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Le fatture ed i corrispettivi emessi tardivamente

Il provvedimento 6.03.2023, n. 61196 ha informato che l’Agenzia delle Entrate ha cominciato a mettere a disposizione dei contribuenti, soggetti passivi Iva, alcune informazioni relative a fatture elettroniche o corrispettivi giornalieri elettronici emessi oltre i termini temporali previsti dalla normativa vigente.
La comunicazione viene fornita tramite Pec, oppure è possibile consultarla all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione l’Agenzia Scrive / Lettere di compliance, oppure nell’interfaccia “Fatture e Corrispettivi” / Consultazione / Fatture elettroniche e altri dati Iva / L’Agenzia scrive / Lettere di compliance.
Si può leggere:
l’elenco delle fatture emesse oltre i termini, contenente:
il numero delle fatture emesse in ritardo;
il tipo di fattura/documento;
il numero e data della fattura/documento;
la data di trasmissione;
l’identificativo dello SdI file;
l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini, contenente:
il numero degli invii trasmessi in ritardo;
il numero identificativo dell’invio;
la matricola del dispositivo;
la data di rilevazione;
la data di trasmissione.
Tali dati vengono, altresì, messi a disposizione della Guardia di Finanza.

Una volta appurato che l’invio tardivo non ha giustificazioni da addurre, ma trattasi di mero errore formale è possibile, alternativamente:
avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso;
se le violazioni formali sono compiute entro il 31.10.2022, avvalersi delle riduzioni sanzionatorie stabilite dalla legge di Bilancio 2023 (cc. 166 a 173), che prevede il pagamento di una somma pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da eseguirsi in 2 rate di pari importo entro il 31.03.2023 ed entro il 31.03.2024.
Si ricorda che trattasi di violazione formale quando l’invio tardivo della fattura non comporta una errata liquidazione dell’Iva, ma solo un errore nella trasmissione.
Invero, si rammenta che i termini per l’invio di una fattura immediata, nonché dei corrispettivi telematici, sono di 12 giorni dall’effettuazione mentre la fattura differita può essere inviata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni dello stesso mese, verso il medesimo soggetto.