Indirizzo
Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento

Scatta il blocco delle cessioni multiple anche dei bonus edilizi

Si ricorda, innanzitutto, che la disciplina è stata introdotta dagli artt. 121 e 122 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 e permette, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi, di eseguire la cessione della stessa o di ottenere lo sconto sul corrispettivo.
Tale disciplina, più volte messa in discussione, non trova pace dopo il recente intervento eseguito a cura del decreto Antifrodi, trasfuso interamente nella legge di Bilancio 2022, e la proroga confermata dall’art. 1, c. 29, lett. a) L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022); con l’art. 28 D.L. 27.01.2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), il legislatore ha introdotto ulteriori e nuove modifiche a questa disciplina, con l’obiettivo prioritario di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni tributarie.
Dalla lettura del testo normativo, per effetto delle modifiche che vengono apportate all’art. 121, c. 1 D.L. 34/2020, i bonus edilizi, di cui all’art. 121, c. 2, potranno essere oggetto delle opzioni per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione, altrimenti spettante in capo al beneficiario, o per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore ma, dopo la scelta di una delle 2 opzioni indicate, il credito di imposta che matura in capo al fornitore potrà essere oggetto di ulteriore cessione a terzi, ma limitatamente a una volta e non più un numero illimitato di volte; stessa sorte per le detrazioni indicate all’art. 122, c. 2 D.L. 34/2020, rendendo possibili le cessioni dei crediti di imposta qui indicati, una volta soltanto e non più un numero illimitato di volte.
L’obiettivo non celato è sicuramente quello di evitare una mera cartolarizzazione del credito, con un infinito numero di cessioni di crediti di imposta, obbligando gli intermediari finanziari a interessarsi con estrema diligenza al rispetto dei presupposti che danno titolo per fruire dell’originaria agevolazione che, per il tramite delle opzioni e delle cessioni, giunge ai medesimi intermediari finanziari (banche o Poste).
Nel decreto in commento, viene anche introdotta una disposizione di carattere transitorio che consente, in ogni caso, una ulteriore cessione a terzi per i crediti che, alla data del 16.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni, di cui al citato art. 121, c. 1.
Dal tenore letterale della disposizione, in effetti, si apprende che i crediti, che alla data del 16.02.2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli artt. 121, c. 1 e 122, c. 1 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Si ritiene che, nel rispetto della tutela dell’affidamento dei contribuenti, sia consentita un’ultima cessione per tutti i crediti di imposta pregressi, a prescindere dal numero di passaggi di cui sono stati oggetto sino al momento di entrata in vigore delle disposizioni in commento.
Infine, si segnala che il provvedimento richiamato prevede espressamente una perentoria declaratoria di nullità di tutti i contratti di cessione di crediti di imposta effettuati in violazione degli artt. 121 e 122 D.L. 34/2020, nonché di quelli sviluppati in violazione della disposizione transitoria appena commentata, di cui all’art. 28, c. 2 D.L. 4/2022.