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Secondo acconto imposte sui redditi in scadenza il 30/11/2021

Il 30.11.2021 scade il termine per il versamento degli acconti Irpef e imposte sostitutive, Ires e Irap per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Per le società ed enti il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro l’11° mese dell’esercizio stesso.
Per la determinazione dell’importo da versare, come di consueto è possibile adottare il criterio storico o il criterio previsionale. In generale, ricordiamo che l’acconto è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno è superiore a 51,65 euro di importo. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o 2 rate:
in un’unica soluzione entro il 30.11 se è di importo inferiore a 257,52 euro;
in 2 rate, se pari o superiore a 257,52 euro. La prima insieme al saldo, la seconda entro il 30.11.
Con riferimento alle operazioni straordinarie, il versamento degli acconti è invece differente a seconda del tipo di operazione straordinaria che è stata realizzata.
Nel caso di fusioni e scissioni tra soggetti diversi, nel rispetto del principio della continuità dei rapporti giuridici preesistenti, la società risultante dalla fusione/scissione mantiene i diritti e gli obblighi che avevano le società partecipanti prima del perfezionamento dell’operazione. Fino alla data dell’efficacia dell’effetto giuridico, i soggetti che si estinguono devono adempiere a ogni obbligo di versamento delle imposte, inclusi gli acconti. Con la data di iscrizione al Registro delle Imprese, la società risultante dall’operazione acquisice efficacia giuridica alla quale vengono trasferiti gli obblighi di versamento delle imposte.
Anche in questo caso è possibile utilizzare sia il metodo storico che il metodo previsionale:
se viene utilizzato il metodo storico, gli acconti devono essere calcolati tenendo conto della base imponibile delle incorporate/fuse/scisse nelle rispettive dichiarazioni riferite al periodo d’imposta precedente a quello nel quale viene posta in essere l’operazione straordinaria;
con il metodo previsionale, invece, gli acconti devono essere calcolati tenendo presente il minor reddito previsto in ordine alla quantificazione dell’imposta storica di riferimento.
Nel caso di conferimento non vi saranno trasposizioni soggettive, in quanto sia la conferente che la conferitaria rimangono a sé stanti. Gli acconti saranno dovuti da ciascun soggetto secondo le proprie regole ordinarie.
Nel caso di trasformazione da un tipo di società a un altro, vi sarà il subentro del soggetto risultante dall’operazione nella posizione fiscale di quello trasformato. Nella trasformazione nell’ambito dello stesso tipo di società, ad esempio da società di capitali a società di capitali, non vi sarà alcuna interruzione del periodo d’imposta; pertanto, gli acconti andranno versati con le regole ordinarie. Diversa è invece la situazione se si è in presenza di trasformazione regressiva o progressiva. Nel primo caso, se l’operazione viene definita prima della data di versamento dell’acconto, quest’ultimo non è dovuto. Invece, nella trasformazione progressiva (da società di persone in società di capitali) la nuova società non deve versare gli acconti Ires in riferimento al periodo successivo alla trasformazione.
Per quanto riguarda l’Irap, invece, non essendo mutata la base di calcolo, dovrà essere sempre versata. In entrambi i casi, da un punto di vista fiscale i periodi d’imposta devono essere suddivisi con la necessità di presentare 2 dichiarazioni dei redditi, una per ciascun periodo.