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Fermo amministrativo: il riepilogo delle regole in un doc di Agenzia Riscossione

Un documento di sintesi e riepilogo di Agenzia delle Riscossione spiega quando viene attivato il fermo amministrativo dell’auto.
Quando:
non si è pagata una cartella
non è stata richiesta la rateizzazione
non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito,
trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta per legge a compiere ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori.
Tra le procedure che è possibile attivare, a garanzia delle somme non pagate, c’è il fermo amministrativo. La legge (art. 86, comma 1, DPR n. 602/73) prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Prima di procedere viene inviato un preavviso per consentire di regolarizzare la propria posizione.
Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, senza che:
il debitore abbia pagato le somme dovute
ne abbia richiesto la rateizzazione
oppure in mancanza di provvedimenti di sgravio (cioè cancellazione del debito) o sospensione,
si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al PRA e fino a quando non viene saldato il debito, è sanzionato l’uso del veicolo.
In caso di rateizzazione o definizione agevolata di tutte le somme dovute, dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata è prevista la sospensione del fermo. Quando il debito viene integralmente pagato, l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette telematicamente il provvedimento di cancellazione al PRA. Il contribuente, quindi, non deve presentare alcuna istanza.
In caso di sgravio del debito da parte dell’ente creditore, la revoca del fermo viene disposta d’ufficio. In base alla legge (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73) il fermo amministrativo non viene iscritto se dimostri, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione che eserciti.
Il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà (sia per persona sia per persona giuridica) e l’utilizzo del veicolo deve avere rilevanza per l’attività d’impresa o professionale.
Occorre presentare agli sportelli oppure inviare a mezzo raccomandata A/R il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale” , allegando la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del veicolo.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione non procede all’iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili e, laddove il fermo risultasse già iscritto, provvede alla sua cancellazione. Occorre presentare agli sportelli oppure inviare a mezzo raccomandata A/R il modello F3 “Istanza di annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona diversamente abile”, allegando la documentazione necessaria per attestare l’utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili.
Fonte: fiscoetasse.com