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Agenzia delle Entrate – Riscossione – le risposte degli esperti durante telefisco 2021.

Ai sensi dell’articolo 13-decies del Dl 137/2020, i debitori che hanno dilazioni decadute alla data dell’8 marzo 2020 (entrata in vigore del Dl 18/2020) possono chiedere una nuova rateazione, entro il 31 dicembre 2021, senza dover saldare le rate scadute. Si è chesto conferma che questo valga anche per i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni i quali, alla data di presentazione della domanda di sanatoria, fossero incorsi in decadenza dai pregressi piani di rientro, ritenendosi così superate le prime Faq dell’Ader. L’articolo 13-decies, comma 5, primo periodo, del Dl 137/2020, dispone che «i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione».

A sua volta, il comma 3-bis dell’articolo 68 del Dl 18/2020 (come modificato dall’articolo 13-decies, comma 6, del Dl 137/2020) stabilisce che, «relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’ articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e all’articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute». Ne deriva che il debitore può chiedere una nuova rateazione, senza saldare le rate scadute, per tutti i debiti ricompresi in piani di dilazione per i quali è decaduto dal beneficio anteriormente alla data di inizio del periodo di sospensione previsto dai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del Dl 18/2020, ivi compresi quelli inseriti nelle «rottamazioni» dei carichi di ruolo, poi divenute inefficaci per mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione.