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Credito di imposta sanificazione, dispositivi e tamponi: ecco il modello per le domande

Con Provvedimento n 191910/2021 le Entrate definiscono i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.
Ricordiamo che l’art. 32 del decreto sostegni bis prevede:
un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021
per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Il credito di imposta spetta a:
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
enti religiosi civilmente riconosciuti
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Ricordiamo tuttavia che detto articolo è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2021 che ha previsto l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi presso il MiBACT con la funzione di raccogliere le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi con l’identificazione degli stessi mediante un codice. Le modalità venivano tuttavia demandate a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo che ad oggi non ci risulta emanato. Il credito di imposta spetta per le spese sostenute per:
la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le modalità per la fruizione del credito di imposta vengono demandate a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. I soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Fonte: fiscoetasse.com