Indirizzo
Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento

Assegno unico ed universale: si parte

Dal 1.03.2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico: si tratta di un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo.
Beneficiari – L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, come meglio specificato dalla circolare Inps 23/2022;
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
svolga il servizio civile universale;
per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Determinazione dell’importo – Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile da un massimo di 175 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) a un minimo di 50 euro mensili (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età è previsto un importo variabile da un massimo di 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) a un minimo di 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
Sono previste maggiorazioni per nuclei numerosi, in presenza di figli con disabilità ed altre, come, ad esempio, per le madri di età inferiore a 21 anni. Inoltre, al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime 3 annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno. Più in particolare, spetterà:
per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1.03.2022;
per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
0 (zero) a decorrere dal 1.03.2025.
La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
Soggetti senza ISEE – Si noti che è possibile richiedere l’assegno anche in assenza di ISEE (ma con autodichiarazione del nucleo): in tal caso, spettano gli importi e maggiorazioni corrispondenti a quelli minimi.
Presentazione della domanda – La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1.01 di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
La domanda è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione, con indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno, sempre ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), attraverso i seguenti canali:
portale web;
Contact Center Integrato;
Istituti di Patronato.
I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda: nel caso in cui sia presentata entro il 30.06 dell’anno di riferimento, l’assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali – L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio l’assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Abrogazioni e proroghe:
dal 1.01.2022: premio alla nascita o all’adozione del minore e bonus natalità;
dal 1.03.2022: assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; assegni familiari per nuclei familiari con figli; detrazioni per carichi di famiglia che si applicheranno esclusivamente per altri familiari a carico e per figli di età pari o superiore a 21 anni.
Si noti, infine, che è stato reso disponibile il nuovo sito https://assegnounicoitalia.it/ nel quale è possibile trovare ogni dettaglio della nuova misura, comprese le FAQ.