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Bilanci 2020: prima convocazione a 180 giorni e assemblea a distanza fino a luglio 2021.

In sede di conversione del DL 183/2020, il tradizionale decreto Milleproroghe, con il nuovo comma 6 dell’articolo 3, come novellato in conversione, sono state prorogate con modifiche le previsioni dell’articolo 106 del DL 18/2020.
Nello specifico, per le società di capitali, l’obbligo di convocazione dell’assemblea che approva il bilancio chiuso il 31 dicembre 2020 è disposto entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
La forma della disposizione normativa lascia spazio a delle perplessità per il caso delle società con esercizio non coincidente con l’anno solare; il tenore letterale del disposto normativo in conversione, secondo il quale “è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”, lascerebbe fuori dalla misura le società il cui bilancio si chiude in un giorno diverso dal 31 dicembre 2020, ma è difficile dire se questo sia coerente con la ratio della norma e con la volontà legislativa. In ogni caso, in mancanza di rassicurazioni sul tema, per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’applicazione dell’estensione è inequivocabilmente dubbio.
Inoltre le successive previsioni dell’articolo 106 del DL 18/2020, in tema di possibilità di tenere le assemblee a distanza, tra le altre cose, “si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”. Rispetto alla versione precedente della norma, il decreto Milleproroghe, oltre a prorogare le previsioni, puntualizza che queste riguardano le assemblee effettivamente tenute (e non solo convocate) nell’arco temporale indicato.
Fondamentalmente le deroghe proposte dall’articolo 106 del DL 18/2020 interessano le modalità di effettuazione delle assemblee, che, alla luce del perseverare della situazione pandemica, potranno essere tenute, anche in deroga alle previsioni statutarie, per corrispondenza o tramite l’utilizzo di strumenti elettronici come la videoconferenza, purché tali modalità garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio, da parte di questi, del diritto di voto. Da questo punto di vista il decreto Milleproroghe si limita a estendere al 31 luglio 2021 quanto già precedentemente previsto per l’anno 2020 per le medesime situazioni, con la puntualizzazione che l’arco temporale indicato si riferisce alle assemblee tenute e non solo convocate.
Riguardo le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, per questa seconda disposizione, non vi è perplessità interpretativa che possa escluderle, essendo genericamente riferita a tutte le assemblee tenute fino al 31 luglio 2021. Fonte: fiscoetasse.com