Indirizzo
Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento

Registratore telematico: un riepilogo degli obblighi del 2021 e delle proroghe

Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.
Tale obbligo è decorso:
dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 €;
dal 1° gennaio 2021 per gli altri
Dal 1.1.2021 i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 € risultano obbligati a:
memorizzare elettronicamente
e a trasmettere telematicamente
i dati dei corrispettivi giornalieri.
Tali soggetti devono documentare (art. 1 DM 7/12/2016, attuativo dell’art. 2 D.lgs. 127/2015) le cessioni e prestazioni effettuate con un documento commerciale salvo che non sia emessa la fattura (o la fattura semplificata).
Cosi come avveniva per lo scontrino/ricevuta fiscale, il documento è sempre esente dall’imposta di bollo (anche laddove superi l’importo di €. 77,47 senza che sia applicata l’Iva).
Dal 1° gennaio 2021 i suddetti soggetti sono obbligati a dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
In alternativa, questi contribuenti possono utilizzare la procedura web “documento commerciale online“ presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Da tale data risulta terminato il c.d. “periodo transitorio“ di conseguenza essi devono trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il Registratore Telematico (RT) è un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet.
Ci sono diversi modelli di RT a seconda dell’operatività dell’esercente o dell’artigiano (ad esempio RT fisso, RT portatile).
In considerazione delle scadenze di entrata in vigore dell’obbligo di effettuare i corrispettivi elettronici, è importante verificare sul mercato, il modello più idoneo alle proprie esigenze e acquistare tale strumento presso i rivenditori autorizzati. In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già in uso.
Le caratteristiche tecniche che deve possedere sono state stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016,
Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa tradizionale.
A differenza di quest’ultimo, però, al momento della chiusura di cassa l’RT, in automatico (quindi senza alcun intervento dell’esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle entrate in modo sicuro.
Pertanto, è anche possibile utilizzare l’RT senza connessione alla rete internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere l’apparecchio alla rete internet al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione.
La Procedura Web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili. La procedura è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Un’altra novità che decorre dal 2021 è l’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri, facciamo però un riepilogo dei vari provvedimenti che hanno portato ad oggi a prorogare tale obbligo dal 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2022.
Con Provvedimento del 7 settembre 2021 le Entrate apportano ulteriori modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
In particolare, in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria
viene modificata dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 la data definitiva di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici,
vengono infine adeguati al 31 dicembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo che il Provvedimento 20 dicembre 2019 aveva stabilito che dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 era possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall’Allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi – versione 6.0 – novembre 2017” o in alternativa, secondo le specifiche previste dall’Allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi”– versione 7.0 – marzo 2020”.
Il Provvedimento 30 giugno 2020, modificando il paragrafo 4.2, aveva previsto che fino al 31 dicembre 2020 era possibile trasmettere i dati dei corrispettivi in base alle specifiche sopra elencate mentre dal 1° gennaio 2021 i dati dei corrispettivi avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo Allegato “Tipi Dati Corrispettivi” (versione 7.0 – giugno 2020).
Il Provvedimento 23 dicembre 2020 aveva previsto la proroga dal 1° gennaio al 1° aprile 2021 della data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici.
Il Provvedimento n 83884 del 30 marzo 2021 ha previsto una ulteriore proroga dal 1 aprile al 1 ottobre 2021. Oggi la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del tracciato versione 7.0 è il 1 gennaio 2021.
Attenzione va prestata al fatto che la mancata o non tempestiva memorizzazione oppure la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, commi 2-bis e 3, articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e articolo 12, comma 2). Fonte: fiscoetasse.com