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Rating di legalità a tutela delle imprese

Con il D.L. 1/2012, accompagnato dai documenti di prassi quali la delibera AGCOM 14.11.2012, n. 24075, e D.M. MISE-MEF n. 57/2012, è stato introdotto in Italia il rating di legalità, strumento volto a promuovere principi di comportamento etico in ambito nazionale.

L’attribuzione del rating è prevista per le imprese con sede operativa in Italia, un fatturato minimo di 2 milioni di euro con riferimento all’anno precedente a quello della domanda di attribuzione e l’iscrizione nel Registro delle Imprese da almeno 2 anni dalla data della domanda; la richiesta di attribuzione del rating va effettuata con procedura telematica all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che effettuati gli opportuni accertamenti conclude il procedimento con un diniego o con l’assegnazione del rating, il cui punteggio è compreso tra una e 3 stellette. L’esito positivo sarà oggetto di acquisizione al Registro delle Imprese e risulterà nella visura camerale.
L’attribuzione del rating di legalità è strumento di visibilità per le imprese ed il suo possesso porti ad alcuni vantaggi:
di tipo economico, in quanto l’impresa in possesso del rating di legalità viene riconosciuta sul mercato come virtuosa, per cui le controparti avranno interesse ad intrecciare affari;
di tipo operativo, in quanto la presenza del rating consente di avere maggiore credibilità:
con il sistema bancario con conseguente riduzione dei tempi di erogazione del credito;
con la Pubblica Amministrazione con preferenza in graduatoria, con attribuzione di punteggio aggiuntivo e riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
nelle gare di appalto con riduzione del 30% della cauzione da prestare.
L’attribuzione del rating non può essere considerata come atto dovuto da parte dell’AGCM ed è vincolata alla mancanza delle cc.dd. cause ostative riferite sia alle posizioni apicali dell’impresa, sia nei confronti dell’impresa stessa. In particolare, le figure apicali quali quelle del direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci, devono essere esenti da misure personali e/o patrimoniali di prevenzione e/o cautelari, sentenze o decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per alcuni reati previsti da leggi speciali (es. reati tributari) e reati previsti dal codice penale; la società non deve aver subito condanne per responsabilità dell’ente (D. Lgs. 231/2001), nonché condanne relative ad eventuale attività esercitata in modo illecito (es. illeciti antitrust gravi) o provvedimenti sanzionatori dell’Anac.
Nell’esaminare i documenti di prassi, con particolare riferimento all’art. 2 del regolamento attuativo, le ragioni ostative non operano qualora le figure prima dette non siano muniti di poteri decisionali e gestionali ricavabili da procura. Ecco allora che appare necessario, in un motivo di diniego riferito a precedenti penali di figure sprovviste di poteri, non accettare il provvedimento e procedere con il ricorso al giudice amministrativo al fine di reclamare un legittimo diritto.
A parere dello scrivente il rating di legalità appare in futuro, senza ombra di dubbio, uno strumento imprescindibile per le imprese che vorranno crescere in termini economici ed essere valutate positivamente sotto il profilo etico.