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Aumenti di capitale: credito d'imposta per il 2021

Credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto d’azienda – Estensione 31 luglio.

Proroga al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator e per tutte le altre imprese e professionisti con riferimento ai canoni da gennaio a maggio 2021.
L’art. 4 del decreto sostegni bis, ancora in bozza, che dovrebbe essere approvato dal Governo entro la settimana prevede la proroga al 31 luglio del credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell’abitativo e affitto d’azienda.
Piu’ precisamente il 1° comma estende e proroga il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021.
Il secondo comma invece riconosce agli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Invariato l’ammontare del contributo che ricordiamo essere:
per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali
del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda;
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per tutti gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d’imposta nella misura
del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
del 30 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni. Fonte: fiscoetasse.com