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Credito d’Imposta

Affitto Cos’è, come funziona

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, il Cura Italia ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il bonus affitto non si applica alle attività definite essenziali, quelle cioè ricomprese nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione. Detto in soldoni: il credito d’imposta sui canoni di affitto può essere richiesto solo dai locali commerciali interessati dalla chiusura forzata. Quindi, sono esclusi i supermercati, i punti vendita di generi alimentari, farmacie, edicole e tabaccherie.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito. Il credito d’imposta per gli affitti torna anche nel decreto Rilancio e si applica ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta è del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola,

D’ interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator il bonus affitti si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta spetta nelle misure del 20% (anziché 60%) e del 10% (anziché 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda).
Il credito d’imposta può essere usato esclusivamente in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto Agosto proroga al 31 dicembre 2020 il bonus affitti per le strutture turistico-ricettive prevedendo al contempo un aumento dell’aliquota dal 30 al 50%.

Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati un contratto relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti. Oltre ai ristori per le imprese più colpite dalle restrizioni imposte dal Dpcm del 24 ottobre per il contenimento del contagio, nel decreto-legge n. 137-2020 c’è anche la proroga fino a fine anno del bonus affitto. Il credito d’imposta sugli affitti commerciali viene quindi esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, ma non per tutti: la proroga infatti si riferisce alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 del dl 137-2020, quelle maggiormente colpite dalle chiusure imposte dal Governo.

In linea con quanto previsto per i contributi a fondo perduto, il credito d’imposta viene esteso alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
Per le imprese che hanno diritto al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori bis e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto viene esteso il credito di imposta: il tax credit cedibile al proprietario dell’immobile locato è pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il 14 dicembre 2020 il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare la cessione del credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La comunicazione può essere inviata anche da parte degli intermediari, tramite i servizi online dell’Agenzia.