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Cosa si può ereditare: successione attivo e passivo ereditario

Il decesso deve essere denunciato all’ufficiale dello Stato civile, il quale provvede alle formalità di rito, tra cui la compilazione dell’atto di morte e alla relativa iscrizione nei registri dello Stato civile. Il luogo del decesso riveste importanza poiché è quello in cui viene aperta la successione; è importante determinarlo per individuare l’autorità competente per una serie di adempimenti, tra i quali la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, la rinuncia all’eredità, la nomina del curatore dell’eredità giacente. Altresì, in relazione al luogo del decesso, viene individuato il foro competente per eventuali cause ereditarie, nonché la sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso cui presentare la dichiarazione dei redditi del defunto.
Del patrimonio del defunto fanno parte non solo le cose materiali, ma anche altre che non si possono toccare con mano, ma altrettanto importanti; ad esempio, sono trasmissibili e, pertanto, si possono ereditare i seguenti diritti:
patrimoniali;
di riscatto nella vendita;
di far annullare, rescindere o risolvere un contratto;
di recesso o di acquisto in base a un contratto preliminare.
Si eredita anche la legittimazione attiva e passiva a intervenire in giudizio; ne consegue che gli eredi verranno a trovarsi, per tutto il corso del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario. Purtroppo per chi rimane, si ereditano anche i debiti d’imposta, ma anche il diritto di essere rimborsati dal Fisco, se spettava al defunto.
Non si possono ereditare i seguenti rapporti e diritti: i diritti reali collegati alla vita del defunto (uso, abitazione e usufrutto), oltre che i contratti basati sul rapporto di fiducia personale, vale a dire il contratto di lavoro, il mandato, la qualità di socio nella società semplice e nella società in nome collettivo, ecc.). I debiti contratti dal de cuius e non ancora saldati vengono trasferiti agli eredi, sia per quanto riguarda l’entità della somma capitale, sia per i finanziamenti e mutui stipulati in vita dal defunto. I debiti si trasmettono automaticamente agli eredi, per legge o per testamento, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, salvo il defunto abbia disposto diversamente.
Entrando in un dettaglio più specifico, sono esclusi dall’attivo ereditario: a) le indennità di fine rapporto, in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi, in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie, oppure stipulate dal defunto; b) i crediti contestati giudizialmente, alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non venga riconosciuta con un provvedimento del giudice oppure con una transazione; c) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi , fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice; d) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi; e) i beni culturali, se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione, previsti dalla legge; f) i titoli del debito pubblico, tra cui sono compresi i BOT e i CCT; g) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta, da norme di legge; h) i veicoli iscritti al PRA.
Rientrano nella sfera dell’attivo ereditario:
denaro, gioielli e mobili;
titoli di qualunque tipo, il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;
beni mobili e i titoli al portatore, di qualsiasi specie, posseduti dal defunto oppure depositati presso altri a suo nome;
partecipazioni in società di ogni tipo.
Naturalmente, non deve essere dimenticato il passivo ereditario, in diminuzione dell’attivo ereditario. Secondo l’art. 8 del Testo Unico sulle Successioni, le passività deducibili sono:
debiti del de cuius, esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione oppure da provvedimento giurisdizionale definitivo;
spese mediche e chirurgiche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto, sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sempre che risultino da regolari quietanze;
spese funerarie risultanti da regolari quietanze, per un importo non superiore a 1.032,91 euro (già 2.000.000 di lire italiane).
I debiti di pertinenza del defunto, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto e le quote dei condebitori si considerano uguali a quelle del de cuius, se non risultano diversamente stabilite. Una circolare informativa ai clienti di studio, dedicata all’argomento, sarebbe sicuramente apprezzata, oltre che foriera di potenziale consulenza.