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Credito iva 2021: compensazione, rimborso e cessione

Qualora il contribuente risultasse a debito, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale dovrà essere versata entro il 16.03 in unica soluzione o rateizzata ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.
Nell’ipotesi, invece, di dichiarazione a credito, non opera alcun vincolo quando il credito Iva 2021 è compensato per un importo non superiore a 5.000 euro. L’utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 1.01.2022 senza alcun obbligo. Se, invece, il credito è superiore a 5.000,00 euro, può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo decorsi 10 giorni dalla presentazione del modello Iva 2022, previa apposizione del visto di conformità, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
I contribuenti che in base alle risultanze Isa 2021 sono risultati virtuosi per un punteggio superiore a 8, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per la compensazione o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett a) e b), D.L. 50/2017. La disciplina sulla compensazione dei crediti Iva riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti Iva, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
In alternativa, il credito potrà essere richiesto a rimborso mediante la compilazione del rigo VX4 del modello Iva 2022. Ricordiamo che il rimborso è subordinato ai presupposti da indicare nel campo 3 dello stesso rigo: cessazione attività, aliquota media, operazioni non imponibili, acquisto di beni strumentali, operazioni escluse da Iva ex artt. da 7 a 7-septies, condizioni di cui all’art. 17, c. 3, esportazioni/importazioni effettuate da agricoli, rimborso della minore eccedenza detraibile nel triennio, regime forfetario.
Qualora sussistessero i presupposti, l’erogazione del rimborso avviene in conto fiscale, tranne i casi in cui il contribuente cessi l’attività o sia sottoposto a procedure concorsuali. Per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro, che presentano determinati profili di rischio, l’erogazione è condizionata alla prestazione di una garanzia, in genere consistente in una fideiussione bancaria o assicurativa.
Le imprese che attendono l’erogazione di un rimborso Iva, purché in attività, possono accedere, attraverso lo strumento dell’attestazione del credito Iva, a linee di credito messe a disposizione dalle banche che hanno aderito a specifici protocolli stipulati con il Fisco. Tramite questo strumento sono anticipati i crediti Iva come finanziamento a un tasso di interesse agevolato. Per accedere all’anticipazione occorre, comunque, produrre alla banca l’attestazione di certezza e liquidità del credito tributario, che viene rilasciata dall’Agenzia – Direzione Centrale Gestione Tributi. Presupposto per il rilascio dell’attestazione è la presentazione della documentazione necessaria per ottenere i rimborsi Iva all’ufficio territoriale competente o all’agente della riscossione che ne ha fatto richiesta (polizza fideiussoria, comunicazione IBAN, ecc.).
Il credito chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale o nel modello Iva TR potrà essere ceduto. L’atto di cessione deve essere redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 69, R.D. 2440/1923.