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Familiari a carico: chi sono, spese sostenute e detrazioni

Nel corso dell’anno è normale sostenere spese anche per i familiari, come i genitori che pagano le spese scolastiche per i figli o il coniuge che passa in farmacia per comprare medicinali, ma in questi casi cambia qualcosa ai fini delle dichiarazioni dei redditi? E se anzichè per un figlio a carico, la spesa viene sostenuta per una persona legata al contribuente da un’unione civile? Facciamo il punto di chi sono i familiari a carico, e quali spese sostenute per loro sono detraibili in questo articolo. Ai fini delle dichiarazioni dei redditi, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 7 del 2021, i familiari a carico sono:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
i figli, compresi
i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
i figli adottivi o affidati,
nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria ovvero:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato
i genitori (compresi quelli adottivi)
i generi e le nuore
il suocero e la suocera
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
i nonni e le nonne. Esiste inoltre anche un requisito reddituale da soddisfare: i familiari in questione si considerano fiscalmente a carico a condizione che possiedano, in ciascun anno, un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore ad euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Attenzione va prestata al fatto che a partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato ad euro 4.000; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2020, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età. Per quanto riguarda le unioni civili e le convivenze di fatto bisogna distinguere le due casistiche.
La cd Legge Cirinnà (L 76/2016) equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 20). In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa :
a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016)
o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempre che la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Attenzione va invece prestata al fatto che per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la l. n. 76 del 2016 non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente. Individuati ora i familiari a carico, passiamo ora alla detraibiltà nella dichiarazione dei redditi, delle spese sostenute nel loro interesse.
Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR (DPR 917/86) stabilisce, che per gli oneri indicati
spese sanitarie
spese di istruzione (si veda l’articolo: La detraibilità delle spese scolastiche nel 2021)
spese per alunni con DSA (si veda l’articolo Detrazione per disturbi dell’apprendimento (DSA) 2021: come fruirne)
premi di assicurazione
spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive
canoni di locazione per studenti universitari
spese per abbonamenti al trasporto pubblico (si veda l’articolo Abbonamento trasporto pubblico 2020 nella dichiarazione 2021)
la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR. Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio:
delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 124 del 1998,
delle spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.
spese funebri. Fonte: fiscoetasse.com