Indirizzo
Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento

Spese dei lavoratori autonomi occasionali sostenute dai committenti.

La rilevanza fiscale delle spese che il committente sostiene per le prestazioni dei lavoratori autonomi è oggetto di un’annosa questione. Queste spese comprendono una variegata casistica che abbraccia tipicamente le spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, quali il pagamento di imposte e altri oneri, ma anche spese di viaggio, vitto e alloggio che il committente dovrebbe tenere distinte dai compensi.
Si pensi, ad esempio, alla prestazione di un relatore ad un convegno. In molti casi le spese di ospitalità sono sostenute dall’organizzatore, anche per assicurare un maggiore controllo sui costi.
In tali casi, l’Amministrazione Finanziaria ha tradizionalmente ritenuto che le spese in oggetto costituiscano compensi in natura da assoggettare a ritenuta d’acconto con comprensibili tensioni tra collaboratori e committenti. La questione, dopo successivi passaggi di semplificazione, ha trovato un assetto definitivo con l’art. 54, c. 5 del Tuir relativo alla determinazione del reddito dei lavoratori autonomi, come modificato dall’art. 8 L. 81/2017. La norma nella versione vigente prevede che: “Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. Fine della questione relativa all’applicazione della ritenuta d’acconto sulle spese sostenute per i lavoratori autonomi.

Ma cosa succede se il lavoratore autonomo agisce in via occasionale? Evidentemente l’art. 54, c. 5 del Tuir non è applicabile perché limitato alla determinazione del reddito da lavoro autonomo professionale, mentre i lavoratori autonomi non abituali sono tassati nell’ambito dei redditi diversi di cui agli artt. 67, c. 1, lett. l) e 71, c. 2 del Tuir (differenza tra l’ammontare percepito e spese inerenti).
Infatti, è da osservare che il legislatore non si è mai preoccupato di coordinare le 2 norme sicché il processo di semplificazione che ha riguardato i lavoratori autonomi abituali non ha coinvolto i lavoratori autonomi non abituali, le cui regole di determinazione del reddito non sono mai state modificate.
Una spiegazione ragionevole, e un approccio sistematico, è però offerto dalla circolare n. 31/E/2014 dove, con riferimento a una delle semplificazioni che hanno riguardato l’art. 54 del Tuir (art. 10 D.Lgs. 175/2014), l’Agenzia afferma “la sostanziale identità tra la nozione di compenso riferibile all’attività di lavoro autonomo professionale e quella riferibile all’attività di lavoro autonomo non abituale di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir” e conclude che “la disposizione de qua sia applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da tali attività occasionali”.
Tale passaggio, si badi, riferito alla nozione di “compensi”, è in effetti condivisibile e comporta l’assoggettamento a ritenuta solo su ciò che nell’ambito del lavoro autonomo costituisce compenso. Dato che le spese per l’incarico sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi per gli autonomi, esse non costituiranno compensi neppure per gli autonomi non abituali.
Tracce di questa identità, quantomeno ai fini della determinazione dei compensi, in effetti, sono presenti nella prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolari nn. 1/1973 e 58/2001, risoluzioni nn. 20/1998, 69/2003 e 49/E/2013).