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La responsabilità degli amministratori

In una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11087/2022), è stato confermato il sequestro preventivo dell’immobile di un amministratore della società in cui era stato commesso un reato fiscale.
La tesi difensiva proposta dall’amministratore nel suo ricorso, in sintesi, si basava sull’assenza di attribuzione di specifiche deleghe in capo ai componenti del consiglio di amministrazione, motivo per il quale non potevano essere ritenuti tutti responsabili per le azioni compiute da alcuni di essi, ma le argomentazioni della Suprema Corte sono state di segno contrario.
L’art. 2392 c.c. (responsabilità verso la società) definisce la posizione di garanzia assunta dagli amministratori nell’ambito della gestione societaria: sono solidalmente responsabili verso la società, i soci, i creditori sociali e i terzi in genere per i danni provocati dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, tranne che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite ad uno o più di essi, come prevede l’art. 2381, c. 2, per il consiglio di amministrazione.
A meno che l’atto compiuto non rientri nei poteri delegati al comitato esecutivo o a taluno dei consiglieri, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondono “degli illeciti deliberati dal consiglio anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti”, fatta salva l’ipotesi contemplata dall’art. 2392, c. 3 secondo cui “la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”.
Qualora specifiche materie siano state attribuite ad uno o più dei consiglieri, gli illeciti commessi investono esclusivamente la responsabilità di quelli ad esse delegati, salvo il sussistere dell’ipotesi di responsabilità solidale anche dei consiglieri non operativi, non tanto in virtù della loro posizione di garanzia, ma per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di agire informati (art. 2381, c. 6), gravante su tutti gli amministratori, in merito all’andamento della gestione sociale e sulle operazioni più rilevanti, i quali, in presenza di segnali di allarme, hanno l’obbligo di assumere informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli organi delegati, nonché di fare quanto è nelle loro possibilità per impedire che un atto pregiudizievole sia compiuto o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
In merito alla posizione di garanzia di cui all’art. 2392, la Corte ha precisato che la responsabilità dell’amministratore sussiste anche in presenza di decisioni non da questi direttamente assunte, essendo il medesimo investito dei compiti di amministrazione diretta al pari di ogni altro componente del consiglio di amministrazione e considerato il suo specifico obbligo di vigilanza sull’andamento della gestione societaria.
Nell’adempimento dei doveri imposti, gli amministratori devono agire “con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze” (art. 2392, c. 1). Vale a dire che, anche in relazione alle competenze possedute, l’accettazione del mandato ad amministrare richiede la massima consapevolezza dell’incarico da assumere.