato chi rifiuta di mostrare alla Guardia di Finanza la documentazione tributaria, nello specifico la contabilità, per ricostruire il reddito della società. Il reato è previsto all'art. 10 D.L. 74/2000; si configura con la temporanea indisponibilità delle scritture contabili e diventa reato permanente con l'occultamento.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #rifiutoesibizione #contabilità #reato
๐“๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ฌ๐ž ๐๐ข ๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข ๐ข๐ฆ๐ฆ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Le spese di manutenzione, dal punto di vista contabile e fiscale, sono trattate in maniera differente a seconda che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il principio OIC 16 fornisce la definizione e la disciplina contabile.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono costituite da quelle spese di natura corrente come pulizia, verniciatura, riparazione o sostituzione di componenti, effettuate per garantire il buono stato di funzionamento dei cespiti e la loro vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie. Tali costi sono iscritti a conto economico dell’esercizio in cui sono stati sostenuti e non sono imputati a incremento del valore dei cespiti iscritti in stato patrimoniale.
Le spese di manutenzione straordinaria riguardano ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e quindi tutti gli interventi che producono un aumento significativo e misurabile di capacità o produttività dei cespiti, prolungandone anche la vita utile. Pertanto, tali costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene e possono essere portati a incremento del costo dell’immobile.
La disciplina fiscale è contenuta nell’art. 102, c. 6 del Tuir. Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. Le spese che eccedono il limite del 5% sono deducibili in quote costanti nei successivi 5 periodi d’imposta. Nell’anno del superamento del limite si rileva una variazione in aumento equivalente all’eccedenza non deducibile, mentre negli anni successivi si rileverà una variazione in diminuzione. La deducibilità di tali spese è valida anche se i beni a cui erano inizialmente legate sono stati ceduti o dismessi e non sono quindi più iscritti a bilancio.
I beni inferiori a 516,46 euro e i beni in leasing iscritti nell’attivo del bilancio concorrono alla formazione del plafond del 5% mentre il valore dell’area sottostante i fabbricati non è ricompresa nel calcolo.
I costi dei beni parzialmente deducibili, come gli autoveicoli, sono considerati solo per la parte fiscalmente rilevante. I beni rivalutati a norma di legge rilevano per il maggior valore a partire dall’esercizio di riconoscimento fiscale della rivalutazione. Infine, il canone contrattualmente dovuto per la manutenzione periodica di certi beni non concorre alla formazione del plafond in quanto risulta interamente deducibile nel periodo di sostenimento.
Se le spese di manutenzione straordinaria riguardano beni di terzi acquisiti in locazione o in leasing, si possono generare 2 casistiche:
le spese riguardano interventi che non possono essere rimossi dai beni in relazione ai quali sono state sostenute: in questo caso vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali alla voce “costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi” (OIC 24) e l’ammortamento si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese e la durata residua contrattuale, comprensiva del periodo di rinnovo, se dipende dal conduttore. Ai sensi dell’art. 108, c. 3 del Tuir tali spese sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio;
le spese sono separabili dai beni ai quali si riferiscono: in questo caso il costo va capitalizzato tra le immobilizzazioni materiali nella specifica voce di appartenenza e la disciplina fiscale viene regolata dall’art. 102, c. 6 del Tuir.
Le spese di manutenzione ordinaria su beni di terzi sono invece deducibili interamente, se rispettano il requisito dell’inerenza all’attività d’impresa.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #spesemanutenzioneimmobili
๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐š๐ ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐ž ๐๐ข ๐ฏ๐ข๐š๐ ๐ ๐ข๐จ ๐ž ๐ญ๐จ๐ฎ๐ซ ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto, ricordiamo, le agenzie di viaggio e i tour operator operativi che, al momento della presentazione della richiesta, esercitano un’attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici Ateco 79.1, 79.11 o 79.12 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato registrato nel 2019 oppure, in mancanza di quest’ultimo requisito, costituite tra il 1.01.2020 e la data di conversione del decreto “Sostegni-ter”.
L’assegnazione dei contributi è disposta con decreto del Segretariato Generale del Ministero del Turismo. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi che dovessero comportare rettifiche o revoche al riconoscimento del contributo.
Il 50% del contributo assegnato è erogato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, nelle more dell’istruttoria e salvo ripetizione dell’indebito, nei limiti della capienza disponibile nell’ambito del regime “de minimis”. Il saldo, pari al rimanente 50% del contributo, sarà corrisposto previo esito positivo dei controlli.

Al termine della procedura, il Ministero del Turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegati alle istanze e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo. Nel caso in cui, all’esito dei controlli di cui al c. 1, la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del Turismo dispone la revoca parziale o totale del contributo assegnato, provvede al recupero delle somme versate, eventualmente maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, e denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l’accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili.
Nel caso in cui il soggetto richiedente voglia rinunciare alla presentazione dell’istanza già trasmessa dopo il termine per la presentazione delle domande, dovrà inviare un’apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo adv-to2023@pec.ministeroturismo.gov.it, con il seguente oggetto: “Annullamento istanza Agenzie di viaggio e tour operator di cui al decreto prot. n. 12331 del 28 giugno 2023”.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #superbonus #Contributo2023 #agenziediviaggio #touroperator
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Il Ministro dell'Economia (risposta a interrogazione 3-00631/2023), riferendosi al superbonus, ha affermato che “si tratta di misure pagate da tutti gli italiani, ma hanno interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare esistente”, senza distinzione tra le prime e le seconde case, al mare e ai monti, di ricchi e poveri e, addirittura, 6 castelli.

Nella risposta il Ministro ha evidenziato quanto segue. In merito all'impatto macroeconomico positivo dell'agevolazione in esame, occorre precisare che se anche diverse istituzioni, associazioni e centri di ricerca hanno rilevato il carattere espansivo del superbonus e delle altre misure di incentivazione edilizia, gli stessi studi hanno sottolineato come le valutazioni di impatto di tali misure siano soggette a un ampio margine di incertezza. Ciò è confermato dalla significativa variabilità dei risultati prodotti. Inoltre, non si può tralasciare che il contributo alla crescita deve essere necessariamente analizzato alla luce dei costi per il loro finanziamento. Come ogni politica pubblica, essa deve essere sottoposta a una rigorosa analisi costi-benefici. Come specificato, tra gli altri, da Banca d'Italia, l'effetto espansivo verosimilmente non è stato tale da rendere lo strumento a impatto nullo per il conto economico delle Amministrazioni Pubbliche.
A questo bisogna aggiungere che i maggiori investimenti per abitazioni hanno, nella migliore delle ipotesi, sostituito e, nella peggiore, spiazzato alcune delle spese che si sarebbero comunque realizzate, anche in assenza del superbonus, tramite l'aumento dei prezzi nel settore. In sintesi, se da una parte la stima dell'impatto macroeconomico del superbonus 110% è incerta, dall'altra parte la quantificazione dei costi per le finanze pubbliche è certa e se ne dovrà dare conto anche nella prossima nota di aggiornamento al DEF.

Proprio per questo motivo, non è intenzione del Governo procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute. Sono allo studio dell'Esecutivo strumenti attraverso i quali consentire la verifica della bontà dei crediti ancora in possesso di cittadini e imprese sorti nel periodo precedente all'introduzione dei vincoli di appropriatezza. Tale circostanza dovrebbe contribuire a rimuovere gli ostacoli frapposti alla loro cessione.

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La legge delega per la riforma fiscale (art. 14 L. 111/2023) prevede la promozione dell’adempimento spontaneo del contribuente. Si tratta dell’ampliamento del ravvedimento operoso e del debutto del contraddittorio preventivo, con effetti sui procedimenti relativi ai tributi locali. A partire dal 2015, il ravvedimento locale non ha più scadenze fisse prestabilite, ma non è stata disinnescata la causa ostativa rappresentata dalla conoscenza di atti del procedimento di controllo.
In particolare, mentre nei tributi erariali solo la ricezione di un atto impositivo costituisce un impedimento alla regolarizzazione, nei tributi locali, almeno in apparenza, è sufficiente l’invio di un questionario per bloccarla.

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Entro il 30.09.2023 verranno recapitate via Pec le restanti comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione contenenti la liquidazione delle somme dovute per la rottamazione-quater (che una parte dei destinatari ha già ricevuto negli scorsi giorni).
In caso di presentazione di domande distinte per i diversi carichi a ruolo, verranno ricevute altrettante comunicazioni di liquidazione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'eventuale decadenza di uno dei piani di pagamento non ha alcun effetto sulla validità degli altri.
Se l’importo a ruolo è rappresentato da sole sanzioni tributarie o contributive, il vantaggio è massimo poiché avviene il sostanziale annullamento dell’importo da versare.
Ora si apre la fase rappresentata dai pagamenti delle prime 2 rate, in scadenza il 31.10.2023 e il 30.11.2023, ciascuna pari al 10% del totale: gli effetti della definizione agevolata decadono nell'ipotesi che non si paghi anche solo una delle rate, fatto salvo il ritardo (tollerato) di 5 giorni per ciascuna delle scadenze. In caso di decadenza, il debitore torna a essere moroso con le conseguenze ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973, che prevede la segnalazione all’agente della riscossione da parte di enti pubblici, in caso di pagamento di crediti superiori a 5.000 euro.
Le successive scadenze sono nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascuno dei 4 anni che vanno dal 2024 al 2027.

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Scade lunedì 2.10.2023 (il 30.09 cade di sabato) il termine per la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata ai fini della definizione agevolata, accessibile anche per liti sugli atti di contestazione delle sole sanzioni.
In particolare, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata al 1.01.2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

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Al via la domanda per il tax credit librerie a partire dalle ore 9:00 dell’11.09.2023 e fino alle ore 12:00 del 31.10.2023, senza ordine cronologico; pertanto, non vi è alcuna priorità rispetto all’ordine di arrivo delle domande.
Il credito è parametrato su importi pagati nel 2022 a titolo di:
Imu (nel costo massimo di 3.000 euro);
Tasi (nel costo massimo di 500 euro);
Tari (nel costo massimo di 1.500 euro);
Imposta pubblicità (nel costo massimo di 1.500 euro);
Tosap/Cosap ( nel costo massimo di 1.000 euro);
Spese di locazione (ossia canone e spese accessorie, nel costo massimo di 8.000 euro);
Spese mutuo (ossia la quota capitale e le spese accessorie, quali le spese di perizia, le spese notarili, nel costo massimo di 3.000 euro);
Contributi previdenziali e assistenziali del personale dipendente (nel costo massimo di 8.000 euro).
Queste ultime spese si intendono dovute e pagate e riferite al locale dove si svolge la vendita al dettaglio.
Inoltre, l'importo totale delle spese suddette si deve prendere in percentuale a seconda della soglia di fatturato del 2022. Nella domanda occorre indicare la dimensione dell’impresa: micro, piccola, media, grande. Gli utenti che hanno presentato domanda l’anno scorso devono effettuare una nuova registrazione per la presentazione della domanda di quest’anno.
I beneficiari devono avere le seguenti caratteristiche:
essere esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con Ateco principale: 47.61 o 47.79.1. (L'Ateco deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda);
avere sede legale nel SEE e tassazione in Italia;
avere avuto ricavi nell'anno precedente la domanda (2022) derivanti da cessione di libri nuovi e/o usati pari o superiori al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
La misura massima del credito è di 20.000 euro per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali o se ricomprese, gestite direttamente dall'esercente, mentre 10.000 euro per gli altri.
Il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia a partire dal 10° giorno del mese successivo alla comunicazione dell'importo spettante, non concorre alla formazione del reddito né ai fini Irap, né ai fini del rapporto degli interessi passivi e viene concesso nei limiti degli aiuti "de minimis".

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L’obiettivo, nemmeno tanto velato, è provare a ridare slancio alle indagini finanziarie, uno strumento di accertamento che, prendendo spunto dall’archivio dei rapporti finanziari, risulta infatti decisamente sottoutilizzato rispetto alle sue reali potenzialità antievasione.
L’avvio di queste attività di accertamento o, meglio, di “esplorazioni” sui conti correnti degli italiani attraverso l’intelligenza artificiale e la pseudonimizzazione dei dati anagrafici, è stato recentemente annunciato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in un'intervista alla stampa.
Il rilancio di queste attività sembra infatti confermare la volontà di riprendere a utilizzare questa delicatissima banca dati attraverso le più recenti tecniche di pseudonimizzazione dei dati personali nel tentativo di invertire un costante sottoutilizzo di questo strumento, come più volte denunciato dalla Corte dei conti. Secondo la magistratura contabile, infatti, l’anagrafe dei rapporti finanziari risulta sottoutilizzata ai fini dei controlli antievasione nonostante la ricchezza e la qualità delle informazioni nella stessa contenute.
Analizzando attentamente le dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, emergono una serie di spunti interessanti circa il reale utilizzo che il Fisco si accinge a compiere sui dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari.
Come ha detto Ruffini siamo di fronte a prime “esplorazioni” dei dati che verranno portate avanti utilizzando la tecnica della pseudonimizzazione dei dati, resa ora possibile dal combinato disposto della L. 160/2019 e del decreto ministeriale attuativo del 28.06.2022. Grazie a questa particolare metodologia i primi responsi che vengono forniti dagli algoritmi utilizzati dal Fisco non danno indicazioni dei dati anagrafici degli intestatari dei conti correnti estrapolati sulla base degli appositi indicatori di rischio di evasione che guidano il sistema di intelligenza artificiale. La vera identità dei titolari dei conti correnti o degli altri rapporti finanziari, giudicati ad alto rischio fiscale, verrà disvelata al Fisco solo a seguito di ulteriori verifiche e analisi più approfondite.
Altro elemento importante al quale ha fatto riferimento il direttore riguarda l’annualità oggetto delle suddette esplorazioni, nonché lo specifico fattore di rischio fiscale sulla base del quale gli algoritmi del Fisco costruiranno le liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.
Per quanto riguarda l’annualità, Ruffini ha precisato che tali verifiche avranno a riferimento il periodo d’imposta 2017, mentre per quanto riguarda l’indicatore di rischio che guiderà le analisi lo stesso è rappresentato dai contribuenti che in tale annualità hanno manifestato “grandi movimentazioni sui propri conti correnti ma non hanno presentato la dichiarazione dei redditi”.
Si tratta, a ben vedere, di un indice di rischio piuttosto semplice e grossolano per la verifica del quale gli algoritmi del Fisco non dovranno faticare molto.
Stando alle affermazioni del direttore Ruffini i soggetti intercettati saranno infatti veri e propri evasori totali, per lo meno per l’annualità oggetto di indagine, non avendo presentato la dichiarazione annuale dei redditi.
Anche su tali aspetti più volte la magistratura contabile aveva nel tempo sottolineato le perdite di gettito connesse al sottoutilizzo dell’archivio dei rapporti finanziari. Le lancette annuali della prescrizione hanno sicuramente consentito a molti contribuenti nelle condizioni di rischio fiscale sopra individuate, di sfuggire alla scure del Fisco nelle annualità precedenti al 2017.

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A partire dalle ore 15,00 del 18 settembre sarà aperta la piattaforma dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del credito d'imposta, a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, sulla spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel secondo trimestre dell'anno 2022. 
Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con comunicato siglato in data 08 agosto 2023 contenente le indicazioni utili alla presentazione delle istanze.
Ricordiamo che il contributo è riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli:
di categoria euro V o superiore, 
di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, 
utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
La domanda è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati secondo i modelli pubblicati.
L’accesso alla piattaforma è effettuato dal legale rappresentante dell’impresa tramite SPID/CNS/CIE, successivamente il legale rappresentante può individuare ulteriori soggetti autorizzati ad operare nella piattaforma per conto dell’impresa richiedente.La piattaforma rimane aperta fino alle ore 23.59 del giorno 6 ottobre. Fonte: fiscoetasse.com

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La circolare 23/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 40 D.L. 48/2023, che per il 2023 ha innalzato a 3.000 euro annui la soglia di esenzione per i fringe benefit, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, erogati dal datore di lavoro ai dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati.
Si tratta del regime già previsto per il 2022 con un perimetro soggettivo più ampio (art. 12 D.L. 115/2022, così come modificato dall'art. 3, c. 10 D.L. 176/2022) a differenza del precedente periodo d'imposta, la nuova esenzione non trova applicazione per i dipendenti senza figli a carico; in questa ipotesi, torna applicabile l'esenzione per i soli beni e servizi, non anche per le somme, assegnati dal datore di lavoro nel limite annuo di 258,23 euro.

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La Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 2529/2023, ha stabilito che il credito Iva deve essere riconosciuto anche nel caso di presentazione di una dichiarazione Iva ultra tardiva, ossia presentata oltre 90 giorni della scadenza dei termini ordinari; la pronuncia è in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità.

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Con il riaprirsi della stagione scolastica, a settembre i bambini che inizieranno l’asilo nido potranno fruire, come per gli anni passati, del cosiddetto bonus nido, sia se frequentano un nido pubblico comunale, sia un asilo privato purchè autorizzato, ove per tale si intende la struttura che ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.
Dallo scorso 27.02.2023, l’Inps ha aperto il canale telematico per presentare l’istanza entro il prossimo 31.12.2023. Poi le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31.07.2024. Si ricorda che tale bonus consiste in un importo che va da 1.500 a 3.000 euro per sostenere le rette versate per la frequenza all’asilo nido dei propri figli oppure in alternativa per l’assistenza domiciliare in caso di gravi patologie che impossibilitino la presenza; è stato introdotto dall’art. 1, c. 355 L. 232/2016 e poi prorogato con modifiche dall’art. 1, c. 343 L. 160/2019 e art. 3, cc. 5 e 6 L. 238/2021. Le domande vengono accolte in ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento delle risorse, che per l’anno 2023 sono complessivamente di 550 milioni di euro. La domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta e deve contenere l’indicazione delle mensilità di frequenza (per i mesi da gennaio 2023 a dicembre 2023), con un massimo di 11 mesi. Alla domanda si deve allegare la documentazione che attesta il pagamento (il genitore può anche autocertificare l’importo richiesto).
Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota dei pasti, l’imposta di bollo; non deve comprendere la somma versata a titolo di iscrizione. Ovviamente il contributo mensile erogato dall’Inps non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta; pertanto, nei casi di nido gratuito (diffusi in alcune città), il bonus non spetta.
L’importo è pari a: 3.000 euro annui con un ISEE minorenni fino a 25.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro per 11 mensilità); 2.500 euro annui con ISEE minorenni tra 25.001 e 40.000 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro per 11 mensilità); 1.500 euro se l’ISEE minorenni è superiore a 40.000 euro o se non si presenta l’ISEE minorenni (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro per 11 mensilità). La domanda deve essere presentata in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: 1) portale web inps.it, se si è in possesso di Spid di livello 2 o superiore o di carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 2) tramite gli istituti di patronato.
Il bonus nido, come chiarito, è compatibile con l’assegno unico; pertanto, in presenza dei requisiti si potrà fruire di entrambi, mentre non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, c. 6 L. 22.12.2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

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Che questo periodo di riposo e divertimento sia ricco di momenti felici e di spensieratezza. 

Buon Ferragosto da #Fiscaldata
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L’occasione è dunque utile per esaminare compiutamente il panorama degli effetti dei termini di sospensione, in modo da poter procedere, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, conoscendo le tempistiche per gli adempimenti. I contribuenti infatti avranno a disposizione più tempo per notificare all’Agenzia delle Entrate i ricorsi introduttivi o anche per effettuare le relative costituzioni in giudizio. Vediamo come opera l’istituto in esame.
La sospensione feriale è disciplinata dall’art. 1, c. 1 L. 742/1969, così come modificato dall’art. 16 D.L. 132/2014, in base al quale “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1.08 al 31.08 di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Per effetto del periodo di sospensione:
i termini decorrenti prima del 1.08 si interrompono, per riprendere il 1.09;
il decorso dei termini aventi inizio nel periodo compreso tra il 1.08 e il 31.08 si realizza, di fatto, dal successivo 1.09.
La sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo, di cui all’art. 40 D.Lgs. 546/1992, per espresso richiamo previsto dal quarto comma.
Per gli atti di valore (solo imposta) non superiore a 50.000 euro emessi da qualunque ente impositore, la proposizione del ricorso tributario produce gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. In questi casi il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica dello stesso, in quanto prende il via una fase ove si svolge la mediazione. Decorso tale periodo, il contribuente, in caso di mancato accordo, può effettuare la costituzione in giudizio (nel termine di 30 giorni). Ai sensi dell’art. 17-bis, c. 2, ultimo periodo D.Lgs. 546/1992, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale anche ai fini del decorso del periodo suddetto.
Fin qui il panorama dei termini strettamente processuali. Non si tratta, però, dell’unica sospensione dei termini. Una misura dal tenore analogo, sia pure con alcune differenze, interessa anche gli avvisi bonari o comunicazioni di irregolarità ricevuti a seguito di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Iva. In particolare, l’art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016 prevede, ormai a regime, la sospensione dal 1.08 al 4.09 dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 462/1997 e 1, c. 412 L. 311/2004.
Deve però osservarsi che, se da una parte il periodo di sospensione è leggermente più lungo di 4 giorni rispetto alla sospensione dei termini processuali, dall’altra la previsione di legge contiene rilevanti limitazioni.
Dopo la ricezione dell’avviso bonario il contribuente può infatti scegliere se effettuare il versamento in un’unica soluzione o a rate. In entrambe le circostanze il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto e in tal caso opera la sospensione dei termini.
Se, invece, l’avviso bonario dovesse essere ricevuto nel periodo di sospensione, quindi dal 1.08 al 4.09, il termine di 30 giorni per pagare decorrerà direttamente dal 5.09 prossimo, ricalcando il medesimo meccanismo previsto per la sospensione dei termini processuali di cui sopra.
La limitazione sta nel fatto che però il periodo di sospensione non trova applicazione con riferimento ai piani di rateazione in corso, e quindi per le rate successive alla prima, accordati ai sensi dell’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997.
Ne esiste inoltre un’altra dovuta a eventi calamitosi. Per i soggetti che al 1.05.2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell’allegato 1 del D.L. 61/2023, interessati dall’alluvione verificatasi nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, i termini di pagamento relativi a qualsiasi atto sono infatti stati sospesi dal 1.05.2023 al 31.08.2023.
Per ciò che concerne invece le richieste di documentazione, non è prevista alcuna sospensione dei termini. Tuttavia, con comunicato del CNDCEC 5.07.2023, n. 92, è stato ricordato che, sia pure informalmente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni potrà essere effettuata, senza alcuna conseguenza, dopo la “pausa estiva”, quindi entro i primi 15 giorni di settembre.
Il rinvio dovrebbe quindi interessare anche le spiegazioni relative alle segnalazioni di anomalia riguardanti i modelli ISA.

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La delega per la riforma fiscale prevede la progressiva introduzione della mensilizzazione dei versamenti Irpef che si sostanzierà nella possibilità di rateizzare il secondo acconto delle imposte il cui versamento è attualmente previsto il 30.11 di ogni anno in unica soluzione.
Il tutto con un doppio vincolo: niente peggioramenti per il contribuente e senza nuovi o più oneri per la finanza pubblica.

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๐Ÿ—“๏ธLo studio commerciale ๐…๐ˆ๐’๐‚๐€๐‹๐ƒ๐€๐“๐€ rimarrà chiuso per ferie estive dal 14 Agosto all’1 Settembre.

Auguriamo a voi e alle vostre famiglie una meravigliosa estate, ricca di relax e momenti indimenticabili.

Ci rivediamo con entusiasmo a Settembre, pronti a continuare a supportarvi nella crescita del vostro business ๐Ÿ“ˆ

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In caso di trasferimento è necessario inviare tempestivamente la dichiarazione al comune di competenza per comunicare:
i dati della nuova abitazione, 
i dati di coloro che già vi risiedono,
i dati delle persone che si sono trasferite.
Sul sito di ANPR Anagrafe Nazionale è disponibile tra gli altri il servizio di cambio di residenza on-line.
In particolare, il cambio di residenza on line è il servizio che consente di inviare:
per sé 
e per i componenti della propria famiglia anagrafica, 
una dichiarazione al comune di competenza nei seguenti casi:
cambio abitazione nell’ambito dello stesso comune;
cambio residenza trasferendosi in un altro comune;
Accedendo al servizio nell'area riservata del portale ANPR, (https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/)
verrà chiesto di dichiarare se ci si trasferisce in una nuova residenza o in una famiglia esistente.
Occorre scegliere il primo caso (nuova residenza) se:
SI va ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone;
nella casa dove ci si trasferisce ci sono altre persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).
Occorre scegliere il secondo caso (famiglia esistente) se, viceversa, nella nuova casa ci sono persone con le quali si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).
Attenzione al fatto che, prima di inviare la richiesta, è bene verificare attentamente i dati inseriti in quanto dopo l’invio, infatti, non sarà possibile effettuare ulteriori modifiche, poiché la richiesta sarà gestita direttamente dagli operatori d’anagrafe del comune di competenza. 
rientro in Italia dall’estero (se si è un cittadino italiano iscritto all’AIRE).
Per tutte le altre tipologie di richiesta, è necessario rivolgersi al comune di competenza.
Nell'area riservata sarà possibile seguire la pratica e fornendo il proprio indirizzo restare informati tramite email.
Per il cambio di residenza on line l’accesso dovrà avvenire con la propria identità digitale:
carta d’identità elettronica CIE,
Spid, 
o carta nazionale dei servizi. Fonte: fiscoetasse.com

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Nel periodo estivo e in un Paese a forte attrattività turistica come l’Italia, la possibilità e la disciplina relativa alle locazioni brevi riveste sempre un particolare interesse. Si pensi a tutti i proprietari di appartamenti in una località di vacanza, che affittano per brevi periodi (inferiori ai 30 giorni) uno o più immobili.

Occorre dunque chiarire se, e a partire da quale contratto stipulato, sia necessario aprire la partita Iva oppure entro quali limiti si possa mantenere lo status di contribuente “non imprenditore”.
Altro aspetto riguarda poi se sia possibile applicare sempre la cedolare secca, oppure se, a partire da un certo numero di contratti relativi a un medesimo immobile, si debba per forza assoggettare ad Irpef e non più a cedolare secca le ulteriori locazioni a esso relative.
Andiamo con ordine. La disciplina trova la propria regolamentazione nell’art. 4 D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito dalla L. 21.06.2017, n. 96.
La materia è stata altresì illustrata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 24/E/2017.
In particolare, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del decreto, ai fini delle disposizioni in commento, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La caratteristica della “locazione breve”, dal punto di vista fiscale, è pertanto quella di consentire al proprietario dell’immobile concesso in locazione breve di poter optare per l’applicazione della cedolare secca nella misura del 21%, per ciascun contratto stipulato.

Vediamo dunque in che ambito e con quali limiti è possibile accedere a tale trattamento fiscale.
Sotto il profilo soggettivo, occorre innanzitutto premettere che il regime della “locazione breve” si rende applicabile solo nel caso in cui il contratto sia stipulato da una persona fisica, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. Detto più semplicemente, l’immobile locato deve riferirsi alla sfera privata del contribuente e non essere patrimonio aziendale. Da tale discrimine, infatti, discende l’obbligo o meno di aprire partita Iva.
Venendo a questo aspetto, ovvero quando scatta l’obbligo di partita Iva, è necessario richiamare l’art. 1, c. 595 L. 178/2020 con cui, per la prima volta, sono stati messi dei paletti, che in precedenza erano del tutto assenti nel nostro ordinamento. Secondo quanto disposto dalla menzionata norma, il regime delle “locazioni brevi” (a partire dal periodo di imposta 2021), con conseguente possibilità di dichiarare il reddito conseguito nel quadro RB di Redditi e assenza di obbligo di partita Iva, è accessibile solo ai contribuenti che locano immobili a uso abitativo, per un periodo non superiore ai 30 giorni (compresi eventuali servizi di pulizia e biancheria) – ovvero tutte le condizioni già richiamate – ma solo “in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta”.
Evidentemente la ratio della disciplina tende a individuare i limiti di una comune attività di “messa a reddito” del proprio patrimonio immobiliare rispetto a una più strutturata, e dunque imprenditoriale, iniziativa economica, che preveda invece un’organizzazione non più configurabile come mera fruizione delle potenzialità reddituali degli immobili, ma abbia assunto, oltre detto limite, la caratteristica di impresa.
Per quanto poi riguarda l’ulteriore problema relativo all’esistenza, o meno, di un numero massimo di contratti per immobile oltre il quale l’attività debba essere considerata imprenditoriale e pertanto non più inquadrabile nell’ambito qui esaminato, occorre precisare che a fare la differenza non è il numero dei contratti stipulati, bensì quello degli appartamenti destinati alla locazione breve.

Quindi, se per esempio un contribuente dispone di cinque appartamenti e intende destinarli tutti a locazione a breve, egli dovrà aprire la partita Iva, anche se, paradossalmente, riesce a concludere un solo contratto nell’anno. In tal caso, a fare la differenza è infatti la destinazione, che potremmo anche definire come mera intenzione. Nell’ipotesi dei cinque appartamenti, quindi, il soggetto è già imprenditore nel momento in cui pone sul mercato gli immobili (ad esempio pubblicizzandoli sulle piattaforme turistiche), quindi prima ancora di aver concluso un contratto.
Nel caso in cui, per ipotesi, l’appartamento locato per brevi periodi sia solo uno, il numero dei contratti stipulati (che, potenzialmente, potrebbe essere molto numeroso, basti pensare alla locazione dell’immobile più volte nell’anno, magari per una settimana alla volta a favore di diversi conduttori) non fa comunque scattare l’obbligo di partita Iva.
Allo stesso modo, la numerosità dei contratti, relativi a un solo immobile, non preclude affatto la possibilità di assoggettare ciascun contratto a cedolare secca.
Non è infatti prevista dalla norma alcuna “soglia numerica” di contratti stipulati oltre la quale non è possibile avvalersi della cedolare secca. Il contribuente, in definitiva, è libero di scegliere di applicare la cedolare secca per tutti i contratti, per nessuno di essi, o anche di optare per alcuni per la tassazione ordinaria e per altri per la cedolare secca, anche quando riferiti al medesimo immobile.

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Dopo il via libera del Senato al testo della delega fiscale (che dovrà esser votato domani anche alla Camera), si riassumono i principali elementi che sono stati votati, che dovranno essere successivamente tradotti in schemi di decreti delegati da un Comitato tecnico di prossima istituzione:
riordino degli incentivi, anche fiscali;
stop alle sanzioni per chi possiede il "bollino blu" del rischio fiscale;
acconti delle imposte di novembre pagabili anche a rate;
in ambito di compensazione, crediti inesistenti distinti dai non spettanti;
se nei precedenti procedimenti il fatto non sussiste cade anche la lite fiscale;
pagamento di multe e tributi locali ammesso anche con Rid o carta di credito;
eliminazione dell'Irap e introduzione di una sovraimposta da calcolare con le regole dell'Ires;
nessun automatismo sui pignoramenti dei conti correnti;
accordo Stato-Regioni sul nuovo fisco locale e possibilità per ogni comune di istituire sanatorie su misura;
nuova possibilità di recupero dei crediti non riscossi per l'ente creditore;
riordino delle tasse automobilistiche ed eliminazione del superbollo;
mini-Ires per i soggetti che investono utili o effettuano assunzioni;
tributo per Province e città metropolitane al fine di promuovere il federalismo fiscale;
le pagelle fiscali degli Isa serviranno, anche, per il concordato preventivo con le Pmi.

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L'Inps (messaggio n. 2835/2023) ha fornito chiarimenti sulle novità del D.L. 48/2023 in tema di reddito di cittadinanza (Rdc), specificando che lo stesso non sarà più erogato ai soggetti che, pur potendo, non si attivano nella ricerca del posto di lavoro, né sono in carico ai centri per l'impiego (Gol, per esempio) o attivi in progetti utili alla collettività.
In caso contrario, infatti, questi soggetti subirebbero solo una riduzione di tutela per via della sostituzione del Rdc con la nuova misura “supporto per la formazione e il lavoro” (Sfl), da settembre, che prevede comunque l'erogazione di un'indennità di 350 euro mensili.
Inoltre, l'Inps ribadisce che ai restanti beneficiari il Rdc sarà erogato fino al 31.12: senza alcuna eccezione, se appartenenti a nuclei familiari con disabili, minorenni o persone con almeno 60 anni d'età; a condizione di essere presi in carico dai servizi sociali dei comuni, se non attivabili al lavoro.

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Dott. Gabriele Muzzi