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L’efficacia dell’assegno post-datato

Attraverso la post-datazione le parti intendono posticipare la data del pagamento (di norma da eseguirsi entro 8 giorni dall’emissione dell’assegno in piazza e 15 se fuori piazza) stabilendo il giorno, futuro, in cui l’assegno “verrà ad esistere” e quindi l’importo sarà pagato.
L’assegno post-datato, ove mai portato all’incasso in epoca precedente alla data (fittizia) di emissione potrà essere pagato dall’istituto di credito ma, in caso di assenza di provvista, non potrà valere come titolo esecutivo in quanto si considera con bollo irregolare. Se però, anche in questo caso, si realizza uno scopo ulteriore mediante il quale le parti hanno inteso trasformare l’assegno bancario, da semplice strumento di pagamento a strumento di credito, si avrà comunque la nullità della pattuizione ulteriore. È il caso del traente che non dispone delle somme indicate nell’assegno o non intende pagarle immediatamente per ragioni di convenienza e si impegna a recuperarle e a pagarle entro la data (futura) di emissione indicata nell’assegno.
Come per l’assegno in bianco, anche nel caso dell’assegno post-datato, tra il traente e il beneficiario-portatore si realizza un pactum fiduciae finalizzato a garantire il pagamento futuro o, comunque, a costituire una promessa di pagamento futura per un’obbligazione attuale. Appare a questo punto evidente che, in tali ipotesi, la post-datazione dell’assegno sia finalizzata a espletare la stessa funzione della cambiale propria, o anche detta vaglia cambiario. Questa, infatti, contrariamente all’assegno bancario, mediante il quale si effettua un pagamento attuale, contiene la diretta promessa dell’emittente di pagare al beneficiario, in una precisa data, le somme indicate in cambiale. A differenza dell’assegno bancario però, che gode di un’imposizione fiscale estremamente agevolata e assolta all’origine, la cambiale propria prevede l’applicazione di una imposta di bollo pari al 15 per mille dell’importo oggetto di promessa di pagamento. Per questo motivo, l’emissione di un assegno post-datato configura, comunque, un’elusione dell’imposta di bollo prevista per la cambiale in violazione di norme imperative e il patto sulla post-datazione, in quanto tale, non appare meritevole di tutela.
Non stupisce quindi che la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, abbia spesso associato l’assegno in bianco e quello post-datato effettuando, per entrambe le ipotesi, un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti. Nonostante ciò, la giurisprudenza ha comunque riconosciuto che il rilievo della nullità del patto di garanzia o di quello relativo alla post-datazione, intercorso tra traente e beneficiario, aprono la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento a condizione che vi siano gli estremi per quest’ultima (Cassazione, Sent. 19051/2021). Operando quindi un’interpretazione finalizzata, in ogni caso, alla salvaguardia dell’attività negoziale posta in essere dal traente e dal beneficiario, la giurisprudenza qualifica la firma di traenza presente sull’assegno, come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. stante la sua inidoneità a valere come titolo di credito. Certamente però, l’assegno bancario così emesso non consentirà al creditore di procedere in executivis mediante la notifica dell’assegno, quale titolo esecutivo, unitamente al precetto.