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Contributo a fondo perduto del DL Sostegni: le modalità di erogazione.

Dall’8 aprile partiranno le prime erogazioni del contributo a fondo perduto del DL Sostegni, vediamo con quali modalità. Dal 30 marzo scorso e fino al 28 maggio è possibile presentare l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni.
Per sapere a chi spetta e come fare per richiederlo leggi Contributo a fondo perduto DL Sostegni: come richiederlo e alcuni esempi di calcolo
In presenza dei requisiti previsti dalla norma il contributo è riconosciuto per un importo minimo:
di 1.000 euro per le persone fisiche
di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro. L’Agenzia delle entrate, su scelta del contribuente, può erogare il contributo spettante:
mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte:
delle imposte,
dei contributi dovuti all’Inps
e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali,
il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.
Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.
Alle compensazioni del credito d’imposta NON si applicano i seguenti limiti:
divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010
ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000
ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.
Attenzione va prestata al fatto che la scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza:
sia per l’accredito in conto corrente
sia per il riconoscimento del credito d’imposta,
può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” (si vedano in proposito, i dettagli illustrati al paragrafo relativo all’elaborazione dell’istanza).
Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.
Nel caso in cui si scelga l’opzione per il credito d’imposta, questo potrà essere utilizzato in compensazione dal beneficiario, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.
Nel caso in cui il credito indicato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato.
Successivamente al riconoscimento del contributo, il beneficiario può consultare in ogni momento l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto e quello già utilizzato in compensazione nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
Fonte: fiscoetasse.com