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Detrazione multipla per l’eliminazione delle barriere architettoniche

L’Agenzia delle Entrate, recentemente, ha fornito una risposta (n. 293/2022) a un preciso interpello, in relazione alla possibilità, per un condominio, di eseguire interventi combinati per la riduzione del rischio sismico, di isolamento termico, di restauro delle facciate, di sostituzione degli impianti di climatizzazione e di ristrutturazione congiuntamente ad opere di abbattimento delle barriere architettoniche, con l’installazione di un ascensore.

Nella soluzione proposta dal contribuente, all’interno dell’istanza di interpello, tenendo conto dei contenuti di un precedente documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E/2020), si riteneva possibile godere, in presenza della novità introdotta con l’art. 119-ter al D.L. 34/2020, di un autonomo limite di spesa e della detrazione del 75%, pari a 40.000 euro per ogni unità immobiliare, in aggiunta a quella prevista dall’art. 16-bis, c. 1, lett. e) del Tuir, pari al 50% della spesa sostenuta su un limite di 96.000 euro.
In estrema sintesi, stante i chiarimenti forniti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate sul divieto di sovrapposizione delle detrazioni (sismabonus e ristrutturazione, in particolare), la criticità riscontrata poggiava sulla necessità di comprendere se la nuova detrazione del 75%, fruibile per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, come introdotta dall’art. 119-ter D.L. 34/2020, si potesse aggiungere a quella già presente.
Il contribuente riteneva che, qualora sul medesimo edificio fossero posti in essere più interventi agevolabili, fosse altrettanto possibile fruire della corrispondente detrazione, applicando i relativi limiti di spesa stabiliti per ognuno di essi.
Pertanto, per l’installazione dell’ascensore, eseguito ai sensi dell’art. 119-ter D.L. 34/2020, si riteneva possibile l’applicazione di un autonomo limite di spesa, pari a 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Preliminarmente, si rende necessario evidenziare che, allo stato attuale, siamo in presenza di 3 disposizioni normative distinte che disciplinano in modo diverso le agevolazioni e, più precisamente, l’art. 119-ter D.L. 34/2020, l’art. 16-bis, c. 1, lett. e) del Tuir e l’art. 119, cc. 2 e 4 D.L. 34/2020 (più noto come “superbonus”).
Quindi, l’art. 16-bis, c. 1, lett. e) del Tuir prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, da calcolarsi su un ammontare massimo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Il nuovo art. 119-ter D.L. 34/2020, invece, prevede l’applicazione di una detrazione del 75% su determinate soglie di spesa (da 30.000 euro a 50.000 euro), mentre l’art. 119, cc. 2 e 4 del decreto Rilancio dispone su tali interventi ma per la fruizione detrazione maggiorata del 110% (“superbonus”).

Pertanto, per esempio, se l’edificio è costituito da 15 unità immobiliari, il limite massimo di spesa su cui determinare la detrazione spettante è pari a 530.000 euro, ottenuto applicando il limite di 40.000 euro alle prime 8 unità immobiliari (320.000 euro) mentre per le successive 7 unità immobiliari si rende applicabile il limite di 30.000 euro (e si ottiene una detrazione di 210.000 euro); ogni condomino può determinare la detrazione in base ai millesimi di proprietà, se effettivamente rimborsata al condominio, e anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare posseduta.
Nel caso di specie, quindi, per l’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà fruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione in commento, di cui al citato art. 119-ter D.L. 34/2020, determinata su un limite di spesa “autonomo” rispetto all’agevolazione, di cui all’art. 16-bis D.P.R. 917/1986 (per esempio: 5 per 40.000 euro = 200.000 euro, nel presupposto che l’edificio sia composto da 5 unità abitative).

Infine, in presenza di interventi realizzati nel condominio, l’ammontare di spesa calcolato in base al numero degli immobili di cui l’edificio è composto costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari mentre, per l’installazione dell’ascensore, il contribuente potrà utilizzare una sola agevolazione, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi.