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Il contributo perequativo del Decreto Sostegni-bis

L’ultima delle tranche dei contributi a fondo perduto introdotti dal Decreto Sostegni-bis è il contributo perequativo (art. 1, cc. 16-27 D.L. 73/2021).
Tale contributo, a differenza degli altri, viene calcolato sulla variazione del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019, quello del 2020 deve avere avuto un peggioramento in misura pari o superiore al 30% rispetto al 2019 (percentuale stabilita dal D.M. Economia 12.11.2021).
Per fruire del contributo:
i ricavi 2019 non devono essere stati superiori a 10 milioni di euro;
la dichiarazione dei redditi deve essere stata presentata entro il 30.09.2021 (eventuali correttive/integrative non rilevano ai fini della determinazione del contributo);
la partita Iva deve risultare attiva alla data del 26.05.2021;
il beneficiario non deve essere un ente pubblico (art. 74 Tuir) o intermediario finanziario (art. 162-bis Tuir).
L’ammontare massimo del contributo spettante non può essere superiore a 150.000 euro e può essere accreditato sul conto corrente o riconosciuto quale credito d’imposta.
Per capire l’ammontare del contributo spettante occorre effettuare questa operazione: (Risultato d’esercizio 2019 – Risultato d’esercizio 2020) – contributi a fondo perduto già ricevuti, moltiplicato per la percentuale spettante differenziata a seconda dei ricavi 2019.
I contributi a fondo perduto già ricevuti possono essere: il contributo Rilancio, il contributo centri storici, il contributo santuari, il contributo comuni montani, il contributo Natale, il contributo Sostegni, il contributo Sostegni-bis automatico, il contributo Sostegni-bis attività stagionali. Per avere certezza del ricevuto è opportuno controllare dal portale “Fatture e Corrispettivi” / Contributo a fondo perduto / Servizi per compilare e trasmettere l’istanza / Consultazione esito / selezionare uno ad uno i diversi contributi.
Le percentuali spettanti invece sono:
30% per ricavi non superiori a 100.000 euro;
20% sopra 100.000 fino a 400.000 euro;
15% sopra 400.000, fino a 1.000.000 euro;
10% sopra 1.000.000, fino a 5.000.000 euro;
5% sopra 5.000.000, fino a 10.000.000 euro.
Per quanto riguarda il campo specifico da controllare per verificare l’importo del risultato economico dell’esercizio 2019 e 2020 (come disposto dal provvedimento 4.09.2021, n. 227357) si riportano le casistiche più diffuse:
Redditi PF – ditta individuale in semplificata: RG31, col. 1;
Redditi PF – professionista in semplificata: RE21, col. 3;
Redditi SP – SNC in semplificata: RG31, col. 1;
Redditi SC – SRL in ordinaria: RF63, col. 1.