Indirizzo
Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento

Fatture elettroniche inviate in ritardo: quando fare o no il ravvedimento.

Se la omissione consiste nel mancato invio, ma le liquidazioni e i versamenti sono stati effettuati (o comunque, lo saranno) regolarmente, può “ravvedere” l’errore col pagamento della sanzione prevista dall’art.13 del Decreto legislativo 472/1997, il cui comma 1, lettera a-bis) con la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione della omissione avviene entro 90 giorni dalla data in cui è commessa; in questo caso la sanzione è quindi di Euro 27,78 (ossia 1/9 di 250) per ciascuna fattura, Il codice tributo da utilizzare è 8911, l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione (2021). La opportunità di effettuare il ravvedimento dipende dal numero di violazioni effettuate, considerato che esiste l’istituto della “continuazione”, previsto dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 472/1997, secondo cui “E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi … commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”. Tuttavia, le attenuazioni delle sanzioni sopra indicate sono possibili solo in caso di contestazione da parte degli Organi verificatori, non in sede di ravvedimento. Questo vuol dire che il ravvedimento potrebbe essere conveniente, rispetto alla alternativa di attendere la irrogazione della sanzione su attività dell’Ufficio, qualora Lei avesse inviato in ritardo un numero di fatture che oscilla tra le 12 e le 18, a seconda che consideriamo la ipotesi di applicazione della sanzione minima (maggiorazione di ¼, quindi 250 x 1,25 = 312,50) ovvero massima (maggiorazione del doppio, quindi 250 x 2 =500).Fonte: agendadigitale.eu