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Sostegni bis: ulteriore contributo a fondo perduto e nuovo fondo perduto alternativo

Secondo la bozza in circolazione del nuovo Decreto Sostegni Bis, pronti nuovi sostegni a fondo perduto per le PIVA.
Con l’art. 1 rubricato “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici” con i commi da 1 a 4 si riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto senza necessità di presentare la domanda in favore di:
tutti i soggetti che hanno la PIVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto
che hanno presentato istanza e ottenuto il precedente contributo di cui all’art 1 del DL n 41/2021
che non lo abbiano indebitamente percepito o non lo abbiano restituito
Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% del precedente ed è corrisposto dalla Agenzia delle Entrate con:
accredito diretto su conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente
ovvero è riconosciuto come credito di imposta nel caso si sia optato per tale modalità per il contributo precedente.
Il comma 5 dello stesso art. 1 ancora in bozza, introduce invece un contributo a fondo perduto alternativo rivolto a coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di PIVA stabiliti nel territorio dello stato che:
nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro
e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 % nel periodo compreso dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Si differenzia pertanto dal precedente previsto dal primo decreto Sostegni, per il periodo temporale di riferimento. Ricordiamo infatti che il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni prendeva in considerazione l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 che doveva essere inferiore di almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per determinare correttamente gli importi suddetti si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
Il contributo è alternativo a quello previsto dai commi precedenti (da 1 a 4) ossia i soggetti che a seguito della presentazione dell’istanza per il contributo di cui all’art 1 del DL n 41 abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo stesso.
L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale:
alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021
e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000
40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione
30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro
Per tutti i soggetti l’importo del contributo non può superare i 150.000 euro.
Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
A scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto sotto forma di credito di imposta da utilizzare il compensazione.
Il contributo di cui al comma 5 deve essere richiesto mediante presentazione in via telematica alla Agenzia delle Entrate di apposita istanza entro sessanta giorni dall’avvio della procedura telematica appositamente prevista. Come nel caso del precedente contributo un apposito provvedimento delle entrate disciplinerà modalità e termini di presentazione delle domande.
Attenzione va prestata al fatto che la relazione illustrativa specifica una aspetto importante, ossia il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 dell’art 1 del Sostegni bis in bozza è alternativo a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 4 dello stesso art 1.
In particolare si specifica che i soggetti che, in virtù della presentazione dell’istanza per il contributo di cui all’art 1 del DL n 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato ai sensi del presente articolo e da quest’ultimo verranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia. Fonte: fiscoetasse.com