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Iva vendite a distanza: cosa cambia da oggi 1° luglio 2021.

A partire dal 1° luglio 2021 è introdotta la figura della “vendita a distanza intracomunitaria di beni” con la previsione per queste vendite della tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l’acquirente, salvo che il valore delle cessioni non superi la soglia annua di 10.000 euro. È l’articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo la definizione di vendita a distanza nel nuovo articolo 38-bis.
Si tratta in sostanza delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore. Ciò significa che, oltre alle prestazioni di servizi TTE transfrontalieri (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni, fino a concorrenza dell’importo pari a 10.000 euro, saranno soggette al medesimo trattamento IVA delle prestazioni o cessioni nazionali.
Tuttavia, è previsto che il fornitore di beni venduti a distanza o il prestatore di servizi TTE può decidere di non applicare la soglia dei 10.000 euro, applicando le norme generali relative al luogo di destinazione della cessione o prestazione, vincolandosi ai fini IVA in tal senso per due anni.
Si segnala che la disciplina relativa all’identificazione del territorio nel quale applicare l’imposta (territorialità) in relazione alle vendite a distanza comporta anche la modifica degli articoli 40 e 41del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993. Sempre a partire dal 1° luglio 2021, per evitare che i fornitori di beni a distanza e i prestatori di servizi diversi dai TTE destinati a consumatori privati debbano registrarsi a fini IVA in ogni Stato membro in cui prestano servizi, il “mini” sportello unico per l’IVA MOSS (Mini One Stop Shop), diventerà sportello unico OSS (One Stop Shop), aprendosi quindi anche a tutti i servizi resi ai consumatori privati (e non solo ai servizi TTE) e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Il ricorso all’OSS non incide sull’identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione, che rimane quello:
di destinazione solo per i servizi TTE intracomunitari superiori alla soglia e;
per le cessioni intracomunitarie di beni superiori alla stessa soglia.
Per ridurre gli oneri delle imprese che si avvalgono dello sportello OSS è stato eliminato l’obbligo di emettere fattura ed è stata estesa la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA all’OSS. Sono inoltre coinvolte a fini IVA le interfaccia elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito dell’e-commerce. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 potranno registrarsi:
al regime “OSS non-UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS. Viene introdotta infine la “vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi” e l’abolizione della vigente esenzione dall’IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi. Con la forte crescita del commercio elettronico, tale esenzione per i prodotti importati ha determinato una grave distorsione della concorrenza a scapito dei fornitori europei. Pertanto, al fine di ripristinare la parità di condizioni per gli operatori economici dell’UE e proteggere le entrate fiscali degli Stati membri dell’UE, la direttiva (UE) 2017/2455 ne prevede l’abolizione a partire dal 1° luglio 2021 e l’applicazione del principio della tassazione nel luogo di destinazione. Al contempo, per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto, ovvero non superiore a 150 euro, viene creato un nuovo regime che consente all’importatore stabilito nell’UE (o all’intermediario nominato) di riscuotere l’IVA presso l’acquirente e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS – Import One Stop Shop). Nel caso in cui non si ricorra all’IOSS, è previsto un regime doganale semplificato per l’adempimento dell’IVA per le importazioni inferiori a 150 euro, ma solo se l’immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all’acquirente. Fonte: fiscoetasse.com