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Intestazione utenze domestiche e definizione di residenza fiscale

Non può essere condiviso l’orientamento interpretativo dell’Amministrazione Finanziaria in base al quale l’intestazione di utenze domestiche, il possesso di immobili e il compimento di atti negoziali riferibili a tali relazioni, non possono essere ritenuti fattori sufficienti per stabilire che un determinato soggetto abbia mantenuto nel territorio dello Stato il centro principale dei suoi affari e interessi economici e di conseguenza debba ritenersi residente. Si tratta di un’interpretazione, oltre che eccessivamente restrittiva, anche evidentemente errata.

Tale conclusione si trae in maniera inequivoca dall’ordinanza della Cassazione 17.05.2022, n. 15895. Tale presa di posizione, al di là dell’autorità della fonte, risulta pienamente condivisibile per svariati motivi. Infatti, la nozione di residenza a fini fiscali non presuppone l’instaurazione di una rete di interessi e affari in via esclusiva con uno Stato, ma si fonda sull’individuazione di ben altri parametri, essenzialmente ancorati su fattori quali la prevalenza sia qualitativa, sia quantitativa, di quelle che possono essere definite come le relazioni e dei rapporti economici normalmente realizzati in uno Stato piuttosto che in un altro.
Per la corretta individuazione del domicilio e della residenza – ai fini fiscali – va quindi operata una valutazione globale di quelli che possono essere gli interessi personali e lavorativi (imprenditoriali) del contribuente e solo a seguito di un adeguato vaglio delle informazioni desunte, pervenire motivatamente e ragionevolmente a una conclusione.
In una differente prospettiva, si rileva che la sola iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE) non può essere assunta alla stregua di unico elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, qualora in capo al soggetto siano attribuibili in maniera preponderante affari e interessi economici, oltre a relazioni personali e familiari.
Ciò in quanto non può conferirsi esclusiva e univoca rilevanza all’elezione del contribuente, la quale può ritenersi rilevante esclusivamente in ordine alla libertà della scelta e non ai fini della verifica del risultato della stessa scelta. In tal caso, la mera opzione individuale va graduata con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi, in maniera tale che il centro principale degli interessi del soggetto (rilevante anche ai fini erariali) vada individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione degli interessi stessi viene esercitata abitualmente in modo obiettivamente riconoscibile.

In conclusione, attingendo anche ad alcuni principi espressi dalla Corte di Giustizia (nella datata pronuncia Louloudakis del 2000), in ordine alla globalità degli interessi valutabili, è possibile asserire come, nel caso in cui una persona abbia legami sia personali, sia professionali in 2 Stati differenti, il luogo della sua “residenza normale” va desunto da una valutazione globale, in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevati e rilevanti, che consentano di individuare il centro permanente degli interessi del contribuente; soltanto nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta una siffatta individuazione, sarà possibile attingere ai legami di carattere personale correlabili alla presenza di familiari in un determinato territorio.