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Le tipologie di versamento dei soci – Oic 28

Il documento OIC 28, nella versione attualmente in vigore, esamina in maniera completa le tipologie di versamenti effettuati dai soci a favore della società da collocarsi nella voce AVII (Altre riserve) del patrimonio netto. Lo stesso documento OIC 28 distingue tra:
riserve di utili, che sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto di esercizio, mediante destinazione in una specifica riserva ovvero nella voce “Utili portati a nuovo” (voce AVIII del patrimonio netto);
riserve di capitale, che derivano in genere da apporti di capitale effettuati dai soci senza una specifica delibera di aumento del capitale sociale, da conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia da parte dei soci di precedenti finanziamenti eseguiti dagli stessi.
In relazione a tale ultima famiglia, il documento OIC 28 contiene una disamina delle diverse diciture che i versamenti effettuati dai soci possono assumere, a ciascuna delle quali corrisponde un preciso vincolo di destinazione. Più in particolare, il documento OIC 28 prevede le seguenti tipologie di versamenti:
versamenti in conto aumento di capitale, in cui sono indicati gli importi di capitale sottoscritti dai soci in occasione di un aumento di capitale scindibile, quando la procedura sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio di esercizio;
versamenti in conto futuro aumento di capitale, che rappresentano versamenti effettuati dai soci con lo specifico vincolo di destinazione del futuro aumento di capitale sociale. Si tratta, in altre parole, di versamenti anticipati eseguiti dai soci in vista di una delibera formale di aumento del capitale sociale, al fine di fornire provvista finanziaria alla società. Relativamente a tali versamenti, il documento OIC 28 precisa che gli stessi hanno uno specifico vincolo di destinazione e che non possono essere oggetto di restituzione ai soci;
versamenti in conto capitale, che rappresentano versamenti “generici” effettuati dai soci senza alcun vincolo di destinazione futuro. È evidente che la riserva formata con tali versamenti è libera, nel senso che non essendovi alcuna destinazione specifica, può essere utilizzata sia internamente (per aumenti di capitale o per copertura perdite), sia per distribuzione ai soci, nel qual caso la stessa deve avvenire proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale, anche se il versamento è avvenuto da parte di un solo socio o da più soci in modo non proporzionale;
versamenti a copertura perdite, effettuati dai soci dopo che si è manifestata una perdita, nel qual caso la riserva è destinata alla copertura delle predette perdite.
A completamento di quanto indicato, nell’ambito delle riserve di patrimonio netto devono essere indicate anche quelle riserve che originano dalla rinuncia dei soci di precedenti finanziamenti eseguiti nei confronti della società con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio netto. In altre parole, la rinuncia del socio trasforma il debito della società in una posta del patrimonio netto avente natura di riserva di capitale, anche se il credito vantato dal socio era di natura commerciale. Infatti, nella versione revisionata del documento OIC 28, qualsiasi rinuncia di un credito dei soci (sia finanziario sia commerciale) comporta l’iscrizione da parte della società di una riserva di patrimonio netto senza transito nel conto economico della società.