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Cartelle, il condono non restituisce gli importi che sono stati già versati.

I pagamenti relativi ai ruoli di importo non superiore a 5mila euro effettuati in questi giorni e fino alla data indicata nel decreto attuativo del decreto Sostegni non sono in alcun caso restituiti, anche se la partita rientra tra quelle annullabili. È quanto si ricava dal chiaro dettato dell’articolo 4, comma 5, del Dl 41/2021.
La norma in esame prevede l’annullamento di tutte le partite di valore residuo fino a 5mila euro, affidate nel periodo dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2010, in presenza della condizione reddituale.
Questa è rappresentata dall’aver dichiarato un reddito imponibile non superiore a 30mila euro, per l’anno 2019.
Sotto il profilo quantitativo, il limite di 5mila euro è determinato con riferimento al debito esistente alla data del 23 marzo 2021, tenendo conto solo di sorte capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Ciò che conta è il singolo “carico” affidato e non il totale addebitato nella cartella. A tale riguardo, si evidenzia che il carico corrisponde all’importo complessivo del provvedimento che è alla base dello stesso.
Così, per esempio, la multa stradale costituisce un carico differente rispetto alla liquidazione della dichiarazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Se ciascuna di queste non supera 5mila euro, entrambe possono beneficiare dell’azzeramento.
Per individuare le partite interessate, è prevista l’emanazione di un apposito decreto attuativo, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del decreto sostegni. Nel decreto ministeriale dell’Economia sarà stabilita la data da cui ha effetto la cancellazione del ruolo.
Con riferimento allo stralcio dei mini ruoli (fino a mille euro), l’articolo 4 del Dl 119/2018 prevedeva che le somme versate dopo l’entrata in vigore del decreto erano imputate ad altri debiti e, in assenza di questi, rimborsate.
Nella norma del decreto Sostegni invece si stabilisce espressamente che tutti i pagamenti eseguiti prima della data di annullamento precisata nel decreto attuativo sono acquisiti in via definitiva.
Questo significa in concreto che se il debitore paga anche nei prossimi giorni un importo riconducibile alle partite in esame non potrà verosimilmente beneficiare dell’annullamento, nonostante l’entrata in vigore del decreto sostegni. Tanto, a meno di non voler ipotizzare una improbabile data di annullamento retroattiva.
Per questo motivo, come evidenziato anche nelle ultime Faq di Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), sono temporaneamente sospese tutte le attività di recupero dei ruoli in esame, a prescindere dalla posizione reddituale del debitore, fino alla data recata nel provvedimento attuativo. Tale sospensione varrà anche oltre il 30 aprile, che è la scadenza ultima attualmente disposta per la generalità delle operazioni di riscossione coattiva, dall’articolo 4 del decreto Sostegni.
Prima di effettuare i versamenti all’agente della riscossione, occorre quindi verificare se si tratta di carichi potenzialmente compresi nell’azzeramento.
A tale riguardo, va ricordato che ne sono espressamente esclusi:
1 gli importi dovuti a titolo di aiuti di Stato illegittimi;
2 le sanzioni comminate da autorità penali;
3 le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;
4 le entrate costituenti risorse proprie dell’Unione europea (ad esempio, dazi);
5 l’Iva all’importazione.
Deve essere infine ricordato che la sanatoria vale anche per i ruoli oggetto di rottamazione-ter e saldo e stralcio.
Occorre quindi provvedere all’eliminazione di tali poste in tempo per riliquidare i pagamenti in scadenza entro la fine di luglio 2021. Fonte: ilsole24ore.com