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Familiari a carico 2021

Le agevolazioni fiscali per i familiari a carico 2021, dipendono dal reddito del contribuente, e nel compilare la dichiarazione del redditi ormai con la campagna dichiarativa alle porte, si potrà calcolare l’ammontare degli importi che effettivamente spettano, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.
Vi sono due diverse soglie di reddito per stabilire se ad esempio un figlio è a carico o meno, a seconda dell’età, in particolare, si considerano familiari fiscalmente i figli con età non superiore a 24 anni, con un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili.
I figli con età superiore a 24 anni, sono fiscalmente a carico in base alle condizioni di cui all’articolo 12 del Tuir, con il possesso di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Il requisito anagrafico deve sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Si considerano a carico i familiari, anche se non conviventi con il contribuente, o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età, e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione, non rientrano nella categoria degli “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche gli “altri familiari”, che convivono con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, sono in particolare:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Nel limite di reddito (2.840.51 euro o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate alcune somme, che non sono comprese nel reddito complessivo. Tali importi fanno riferimento:
al reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
alle retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti centrali della Chiesa Cattolica;
alla quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
al reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
al reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Nella dichiarazione dei redditi, tra le diverse informazioni, si dovrà indicare anche la situazione dei familiari a carico e andrà in particolare compilata la corrispondente sezione presente nel frontespizio. Si ricorda che se durante l’anno è variata la situazione di un familiare, si dovrà compilare un rigo per ogni situazione nel citato prospetto.
Nella sezione, è presente il rigo relativo al coniuge nel quale si dovranno indicare i corrispondenti dati, si dovrà barrare la casella “C” (coniuge), e indicare il codice fiscale (da indicare anche se lo stesso non è fiscalmente a carico). Si dovrà poi inserire il numero dei mesi a carico.
Nei righi successivi (da 2 a 5) si indicheranno i dati relativi ai figli e agli altri familiari a carico. In particolare segnaliamo che il codice fiscale dei figli (anche se residenti all’estero) e degli altri familiari a carico, deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, perché sono attribuite interamente a un altro soggetto, inoltre si indicherà la percentuale di detrazione spettante.
Relativamente al coniuge, le istruzioni precisano che “in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della Legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Per quanto riguarda i figli a carico, la detrazione prevista per ciascun figlio è pari a 950 euro. Per gli “altri familiari” la detrazione prevista è di 750 euro, anche questa variabile in funzione del reddito complessivo. Non è possibile ripartire liberamente la detrazione per figli a carico, tra entrambi i genitori, e se gli stessi non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.
E’ possibile comunque decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, per evitare che la detrazione non sia fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario, oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Alcuni oneri e spese (es. spese sanitarie, premi di assicurazione, spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, ecc.), danno diritto alla detrazione (o in alcuni casi alla deduzione) anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. In questo caso il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultimo caso le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.
Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50%, devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. In generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse del familiare a carico.