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Fondo perduto: il Sostegni bis in GU n 123 del 25 maggio conferma l’agevolazione.

Il Decreto Sostegni pubblicato in GU n 123 del 25 maggio 2021 prevede varie tipologie di contributo a fondo perduto per le PIVA.
In sintesi, come spiegato anche dal presidente Draghi in conferenza stampa, la misura si articola su tre componenti:
la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto:
sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
Si tratta di un contributo “automatico” senza bisogno di presentare alcuna istanza per coloro che hanno già ottenuto il precedente. Il contributo verrà riconosciuto con le stesse modalità del primo contributo ottenuto. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid- 19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività:
d’impresa,
arte o professione
e che producono reddito agrario,
titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Tale contributo è alternativo a quello di cui al punto precedente.
I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui sopra, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo risultante in base nuovi parametri.
Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.
Il contributo alternativo spetta a condizione che:
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per questo contributo occorre presentare istanza essendo alternativo al primo e, potrebbe accadere che il contributo già riconosciuto nel frattempo venga scomputato dall’agenzia da quello da riconoscere. Qualora invece dal calcolo con i diversi parametri su base mensile dovesse scaturire un contributo inferiore l’agenzia non darà seguito alla istanza. Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per il contributo alternativo possono verificarsi due casi:
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla:
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 (art 1) non superiori a centomila euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.
Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate
L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dell’art 1 relativo al fondo perduto sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: fiscoetasse.com