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Crediti energetici: quarto trimestre 2022 completo

Esteso anche a dicembre il credito energia elettrica e gas già riconosciuto per i mesi di ottobre e novembre, così da completare anche l’ultimo trimestre dell’anno 2022, al fine di calmierare i rincari energetici.
Il decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022) all’art. 1 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022, con le medesime aliquote previste per i mesi di ottobre e novembre, ossia:
per le imprese energivore: 40% delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre. Spetta se i costi calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 sono incrementati d più del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019;
per le imprese non energivore (con contatore con potenza disponibile maggiore o uguale a 4,5 kW): 30% delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre. Spetta se i costi calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 sono incrementati più del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019;
per le imprese gasivore e non: 40% delle spese sostenute per il gas consumato nel mese di dicembre. Spetta se il prezzo del gas calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del MI-GAS ha subito un incremento di più del 30% dello stesso dato del 2019.
Tra le novità introdotte da questo articolo molte coinvolgono anche i mesi di ottobre e novembre, nonché i crediti del terzo trimestre 2022. Viene, infatti, concesso sino al 30.06.2023, al posto del precedente 31.03.2023, per utilizzare i crediti del terzo e quarto trimestre in compensazione, nonché la possibilità di cederli, soltanto per l’intero e il cessionario potrà utilizzarli entro il medesimo termine. La cessione deve essere effettuata telematicamente e necessita di visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti.
Tutti i crediti citati non sono fiscalmente rilevanti, né rilevano ai fini del rapporto degli interessi passivi, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Viene concesso ai beneficiari un mese in più rispetto alla scadenza originaria (quindi entro il 16.03.2023), a pena decadenza del credito non ancora fruito, per inviare all’Agenzia un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Questa comunicazione è stata introdotta per la prima volta per i crediti di ottobre e novembre ed ora riproposta, spostata di un mese, per il credito del mese di dicembre.

Si ricorda che è possibile richiedere anche ora ai fornitori di energia elettrica e gas il conteggio dei crediti anche dei mesi precedenti, poiché è stato chiarito direttamente dall’ARERA sulla propria pagina web che il termine dei 60 giorni è previsto per la risposta del venditore, poiché avvenga in termini relativamente celeri, ma non per la richiesta. La stessa non ha un termine di decadenza previsto dalla norma istitutiva. Pertanto, è possibile ad oggi richiedere al fornitore di energia o gas direttamente il conteggio dei crediti del secondo, terzo e quarto trimestre. I venditori saranno tenuti alla comunicazione dei conteggi con la dovuta diligenza, tenuto conto dei tempi tecnici minimi necessari e delle finalità di agevolare l’impresa.