Indirizzo
Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento

Legge di Bilancio: confermato il bonus investimenti al sud.

Ricongiunzione dei contributi presso le casse professionali

Non capita frequentemente di imbattersi in un libero professionista con una carriera “lineare”, con tutta la contribuzione accreditata presso un’unica gestione previdenziale: il più delle volte, infatti, si è in presenza di periodi contributivi risultanti presso casse differenti.
Questi versamenti possono essere valorizzati unitariamente ai fini del diritto a pensione avvalendosi degli istituti del cumulo (D.Lgs. 184/1997; art. 1, c. 239 e ss. L. 228/2012, come modificata dalla L. 232/2016) o della totalizzazione (D.Lgs. 42/2006).
Tali strumenti non comportano oneri, ma consentono l’unificazione della contribuzione ai soli fini del diritto a pensione; per quanto concerne la misura della pensione, ogni cassa calcola la quota di propria competenza separatamente, in specifiche ipotesi anche applicando il penalizzante ricalcolo contributivo. Inoltre, attraverso le misure della totalizzazione e del cumulo non è possibile conseguire qualsiasi tipologia di trattamento: si pensi alla pensione di vecchiaia anticipata dei consulenti del lavoro (Enpacl), raggiungibile a 60 anni di età, con 40 anni di contributi; si pensi anche alla pensione di vecchiaia anticipata dei dottori commercialisti (CNPADC), che prevede alternativamente il requisito di 61 anni di età e 38 anni di contribuzione o di 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età. Il cumulo ordinario di cui alla L. 228/2012 non consente il conseguimento di tali tipologie di pensioni “flessibili”, né lo consente la totalizzazione nazionale, che prevede dei requisiti ad hoc per il diritto ai trattamenti pensionistici.
Al fine di ottenere il diritto a questi particolari trattamenti, laddove sussistano versamenti in più fondi, è allora possibile avvalersi della ricongiunzione.
La ricongiunzione è infatti un istituto che consente agli assicurati con contribuzione versata o accreditata in 2 o più gestioni previdenziali di conseguire un’unica pensione, mediante il trasferimento di tutti i versamenti presso un unico fondo.
L’operazione avviene a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti e riguarda tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) che il lavoratore ha maturato in almeno 2 diverse gestioni fino al momento della richiesta, non già utilizzati per liquidare una pensione.
Dopo il trasferimento, i periodi ricongiunti vengono valutati come se fossero stati versati direttamente nella gestione in cui sono stati accentrati e concorrono a formare il diritto e la misura della pensione in base ai requisiti e alle regole di calcolo in vigore presso la cassa di destinazione.
Lo strumento, dapprima utilizzabile in relazione alla sola contribuzione presente in differenti gestioni amministrate dall’Inps (L. 29/1979), è fruibile dai liberi professionisti in virtù di quanto disposto dalla L. 45/1990, che regolamenta la ricongiunzione tra le gestioni amministrate dall’Inps e le Casse e gli Enti privati o privatizzati dei liberi professionisti di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, o tra le sole Casse-Enti.
A differenza di cumulo o totalizzazione, la misura comporta un onere, che deve essere calcolato col sistema della riserva matematica (art. 13 L. 1338/1962), laddove i periodi ricongiunti siano da valorizzare con sistema di calcolo retributivo o reddituale, oppure attraverso il sistema percentuale di cui all’art. 2, c. 5 D.Lgs. 184/1997, nell’ipotesi in cui i periodi siano da valorizzare con metodo contributivo. Dall’onere devono essere sottratti i contributi trasferiti, rivalutati al tasso composito del 4,5%.
La valutazione di convenienza è strettamente connessa all’anticipo conseguito nella liquidazione del trattamento pensionistico. Bisogna infine considerare che il costo della ricongiunzione può essere interamente dedotto dall’Irpef, limitando l’impatto negativo dell’onere per i lavoratori con i redditi più elevati.