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Farmaci e parafarmaci: come controllare la detraibilità 2021.

Nelle dichiarazioni dei redditi 730/2021 e Redditi Persone Fisiche 2021 riferite all’anno di imposta 2020, è possibile detrarre le spese mediche sostenute dal contribuente nel corso dell’anno ma poiché in farmacia è possibile acquistare sia prodotti detraibili sia prodotti che non danno diritto alla detrazione, è importante capire la dicitura presente sullo scontrino fiscale (cd. scontrino parlante). In vista della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, ecco un breve riepilogo. Le spese mediche, fra cui rientrano anche le spese per acquisto di medicinali, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2020 al 19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro ma a certe condizioni.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate riguardanti la detrazione dei medicinali nelle dichiarazioni dei redditi 2020 indicano: “la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati
la natura,
la quantità dei prodotti acquistati
il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale
il codice fiscale del destinatario
così come indicato nel Testo Unico delle imposte sui redditi all’art 10, comma 1, lett.b).
Si ricorda che se le spese sanitarie indicate superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Lo scontrino parlante deve indicare natura e qualità dei beni e questo rende più facile riconoscere se il bene sia detraibile o meno, infatti è sufficiente controllare la codifica. In farmacia è possibile comprare medicinali, parafarmaci e altri prodotti ma solo alcune di queste categorie sono deducibili.
Danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:
Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci. Queste indicazioni sullo scontrino danno diritto alla detrazione al 19%, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.156/2007.
Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per motivi di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione anziché il nome specifico del farmaco che sarà rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.40 del 2009
Omeopatici: i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati. Sono definiti in base al d.lgs 219/2006 come “quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri.”
Ticket: questa dicitura c’è per i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto da diritto alla detrazione, così come indicato dall’Agenzia nella Risoluzione 10 del 2010
Farmaco/medicinale preparazione galenica: le preparazioni galeniche sono i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea (formule officinali). Sono detraibili se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale.
SOP-OTC: sono sigle utilizzate per i medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie. Trattandosi di medicinali sono detraibili, così come chiarito dall’Agenzia nella stessa Risoluzione n.10 del 2010.
Medicinali fitoterapici: sono medicinali che contengono esclusivamente come sostanze attive sostanze vegetali o preparazioni vegetali. Tali medicinali sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza e per tale motivo possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie. Come indicato dalla Risoluzione n.396 del 2008 sono detraibili i prodotti fitoterapici esclusivamente quando sono medicinali. Non danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:
Integratori alimentari: Con la risoluzione n. 256/E del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha precisato “Gli integratori alimentari vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”, e per tale motivo non sono detraibili.
Parafarmaci: la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali così come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione n.396 del 2008
4) Detraibilità spese mediche 2021: documenti da conservare
Per le spese mediche in generale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. Ad esempio per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:
relative all’acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
relative all’acquisto di alimenti a fini medici speciali occorre conservare la fattura o lo scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sul documento di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e che non sia destinato ai lattanti
relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.
per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione. Come indicato nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi 2020, le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Pertanto anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. Fonte: fiscoetasse.com