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Sospensione versamenti fino al 30 aprile, rottamazione gratuita debiti fino al 2015

L’emergenza Covid19 persiste e il decreto Sostegno appronta le misure per prorogare i termini che avevano previsto la fine dell’emergenza al 28 febbraio 2021.
Ecco le sospensioni in arrivo presumibilmente la prossima settimana:
Cartelle di pagamento e avvisi esecutivi
Viene spostata la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi dal 28 febbraio al 30 aprile
Riprende la notifica delle cartelle di pagamento fino ad ora inibita durante il periodo di sospensione; tuttavia anche se si riceve la notifica di una cartella di pagamento si avranno 60 giorni di tempo dal 30 aprile (fine della sospensione di pagamento) per onorarla e quindi si potrà pagare entro il 29 giugno 2021, in unica soluzione.
Rottamazione ter e saldo e stralcio
Le rate non pagate nel 2020 e nel 2021 non fanno venir meno la definizione qualora il versamento delle relative rate venga effettuato integralmente:
entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Pignoramenti stipendi
Vengono sospesi dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 i pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Rottamazione gratuita debiti dal 2000 al 2015
Il decreto non precisa ancora l’importo (si ipotizza 5000 euro) ma prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018. Fonte: fiscoetasse.com