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Green pass luoghi di lavoro 2022: tutte le regole

L’obbligo di green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati è stato introdotto dal decreto legge n. 127/2021 ed è in vigore dal 15 ottobre 2021. Il green pass base si ottiene con
vaccinazione ,
guarigione da Covid o
tampone negativo,
Ma attenzione, dal 15 febbraio 2022 è in arrivo il Supergreen pass (ossia il green pass rafforzato per vaccinazione o guarigione da COVID ), per i lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi.
Mentre l’ondata pandemica ha ripreso a salire in modo drammatico , il Governo aveva introdotto con il DL 172 del 26.11.2021 ulteriori obblighi di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, e ha emanato nuove specifiche nel dpcm 17.12.2021.
Negli ultimi giorni si sono aggiunti ulteriori importanti misure nel decreto legge n. 221/2021 (decreto Festività) e nel DL n. 1 del 7 gennaio 2022.
L’ultimo provvedimento in ordine di tempo DL N. 5 del 4.2.2022 introduce la validità illimitata per il green pass rafforzato (ovvero il green pass con tre dosi di vaccino o da guarigione). Il decreto Festività DL 221 prevede in relazione al Green pass nel settore lavorativo le seguenti novità:
Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Riduzione della durata del Green pass a 6 mesi invece che 9, a partire dal 1 febbraio 2022.
Il decreto legge 1 del 7.1. 2022 introduce invece:
Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall’8 gennaio 2022. Questo significa che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
Obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile senza limiti di età, come già succede per il personale scolastico. Il decreto 1 2022 ha anche ampliato a tutte le aziende, invece che solo a quelle sotto i 15 dipendenti, la possibilità dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di sospendere il lavoratore per stipulare un contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi.
Il contratto è rinnovabile più volte fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Qualche dubbio permane sulla durata della possibilità di sostituzione in caso di lavoratori over 50, per i quali l’obbligo di supergreen pass si estende fino al 15 giugno 2022. VALIDITA’ GREEN PASS Il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tamponi negativo, porti una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli durante la giornata.
LAVORO SOMMINISTRATO in caso di lavoro somministrato l’obbligo è a carico dell’utilizzatore mentre l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass. In caso di violazione dell’obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.
SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS La legge 172 ha prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato (ora senza limiti dimensionali) possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta puo essere di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilità di essere rinnovato più volte. Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perchè privo di green pass, durante tale periodo non può rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
SANZIONI RIDOTTE: Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA’: nonostante le critiche del Garante per la privacy viene previsto che i dipendenti possano « consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» che la conserva fino alla data di scadenza, senza bisogno quindi per quel dipendente di ripetere il controllo del green pass ogni giorno . La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato. Dopo il decreto legge 172-2021 e il DL 1 2022 dunque l’obbligo vaccinale riguarda
personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate
personale socio sanitario delle RSA :
tutto il personale della scuola,
personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007),
tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e
personale degli Istituti penitenziari
lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi. Si ricorda che l’inadempienza per i lavoratori comporta la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto.
Il nuovo decreto 1 2022 prevede anche una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro.
La sanzione sarà irrogata automaticamente dall’Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull’incrocio dei dati con le anagrafi del ministero della Salute.
Per i lavoratori pubblici e privati e per i i liberi professionisti che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 euro che si raddoppia in caso di reiterazione e che si applicherà ai lavoratori over 50 tenuti a esibire dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato.