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Illegittimi i fermo amministrativi su veicoli in comproprietà

Si ha notizia che, da qualche settimana, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione esegua provvedimenti di fermo amministrativo su autoveicoli in comproprietà anche se uno solo degli intestatari risulta debitore verso l’Erario o per tributi locali, con relativa trascrizione del fermo amministrativo al PRA.
Il provvedimento cautelare di riscossione coattiva determina quindi l’indisponibilità del mezzo, e quindi l’impossibilità a circolare, non solo per il debitore dell’agente di riscossione, ma anche per l’altro proprietario che non ha debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali e/o contributi previdenziali, ecc.

La posizione degli agenti di riscossione – Secondo la posizione avanzata da alcuni dirigenti degli Enti di riscossione, se il comproprietario “in bonis”, intestatario del mezzo “indivisibile”, intende utilizzare l’autovettura dovrà attivarsi contro la controparte per rendere il veicolo libero o pagare lui stesso la sanzione abbinata al fermo e poi rivalersi contro il cointestatario del veicolo per avere la somma pagata ed eventualmente un risarcimento danni.
La logica di tale ragionamento ammette, in sostanza, che il diritto di circolare con l’auto gravata da fermo sia impedito anche ai comproprietari non debitori.
Su questo argomento si è pronunciata, a più riprese, la giurisprudenza tributaria di merito censurando, a più riprese, la tesi dell’Amministrazione Finanziaria.

Orientamenti della giurisprudenza – Il procedimento di iscrizione del fermo nei pubblici registri prevede che l’agente della riscossione:
notifichi una comunicazione preventiva al contribuente o al coobbligato;
decorsi 30 giorni, iscriva nel PRA il provvedimento;
comunichi l’avvenuta iscrizione al contribuente o al coobbligato.
Nonostante l’art. 599 c.p.c. consenta il pignoramento di beni in comunione “anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore”, se il fermo amministrativo ha per oggetto un veicolo in comproprietà tra 2 intestatari, di cui uno solo è debitore per iscrizioni a ruolo di natura tributaria, si potrà comunque approntare un’adeguata difesa da esperire avanti il Giudice tributario al fine di ottenere la cancellazione del provvedimento emesso dall’Ente di riscossione.
Sotto un primo profilo, e alla luce dei principi generali che governano l’espropriazione forzata dei beni indivisi, va certamente eccepito che il fermo “beni mobili registrati”, fra cui gli autoveicoli, è un provvedimento cautelare “preordinato all’espropriazione forzata” (Corte di Cassazione, sentenza 23.06.2006, n. 14701).
Inoltre, avverso il fermo amministrativo il contribuente potrà contestare l’attività dell’Ente di riscossione che attraverso la misura cautelare pregiudica anche il co-intestatario del mezzo, non debitore verso l’Erario, impedendogli la circolazione.
In tal senso anche la pronuncia di C.T.P. Matera, sez. I, sent. 8.04.2022, n. 135 (conforme C.T.R. Piemonte, Sez. VII, sent. 3.10.2017, n. 1374; C.T.P. Napoli, sent. 15.03.2021, n. 2493; C.T.P. Napoli, sent. 26.01.2021, n. 741; C.T.P. Macerata, sent. 25.10.2007, n. 181).
Secondo le tesi esposte dai Giudici tributari, il provvedimento di fermo amministrativo è illegittimo e il soggetto non debitore verso l’Erario potrebbe non solo chiedere la cancellazione dal PRA, previa citazione dell’agente di riscossione davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria, ma anche circolare senza temere di incorrere nella sanzione amministrativa, né nella confisca del veicolo.