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Controllo delle nuove partite iva con elementi di rischio

L’attribuzione del numero di partita Iva determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al suo rilascio, nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività. La misura, prevista dall’art. 1, c. 148 L. 29.12.2022 n. 197, va ad aggiungersi al presidio già esistente nell’ottica di potenziamento degli strumenti di analisi.

In tale contesto, il provvedimento 16.05.2023, n. 156803 ha definito criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio e il controllo delle nuove partite Iva. L’attenzione è principalmente rivolta alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.
Sono altresì ricomprese nei controlli le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano a operare con le caratteristiche innanzi dette.

La valutazione dei rischi è prioritariamente orientata su elementi di rischio:
riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
L’ufficio competente, indicando i profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità riscontrati, invita a comparire di persona i soggetti interessati per fornire chiarimenti ed eventuale documentazione a dimostrazione dell’assenza dei profili di rischio.

Il provvedimento di cessazione della partita Iva è notificato, al contribuente che non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi giustificativi, contestualmente all’irrogazione della sanzione amministrativa pari a 3.000 euro (di cui all’art. 11, c. 7-quater D.Lgs. 18.12.1997, n. 471). Tale provvedimento comporta anche l’esclusione dalla banca dati Vies dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione, in anagrafe tributaria, della notifica del provvedimento che è emesso dall’ufficio territorialmente competente ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 ossia l’ufficio provinciale dell’Iva nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.

L’eventuale richiesta di attribuzione della partita Iva successivamente al provvedimento di cessazione deve essere accompagnata da una polizza fideiussoria o da una fideiussione bancaria a favore dell’Amministrazione Finanziaria della durata di 3 anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro (secondo il modello allegato al provvedimento n. 156803/2023). La fideiussione è prestata a favore del Direttore Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva.