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Contributo a fondo perduto: ecco un esempio di calcolo.

Il Decreto Sostegno definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri e bollinato dalla Ragioneria dello Stato prevede un contributo a fondo perduto in misura superiore a quello previsto nelle prime bozze del decreto.
Questo contributo segue i precedenti già previsti da altri provvedimenti emergenziali ma se ne discosta per aver superato la classificazione dei CODICI ATECO che aveva penalizzato alcuni operatori. Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che:
svolgono attività d’impresa
arte o professione
imprese agricole
(la relazione illustrativa al decreto cita tra i possibili beneficiari anche enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali)
Non spetta a
i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Facciamo un esempio di un professionista che ha fatturato
240.000 euro nel 2019
120.000 euro nel 2020
Calcoliamo la media mensile del 2019 data da 240.000/12=20.000
Calcoliamo la media mensile del 2020 data da 120.000/12=10.000
Calcoliamo la differenza tra le medie mensili e otterremo 20.000-10.000=10.000
Moltilicando 10.000 per il coefficiente del 50% (spettante poichè il fatturato del 2019 è compreso tra i 100.000 euro e i 400.000 euro) ed otteniamo i 5.000 euro di contributo spettante da richiedere con apposita istanza. Fonte: fiscoetasse.com