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Spese sanitarie 2021 al Sistema TS: invio dati primo semestre prorogato al 30 settembre

Differito al 30 settembre 2021 il termine ultimo per l’invio dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021.
Lo ha stabilito il MEF con un decreto del 23.07.2021, preceduto dal comunicato apparso sul sito del Sistema TS. é stata così accolta la richiesta di alcune associazioni di categoria circa le criticità tecniche di aggiornamento nei tempi dei relativi software e ha emesso un decreto in fase di pubblicazione che fissa la nuova scadenza del 1° semestre.
Ricordiamo infatti, che per il solo 2021, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021 era stata fissata con cadenza semestrale, con obbligo di invio entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, rinviando così di un anno l’obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie con cadenza mensile.
A seguito della proroga, i termini di invio per il 2021 sono:
entro il 30 settembre 2021 (in luogo del 31 luglio 2021) invio dei dati relativi al primo semestre 2021 (gennaio – giugno),
entro il 31 gennaio 2022 invio dei dati relativi al secondo semestre 2021 (luglio – dicembre). I termini erano stati definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 29 gennaio 2021 pubblicato in G.U. del 06.02.2021 n. 31, che ha apportato diverse modifiche al Decreto del 19 ottobre 2020 pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, con il quale erano state definite le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, adeguando il tracciato del Sistema tessera sanitaria.
Sempre con il decreto del 29.01.2021, con l’inserimento del nuovo comma 2-bis all’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, viene fornito un importante chiarimento.
Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale, seguendo così la logica di cassa, di conseguenza avremo che:
per una fattura emessa il 29 giugno 2021 e pagata nel mese di luglio 2021, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2022 (termine di invio dei dati del secondo semestre);
per una fattura emessa il 29 gennaio 2021 e pagata contestualmente alla sua emissione, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 31 luglio 2021 (termine di invio dei dati del primo semestre).
Salvo ulteriori modifiche, a seguito di queste ultime novità, a partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.
I soggetti obbligati all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell’art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:
iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
farmacie (pubbliche e private)
strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l’obbligo per dette strutture decorre dal 2016. A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:
gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
gli psicologi;
gli infermieri;
le ostetriche/i;
i tecnici sanitari di radiologia medica;
gli ottici;
e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.
Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
gli iscritti all’albo dei biologi. Fonte: fiscoetasse.com