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Procedure concorsuali e note di credito secondo le Entrate

L’Agenzia delle Entrate dedica l’ultima circolare dell’anno (circolare 29.12.2021, n. 20/E) al commento dell’art. 18 D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis).
Si tratta della tanto attesa norma che riconosce la possibilità di emettere la nota di credito, in presenza di procedure concorsuali, non alla fine delle stesse ma all’inizio.
La nuova norma non ha soltanto la finalità di dare sollievo finanziario agli operatori, ma serve anche alla Repubblica italiana per uniformarsi alla giurisprudenza comunitaria. Infatti, va ricordato che l’art. 90 della direttiva consentirebbe agli Stati membri di derogare al principio secondo il quale l’Iva va rettificata in caso di mancati pagamenti, ma la Corte di Giustizia ha preso atto dell’eccessiva durata delle procedure e ha concluso che uno Stato membro non può subordinare la rettifica all’infruttuosità di una procedura che può durare più di 10 anni.
Il decreto Sostegni-bis interviene sull’art. 26 D.P.R. 633/1972, stabilendo che la facoltà di rettifica si applica in caso di mancato pagamento, anche all’apertura di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, piani attestati e all’esito infruttuoso di procedure esecutive individuali.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la rettifica possa prescindere dall’insinuazione al passivo.
Altro punto su cui si sofferma l’Agenzia delle Entrate è il termine finale entro cui emettere la nota di credito. L’Agenzia delle Entrate afferma che la nota di variazione va emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificata l’apertura della procedura. La detrazione potrà essere esercitata nella liquidazione periodica in cui viene emessa la nota di credito e al più tardi nella dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota.
Altro chiarimento riguarda il concordato preventivo. In questo caso la nota di variazione riguarderà la sola parte destinata a rimanere insoddisfatta.
In caso di variazioni nell’incasso atteso occorrerà emettere ulteriore nota in aumento.
Il punto delicato della legge, molto criticato in dottrina, riguarda l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. La norma, infatti, prevede espressamente che le nuove regole si applichino solo per le procedure concorsuali avviate dal 26.05.2021. Qui chiaramente l’Agenzia delle Entrate si limita a recepire il dettato normativo.