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Bilanci 2021 in caduta libera senza rete di protezione

Le disposizioni in deroga che hanno invece consentito una vera e propria “protezione normativa” ai bilanci dei 2 esercizi precedenti sono l’art. 38-quater D.L. 34/2020 (disposizioni temporanee in materia di principi di redazione del bilancio) e l’art. 6 D.L. 23/2020 (disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale).
Se le disposizioni contenute nelle 2 disposizioni non saranno applicabili al bilancio chiuso al 31.12.2021 gli amministratori, nella predisposizione degli stessi, dovranno attenersi alle regole generali senza poter nessuno “sconto” in relazione agli effetti causati dalla situazione pandemica e al conseguente stato emergenziale che, purtroppo, ha caratterizzato tutto l’anno 2021 e questo inizio di 2022.
Venendo al dettaglio delle disposizioni non prorogate la prima, applicabile sia ai bilanci 2019 che a quelli 2020, prevedeva che la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, c. 1, n. 1) c.c. doveva essere effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.
Grazie a ciò gli amministratori hanno potuto risolvere le complesse problematiche relative alla valutazione prospettica degli scenari futuri, resi pressochè indecifrabili dal perdurare della situazione emergenziale.
Senza tale disposizione derogatoria alle regole ordinarie, nella chiusura dei bilanci al 31.12.2021 gli amministratori e, per quanto di loro spettanza, anche i sindaci e i revisori, dovranno interpretare gli scenari prospettici per esprimere un compiuto e ponderato giudizio in relazione alla capacità della loro società di operare come un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio (OIC 11).L’altra disposizione, che non potrà essere utilizzata per i bilanci 2021, riguarda invece quella contenuta nell’art. 6 D.L. 23/2020 la cui finalità era proteggere il patrimonio societario dalle possibili (e probabili) perdite dell’esercizio generate dal perdurare della pandemia.
Senza tale copertura normativa le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021 dovranno fare i conti con le disposizioni ordinarie contenute negli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. Allo stesso tempo si dovrà aver presente che non sono possibili deroghe alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.
L’assenza di tali coperture ai bilanci 2021 farà sì che, in presenza di perdite d’esercizio di una certa consistenza, gli amministratori dovranno dunque attivarsi, tempestivamente, convocando l’assemblea dei soci perché prenda gli opportuni provvedimenti o deliberi lo scioglimento della società.
Per la stesura dei bilanci 2021 il periodo emergenziale, almeno per il legislatore, è da considerarsi dunque concluso. Si torna alle regole ordinarie.