Indirizzo
Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento

Legge di bilancio 2023 all’insegna della tregua fiscale

In via preliminare, si prevede la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, di cui all’art. 36-bis, D.P.R. 600/1973, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1.01.2023, con il pagamento di quanto dovuto rateizzato e con l’applicazione delle sanzioni ridotte al 3%. Le somme già versate restano acquisite e, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, la definizione, inevitabilmente, non produrrà alcun effetto.
Si reintroduce la regolarizzazione delle irregolarità formali concernenti infrazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi (imposte dirette, Iva, Irap e tributi), commesse fino al 31.12.2022, con un pagamento una tantum di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, cui le infrazioni si riferiscono.
Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 (data di entrata in vigore della manovra 2023) e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, ma fino al 31.03.2023, sono definibili con acquiescenza di cui all’art. 15 D.Lgs. 218/1997, entro il termine indicato ma con la riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate; la possibilità è prevista anche per gli atti di recupero non impugnati o impugnabili alla data di entrata in vigore della manovra e notificati entro il 31.03.2023.

La manovra in commento, inoltre, ripropone di fatto i contenuti del D.L. 119/2018, con particolare riferimento all’art. 6, giacché si prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, con esclusione di quelli riguardanti talune risorse (recupero aiuti di Stato e altro) alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2023) possono essere definite, a richiesta del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia; il valore della controversia è quello stabilito in ossequio all’art. 12, c. 2 D.Lgs. 546/1993 e il pagamento del dovuto è modulato in base alla soccombenza nelle pronunce di primo o secondo grado (40% o 15%) e del 90%, in presenza di ricorso pendente in primo grado.
In alternativa alla definizione agevolata è possibile accedere alla conciliazione delle controversie tributarie pendenti in primo e secondo grado, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, entro il 30.06.2023, con la riduzione a 1/18 delle sanzioni minime, oltre a interessi e accessori, mentre per quelle pendenti in Cassazione è possibile rinunciare a coltivare il contezioso, se la controparte è l’Agenzia delle Entrate, con il pagamento della medesima entità delle sanzioni, con perfezionamento tramite sottoscrizione e pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo sottoscritto tra le parti in causa.

Rimane la nota definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione nella misura modulata, ossia con stralcio per quelli fino a 1.000 euro (affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2015) e con pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2023 (o nel numero massimo di 18 rate fino al 30.11.2024) delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento per i singoli carichi di importo superiore affidati alla riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022. Inoltre, risulta possibile anche regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate relative agli accertamenti con adesione e/o conciliazione per i quali non sono state ancora notificate le cartelle esattoriali.