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Autotrasportatori: deduzioni forfetarie periodo di imposta 2020 e modalità dichiarative

Il MEF Ministero dell’economia e delle Finanze ieri 30 giugno ha comunicato che le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di 48,00 euro.
Si precisa che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi e spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. In riferimento allo stesso comunicato del MEF, le Entrate, con avviso sempre del 30 giugno, informano delle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi degli autotrasportatori relativamente a tali deduzioni.
In particolare, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata:
nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP,
utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44
e nel rigo RG22 i codici 16 e 17,
come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente:
alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa
e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. Fonte: fiscoetasse.com