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Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Come sarà già ben noto agli addetti ai lavori, la L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) è intervenuta con molteplici aspetti dal punto di vista fiscale ed economico; tuttavia, possiamo individuare tra i più importanti per il settore del lavoro il nuovo obbligo per i datori di lavoro che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali di comunicazione preventiva, entrata in vigore dal 21.12.2021 e volta a contrastare le forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale. Con le note n. 29/2022 e 109/2022 pubblicate successivamente, l’INL ha fornito le prime indicazioni operative per adempiere correttamente alla novità introdotta.

I soggetti tenuti all’invio della comunicazione preventiva all’ITL di competenza sono individuabili esclusivamente nei committenti che operano in qualità di imprenditori, vengono esonerati infatti:
le Pubbliche Amministrazioni compresi gli Enti pubblici non economici;
gli enti del Terzo settore purché non svolgano attività d’impresa;
le fondazioni ITS;
le ASD e le SSD;
gli studi professionali non organizzati in forma d’impresa.
I prestatori a cui si applica la normativa sono i lavoratori autonomi occasionali, inquadrabili nella definizione dell’art. 2222 c.c., ossia quei soggetti che “si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e sottoposti, in ragione all’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, c. 1, lett. I) del Tuir.
Si devono ritenere esclusi:
i rapporti di natura subordinata;
le collaborazioni coordinate e continuative;
i rapporti instaurati ai sensi dell’ex art. 54-bis D.L. 50/2017 (libretto famiglia/voucher);
le professioni intellettuali e tutte le attività autonome svolte in maniera abituale e soggette al regime Iva;
le prestazioni svolte dai procacciatori d’affari occasionali e gli incaricati alla vendita occasionale;
i lavoratori dello spettacolo;
i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale.
Entrando nel vivo dell’adempimento, dal 21.12.2021 i datori di lavoro devono, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, comunicarne la durata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro da individuarsi in base al luogo effettivo della prestazione, tenendo conto eventualmente anche delle attività lavorative che si svolgono in modalità telematica o da remoto dall’abitazione o dall’ufficio.
L’obbligo di comunicazione avviene mediante sms o posta elettronica e, comunque, con le modalità operative di cui all’art. 15 D.Lgs. 81/2015, già in uso per i rapporti di lavoro intermittenti, sono stati nel frattempo creati degli indirizzi e-mail dedicato per ciascun ITL. La comunicazione dovrà riportare:
i dati del committente e del prestatore;
il luogo della prestazione;
una sintetica descrizione dell’attività;
la data di inizio della prestazione e arco temporale presunto della durata, qualora necessario si dovranno effettuare più invii;
l’ammontare del compenso.
Le sanzioni per la mancata comunicazione prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omesso o tardato l’adempimento. Non si applica la procedura di diffida.