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Forfettari 2022, fattura elettronica e valutazioni di convenienza

La L. 234/2021 non ha apportato alcuna significativa novità nel regime ormai consolidato dei contribuenti forfetari (art. 1, cc. 54 e seguenti L. 190/2014); tuttavia, l’anno 2022 potrebbe essere l’anno di passaggio alla fatturazione elettronica.
Il Consiglio Europeo, il 13.12.2021, con la decisione n. 2021/2251, ha prorogato al 31.12.2024 l’utilizzo della fatturazione elettronica e ha esteso l’obbligo della stessa anche alle piccole imprese e, in particolare, a contribuenti minimi (ex D.L. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014). Tuttavia, tale obbligo dovrà essere recepito mediante un intervento legislativo poiché, ad oggi, l’art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015 prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti suddetti.
Perciò, dato che prima o poi anche minimi e forfetari dovranno adeguarsi alla fatturazione elettronica, potrebbe essere opportuno iniziare il 2022 con l’emissione di fatture elettroniche che, peraltro, porta con sé un regime premiale in termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, che sarebbe ridotto di un anno, ossia a 4 anni anziché gli ordinari 5 anni. Tuttavia, tale regime premiale dovrebbe essere abolito dalla disposizione normativa italiana, che estenderà l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfetari.
Il contribuente forfetario/minimo che intende emettere fatture elettroniche già da inizio 2022 dovrà, quindi, munirsi di un software che consenta di inviare le fatture allo Sdi e impostare nella fattura il codice apposito per la franchigia da Iva ai sensi dell’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014 (codice N2.2), nonché inserire l’imposta di bollo assolta in modalità virtuale per importi superiori a 77,47 euro e, infine, indicare il codice destinatario del cliente.
Altra valutazione da farsi sulla scelta del regime dei forfetari nel 2022, a differenza dell’anno 2021, consiste nella valutazione di opportunità considerando le nuove aliquote Irpef, modificate rispetto all’anno scorso, dall’art. 1, cc. 2-7 L. 234/2021.
Le nuove aliquote Irpef sono:
23% per redditi fino a € 15.000;
25% per redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000;
35% per redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;
43% per redditi oltre € 50.000.
Si ricorda che il regime dei forfetari, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) che abbiano percepito nel 2021 ricavi/compensi non superiori a € 65.000, rispetto al regime “normale”, ove per tale si intende non forfetario, quindi in contabilità semplificata o ordinaria, non prevede la possibilità di dedurre analiticamente nessuna spesa, poiché i costi sono, appunto, forfettizzati mediante aliquote differenti sulla base del codice ATECO del soggetto. Unici oneri deducibili sono i contributi previdenziali e, in tal senso, sono previste agevolazioni per artigiani e commercianti (la riduzione del 35% della contribuzione previdenziale ordinaria su opzione, entro il 28.02, da effettuare soltanto una volta o con la massima tempestività se la partita Iva è aperta in seguito a tale data).
L’imposta sostitutiva da applicare in questo regime è del 15% (o del 5% per 5 anni in caso di neo-attività).
Come per il 2021 non vi sono limiti di età per accedervi, né limite di importo dei beni strumentali, ma solo 2 limiti reddituali da verificarsi nell’anno precedente l’accesso:
€ 20.000 per avvalersi di lavoro accessorio, dipendente, collaboratori (ad esempio, con borse studio, sussidi per addestramento professionale, ecc.), lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, tirocinanti estivi;
€ 30.000 derivanti dalla percezione di redditi da lavoro dipendente o assimilato.
Giova, infine, ricordare che l’opzione per un regime vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo finché permane la concreta applicazione del regime scelto (circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E/2017).
Tuttavia, vi sono delle eccezioni a questo vincolo:
l’art. 1 D.P.R. 442/1997 consente la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (circostanza non verificatasi per il 2022);
la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E/2018, confermata dalla circolare n. 9/E/2019 (par. 3.1), ha disposto che i passaggi tra “regimi di contribuenti minori” siano liberi, ossia non soggetti al vincolo triennale trattandosi di passaggi tra regimi naturali:
il regime semplificato di cui all’art. 18 D.P.R. 600/1973 (anche con la peculiare opzione per le registrazioni di cui al c. 5);
il regime forfetario di cui alla L.190/2014.
Resta, invece, il vincolo triennale per l’opzione per un regime non di imprese minori, ma in contabilità ordinaria. L’opzione deve essere comunicata attraverso il quadro VO della dichiarazione Iva successiva alla scelta operata.