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Investimenti 4.0 un chiarimento atteso.

Un chiarimento atteso e che pone fine ad alcuni dubbi interpretativi, a margine di una disciplina che produce significativi effetti positivi, sotto il profilo fiscale, a favore di chi acquista beni 4.0; effetti che, altrimenti, potrebbero essere vanificati o, peggio ancora, comportare riflessi sanzionatori nell’ipotesi di erronea valutazione del momento in cui devono ritenersi verificate le condizioni che legittimano la fruizione dei benefici di legge. In particolare, con il principio di diritto 17.01.2023, n. 4, richiamate le circolari 30.03.2017, n. 4/E e 23.07.2021, n. 9/E, che già si erano pronunciate sull’argomento fornendo chiarimenti sulla corretta imputazione temporale (ai fini dell’iper-ammortamento e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi) dei costi relativi agli investimenti “4.0”, è stato affrontato il caso in cui i contratti di acquisto prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisce con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprende anche tutta una serie di attività “ulteriori” (trasporto, assemblaggio, installazione, ecc.) e più in dettaglio, quando debba intendersi verificato il momento di effettuazione dell’investimento.

Ebbene, in aderenza agli indirizzi espressi con i sopra menzionati documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate conferma che il momento di effettuazione dell’investimento deve essere individuato in conformità alle linee guida previste dall’art. 109 Tuir e, segnatamente per i beni mobili, le conclusioni sono le seguenti:
l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, quando si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, in relazione alle clausole contrattuali;
è irrilevante la presenza di eventuali clausole di riserva della proprietà;
se dalle previsioni contrattuali non si ricava esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare, caso per caso, se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore.
Così stabilito il principio generale, il documento di prassi prosegue osservando che l’analisi degli specifici elementi che connotano la singola fattispecie (rectius, delle puntuali clausole contrattuali che regolano gli investimenti) trascende il perimetro applicativo dell’interpello, che, conformemente alla sua ratio, consiste nel fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alla portata delle norme tributarie invocate e sulla loro applicazione al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nel caso specifico, ma non si traduce in un accertamento “di fatto” del momento di effettuazione dell’investimento. In altri termini, non compete all’Agenzia delle Entrate appurare il momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e l’incidenza dell’adempimento delle “ulteriori prestazioni” secondo la volontà contrattuale. Da qui la conclusione: in esito ai richiamati principi, è comunque onere del contribuente procedere a una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro generale di riferimento, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.